60.2006.133
istanza di ispezione degli atti. autorità federale quale istante.
8 maggio 2006Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2006.133
Data decisione, Autorità:
08.05.2006, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. autorità federale quale istante.
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2006.133
Lugano
8 maggio 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 10/18.4.2006 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione di accedere agli atti di un
procedimento penale (inc. MP 20016954) a carico di PI 2;
premesso che con scritto 18.4.2006 questa Camera ha chiesto al
servizio istante di precisare i motivi a fondamento della richiesta con
riferimento all’art. 27 CPP;
preso atto dello scritto 21/24.4.2006 del servizio istante che ha
precisato i motivi della richiesta;
richiamate le osservazioni del procuratore generale Bruno Balestra,
che dà preavviso favorevole alla trasmissione unicamente del decreto d’accusa
DA __________ del 11.1.2002;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.Il
Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di PI 2 per titolo
di favoreggiamento (inc. MP __________), conclusosi con un decreto d’accusa
dell’11.1.2002 (DA __________), cresciuto in giudicato.
2.Il
servizio istante chiede di poter accedere agli atti del procedimento in
relazione alle funzioni militari di PI 2, che ha dato il proprio consenso
all’accesso agli atti mediante l’apposito formulario trasmesso dal servizio
istante in allegato allo scritto 21/24.4.2006. Il procuratore generale ha dato
preavviso favorevole alla trasmissione unicamente del decreto d’accusa.
3.L’art. 27
CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8
vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr.
DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità
dell’ispezione.”
4.La
richiesta di esame atti è stata inviata in base alle norme della Legge federale
del 21.3.1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna
(abbreviata LMSI), in particolare con riferimento agli art. 13 e 20 LMSI è
stata fatta in relazione alle funzioni da lui ricoperte nell'esercito, ciò che
gli permette di avere accesso a informazioni classificate segrete ed a
materiale segreto dell'esercito e delle opere militari. Conformemente a quanto
previsto dall’art. art. 19 cpv. 3 LMSI, PI 2 è consenziente a tale accesso agli
atti. Per questi motivi il servizio istante ha un interesse giuridico legittimo
ai sensi dell’art. 27 CPP.
5.L’istanza
è accolta, ma limitatamente alla trasmissione del testo del decreto d’accusa
dell’11.1.2002 (DA __________), che permette di acquisire le informazioni
necessarie al servizio istante. Copia del decreto d’accusa è perciò inviato in
allegato alla decisione indirizzata al servizio istante.
6.Considerate
le funzioni del servizio istante, non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è parzialmente accolta ai sensi considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi
implicati
1. PI 1
Considerandi
2.
PI 2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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