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Decisione

60.2006.14

istanza di ispezione degli atti. assicurazione quale istante. formalità minime.

16 marzo 2006Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

60.2006.14

Data decisione, Autorità:

16.03.2006, CRP

Titolo:

istanza di ispezione degli atti. assicurazione quale istante. formalità minime.

SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO

art. 27 CPP-TI

Incarto n.

60.2006.14

Lugano

16 marzo 2006

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 11/13.1.2006 presentata dalla

IS 1 __________,

tendente ad ottenere copia della sentenza 13.12.2005 a carico di PI

3, __________, relativa ad un incidente automobilistico mortale;

ritenuto che con scritto 17.1.2006 questa Camera ha chiesto delle

precisazioni relative ai motivi dell’istanza, oltre a richiedere copia di una

procura citata nell’istanza;

ritenuto che, nell’imminenza di una decisione, con lettera 7.3.2006

questa Camera ha richiesto all’istante di produrre un estratto del registro di

commercio;

preso atto dello scritto 10/13.3.2006 dell’istante che contiene le

informazioni richieste da questa Camera con scritto 17.1.2006 e allega, oltre

che la procura, un estratto del registro di commercio;

ritenuto che, visto l’esito di questa procedura, questa Camera ha

deciso di non procedere all’intimazione alle parti dell’istanza per

osservazioni, e neppure di intimare alle parti la decisione;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1. La richiesta di accesso agli atti dev’essere respinta in

ordine, per i motivi chiariti di seguito.

Considerandi

2.

L’istanza

è fatta su carta intestata ed a nome della PR 1. Dall’estratto del registro di

commercio (RgC) inviato (e non attuale, risalendo al 30.8.2002) risulta che la

ragione sociale iscritta a registro di commercio è: __________. Non risulta

l’iscrizione a RgC di una ragione sociale in italiano. Inoltre la traduzione

italiana indicata sull’istanza non corrisponde alla ragione sociale (mancano “__________”).

3.

La

carta intestata dell’istanza indica un unico indirizzo: “via __________, __________”.

L’estratto del RgC indica come la sede della società __________ sia a __________,

in __________. Dall’estratto inviato, e dalla comunicazione dell’istante, non

risulta che vi siano filiali o succursali iscritte in Ticino.

4.

L’istanza

è firmata da una persona fisica, che non risulta iscritta a RgC. L’istanza reca

una firma individuale, mentre dall’estratto inviato risulta che le persone

autorizzate in base al RgC a rappresentare la società hanno tutte firma

collettiva a due.

5.

In

simili circostanze, l’istanza va respinta in ordine. Non si pone il quesito

dell’eventuale eccesso di formalismo, ritenuto che l’istanza può tranquillamente

essere riproposta, nelle dovute forme e con le indispensabili indicazioni nel

merito (presenti queste ultime nello scritto 10/13.3.2006).

6.

L’istanza

è irricevibile. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 1 ss. CO, 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è irricevibile.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

.

terzi

implicati

1. PI 1

2. PI 2

2 patr. da: PR 3

3. PI 3

patr. da: PR 2

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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