60.2006.14
istanza di ispezione degli atti. assicurazione quale istante. formalità minime.
16 marzo 2006Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
60.2006.14
Data decisione, Autorità:
16.03.2006, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. assicurazione quale istante. formalità minime.
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2006.14
Lugano
16 marzo 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 11/13.1.2006 presentata dalla
IS 1 __________,
tendente ad ottenere copia della sentenza 13.12.2005 a carico di PI
3, __________, relativa ad un incidente automobilistico mortale;
ritenuto che con scritto 17.1.2006 questa Camera ha chiesto delle
precisazioni relative ai motivi dell’istanza, oltre a richiedere copia di una
procura citata nell’istanza;
ritenuto che, nell’imminenza di una decisione, con lettera 7.3.2006
questa Camera ha richiesto all’istante di produrre un estratto del registro di
commercio;
preso atto dello scritto 10/13.3.2006 dell’istante che contiene le
informazioni richieste da questa Camera con scritto 17.1.2006 e allega, oltre
che la procura, un estratto del registro di commercio;
ritenuto che, visto l’esito di questa procedura, questa Camera ha
deciso di non procedere all’intimazione alle parti dell’istanza per
osservazioni, e neppure di intimare alle parti la decisione;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. La richiesta di accesso agli atti dev’essere respinta in
ordine, per i motivi chiariti di seguito.
Considerandi
2.
L’istanza
è fatta su carta intestata ed a nome della PR 1. Dall’estratto del registro di
commercio (RgC) inviato (e non attuale, risalendo al 30.8.2002) risulta che la
ragione sociale iscritta a registro di commercio è: __________. Non risulta
l’iscrizione a RgC di una ragione sociale in italiano. Inoltre la traduzione
italiana indicata sull’istanza non corrisponde alla ragione sociale (mancano “__________”).
3.
La
carta intestata dell’istanza indica un unico indirizzo: “via __________, __________”.
L’estratto del RgC indica come la sede della società __________ sia a __________,
in __________. Dall’estratto inviato, e dalla comunicazione dell’istante, non
risulta che vi siano filiali o succursali iscritte in Ticino.
4.
L’istanza
è firmata da una persona fisica, che non risulta iscritta a RgC. L’istanza reca
una firma individuale, mentre dall’estratto inviato risulta che le persone
autorizzate in base al RgC a rappresentare la società hanno tutte firma
collettiva a due.
5.
In
simili circostanze, l’istanza va respinta in ordine. Non si pone il quesito
dell’eventuale eccesso di formalismo, ritenuto che l’istanza può tranquillamente
essere riproposta, nelle dovute forme e con le indispensabili indicazioni nel
merito (presenti queste ultime nello scritto 10/13.3.2006).
6.
L’istanza
è irricevibile. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 1 ss. CO, 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è irricevibile.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
.
terzi
implicati
1. PI 1
2. PI 2
2 patr. da: PR 3
3. PI 3
patr. da: PR 2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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