60.2006.135
istanza di ispezione degli atti. istituto delle assicurazioni sociali quale istante.
8 maggio 2006Italiano4 min
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Numero d'incarto:
60.2006.135
Data decisione, Autorità:
08.05.2006, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. istituto delle assicurazioni sociali quale istante.
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2006.135
Lugano
8 maggio 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 20.12.2004 presentata dall’
IS 1
tendente ad ottenere copia della sentenza della Corte delle assise
criminali a carico di PI 3 (sentenza del __________, inc. __________);
premesso che la richiesta è stata inviata in data 20.12.2004
direttamente al Tribunale penale cantonale, che l’ha trasmessa per evasione a
questa Camera in data 20.4.2006;
richiamato il preavviso favorevole del 25.4.2006 del presidente del
Tribunale penale cantonale;
richiamato lo scritto 26/27.4.2006 del procuratore pubblico Fiorenza
Bergomi, che comunica di non avere particolari osservazioni da formulare e che
si rimette al prudente giudizio di questa Camera;
richiamate le osservazioni 1/3.5.2006 di PI 3 che si oppone alla
trasmissione della sentenza integrale ma acconsente alla trasmissione del
dispositivo della sentenza;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.Il
Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di PI 3 per reati
contro la vita e reati contro il patrimonio. In particolare PI 3 è stato
accusato del __________ __________ di __________. PI 3 è stato processato e
condannato da una Corte delle assise criminali, con giudizio del __________,
poi confermato sia dalla Corte di cassazione e di revisione del Tribunale
d’appello, sia dal Tribunale federale.
2.Con la
presente richiesta, l’istituto istante chiede una copia della sentenza del __________
(inc. TPC __________) in relazione ad una richiesta di rendita AI presentata da
__________ __________. Come esposto in entrata, il presidente del Tribunale
penale cantonale ha preavvisato favorevolmente la richiesta, mentre il
procuratore pubblico si rimette al giudizio di questa Camera. PI 3, dal canto
suo, si oppone alla trasmissione del testo integrale della sentenza, ma
acconsente alla trasmissione del testo del dispositivo di detta sentenza.
3.Giusta
l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il
previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale
federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità
dell’ispezione”.
4.Nel
presente caso la richiesta è stata presentata nel quadro dell’istruzione di una
procedura AI, ciò che rientra nelle competenze dell’istituto istante. Giusta
l’art. 32 LPGA le autorità amministrative e giudiziarie della Confederazione, dei
Cantoni comunicano gratuitamente agli organi delle singole assicurazioni
sociali, su richiesta scritta e motivata nei singoli casi, i dati necessari per,
tra l’altro, determinare prestazioni. Considerata la richiesta di rendita AI
presentata da __________ __________, ed al fine della sua istruzione, è dato
quindi un legittimo interesse giuridico.
5.Considerata
la parziale opposizione di PI 3, l’istanza può anche essere accolta limitatamente
alla trasmissione del dispositivo della sentenza, in particolare delle pagine
165 e ss. della sentenza __________ inc. TPC __________, ritenuto che tale dispositivo
contiene le informazioni necessarie ed utili per la decisione di competenza
dell’istituto istante. Copia delle pagine da 165 a 167 sono trasmesse in
allegato alla presente decisione indirizzata all’istituto istante.
6.Con
riferimento all’art. 32 LPGA, non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
richiamati l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è parzialmente accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi
implicati
1. PI 1
Considerandi
2.
PI 2
3.
PI 3
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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