60.2006.146
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. competenza di questa Camera. spese legali. torto morale per detenzione
7 dicembre 2006Italiano17 min
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Numero d'incarto:
60.2006.146
Data decisione, Autorità:
07.12.2006, CRP
Titolo:
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. competenza di questa Camera. spese legali. torto morale per detenzione
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
PROCEDURA
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2006.146
Lugano
7 dicembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele
Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 26/27.4.2006 presentata da
IS 1,
,
patr. da: PR
1
tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento
penale sfociato nel decreto di abbandono 17.11.2005 emanato dal procuratore
pubblico Luca Maghetti (ABB __________), un’indennità a’ sensi dell’art. 317
CPP;
richiamate le osservazioni 9.5.2006 del magistrato inquirente,
concludenti per il parziale accoglimento della domanda;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
IS 1 è stato arrestato, su ordine di arresto internazionale, il __________ a __________
in relazione al decesso della moglie __________, rinvenuta in fin di vita il
giorno precedente presso la loro abitazione di __________ (AI 1/18);
che
nei suoi confronti il procuratore pubblico ha promosso l’accusa per titolo di
omicidio intenzionale, lesioni gravi, omicidio colposo, omissione di soccorso;
che
il __________ l’accusato è stato estradato in Svizzera (AI 94/95);
che
l’arresto è stato confermato dal giudice dell’istruzione e dell’arresto Ursula
Züblin per l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza e di
preminenti motivi di interesse pubblico, segnatamente bisogni dell’istruzione
(AI 103);
che
IS 1 – ripetutamente interrogato – è stato scarcerato il __________ (AI 125),
dopo la ricostruzione dei fatti;
che
con decisione 17.11.2005 il magistrato inquirente ha decretato l’abbandono del
procedimento penale per insufficienza di prove;
che
la proposta di atto di accusa 24/25.11.2005 presentata da __________, sorella
di __________, è stata stralciata con giudizio 3.1.2006 di questa Camera (inc. __________);
che
con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320
cpv. 1 CPP – IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia
condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al
procedimento penale, l’importo di CHF 88'529.70, di cui CHF 38'529.70, oltre
interessi, per spese legali, CHF 50'000.--, oltre interessi, per torto morale e
CHF 4'000.-- per ripetibili;
che
giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla
Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da
ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma
della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali
e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI
/ K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109
n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);
che
IS 1 è stato fermato a __________ nell’ambito della domanda di assistenza
giudiziaria internazionale in materia penale presentata dall’autorità elvetica
in applicazione delle disposizioni della legge federale sull’assistenza
internazionale in materia penale (RS 351.1) e della convenzione europea di
estradizione (RS 0.353.1);
che,
conformemente all’art. 15 cpv. 1 AIMP, le disposizioni federali o cantonali
sulla riparazione del carcere ingiustificatamente sofferto e di altri
pregiudizi si applicano per analogia nel procedimento condotto in Svizzera
conformemente alla presente legge, o all’estero a domanda di un’autorità svizzera;
che,
secondo l’interpretazione letterale del chiaro testo dell’art. 15 cpv. 2 AIMP,
la Confederazione provvede alla riparazione del carcere ingiustamente sofferto
e di altri pregiudizi anche qualora la domanda presentata da un’autorità
federale sia stata provocata da un’autorità cantonale;
che,
successivamente, alla Confederazione è eventualmente riservato il diritto di
regresso verso il Cantone che ha provocato la domanda (art. 15 cpv. 2 seconda
frase AIMP);
che
la dottrina e la giurisprudenza più recenti sono inoltre concordi
nell’affermare che competente per statuire sulle domande di indennità che hanno
per origine degli atti di assistenza internazionale in materia penale è
l’Ufficio federale di giustizia (decisione 6.5.2004 della Corte dei reclami
penali del Tribunale penale federale, inc. BK_K013_04; R.
ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2. ed.,
Berna/Bruxelles 2004, n. 262 ss., p. 305 ss.);
che spetta pertanto alla Confederazione provvedere alla riparazione
dei pregiudizi conseguenti al fermo dell’istante in __________ (spese legali
dell’avv. __________ ed ingiusta carcerazione dal __________ al __________);
che, alla luce di quanto sopra esposto, l’istanza
– per quanto tesa alla rifusione dei citati nocumenti – deve essere dichiarata
irricevibile, non essendo questa Camera competente a statuire in merito;
che
la domanda viene conseguentemente trasmessa d’ufficio al competente Ufficio federale
di giustizia, Berna, per i suoi incombenti (cfr., in merito, decisione 1.2.2006
di questa Camera in re P.Y., inc. __________);
che
– nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire – questa
Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa
dell’Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali
seguiti dal Consiglio di moderazione;
che
giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di
esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari,
l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in
ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF
5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali,
CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi
davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti
alla Corte delle assise criminali;
che,
entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali
dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e
l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità
dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e
patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che
il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della
complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF
200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;
che
nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del
patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che
in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della
pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno,
della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito
del procedimento;
che
in altre parole l’onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un
avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole
margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;
che
la nota dell’avv. PR 1 ammonta a CHF 17'206.95 [di cui CHF 15'000.-- di
onorario, CHF 1'008.20 di spese e CHF 1'198.75 di IVA (doc. 5/6, allegati
all’istanza 26/27.4.2006)];
che
Fatti
i colloqui con l’avv. __________ appaiono eccessivi: il procedimento inerente
l’estradizione di IS 1 – anche se estesosi su diversi mesi – non era
particolarmente complesso (se non in relazione agli ostacoli legati alla
burocrazia __________, certamente meglio conosciuti al citato legale), per cui
poteva essere seguito da quest’ultimo senza il costante intervento dell’avv. PR
1;
che
il patrocinatore sostiene che “ritenuto che, come purtroppo è ormai divenuta
regola, il magistrato inquirente non permetteva il benché minimo accesso agli
atti al difensore”, che “nell’ottica di preparare al meglio la difesa
del qui istante, e con il chiaro scopo di contenere i costi complessivi, il
sottoscritto legale si rivolgeva al criminologo signor __________ di __________”,
che “oltre a fornire la propria consulenza tecnica, il signor __________
svolgeva una vera e propria inchiesta parallela” e che “in data 2 agosto
2005 egli emetteva la propria fattura di complessivi fr. 5'164.-- (cfr. doc. 4)”;
che
nondimeno, in relazione al mancato accesso agli atti, il qui istante avrebbe
potuto adire il giudice dell’istruzione e dell’arresto presentando reclamo,
rimedio di diritto al quale ha rinunciato;
che
inoltre la documentazione agli atti non evidenzia le risultanze della citata inchiesta
parallela, circostanza che implica – evidentemente – come, in realtà, tale inchiesta
non abbia avuto alcun ruolo rilevante;
che
l’istante non prova peraltro l’utilità dell’intervento di __________ [N.
SALVIONI, Codice di procedura penale annotato, Locarno 1999, ad art. 317 CPP,
ad art. 317 CPP, p. 506: “(…) per le spese di patrocinio ed i danni
materiali si deve invece parlare di rifusione, ossia di risarcimento pieno,
stabilito in base alla documentazione prodotta dall'accusato prosciolto”];
che
non si giustifica quindi risarcire il lavoro del criminologo, manifestamente
superfluo per il procedimento penale;
che
di conseguenza anche le prestazioni inerenti __________ indicate nella nota
professionale dell’avv. PR 1 non vanno rifuse;
che
il caso – malgrado la gravità dei reati ipotizzati – non presentava particolari
difficoltà di fatto o di diritto, tanto è vero che l’istruttoria si è
sostanzialmente esaurita con la ricostruzione dei fatti, in seguito alla quale
il qui istante è stato scarcerato;
che
si giustifica quindi applicare la tariffa di CHF 250.--/ora (in luogo di CHF
280.--/ora), come da prassi, rispettivamente ridurre a CHF 30.-- (in luogo di
CHF 40.--)/telefonata/scritto (pari a circa 7 minuti) l’onorario inerente i
colloqui telefonici (eccetto quelli con l’avv. __________, per i quali vengono
complessivamente riconosciuti 90 minuti) e le lettere;
che
– parimenti, per le medesime ragioni – si giustifica ridurre a 240 minuti (in
luogo di 650) il dispendio orario inerente lo studio della pratica / l’esame
degli atti;
che
nell’esecuzione del mandato al legale spetta del resto tenere conto di una
certa proporzionalità;
che
determinante è inoltre non tanto l'impiego temporale effettivo nel caso
concreto, quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso,
secondo la normale esperienza, nell'esecuzione di un mandato di complessità
analoga (REP. 1998 n. 126);
che
– in queste circostanze – viene ammesso un onorario di CHF 10'066.-- (40 ore e
15 minuti circa a CHF 250.--/ora), di cui CHF 375.-- (90 minuti) inerenti i
colloqui con l’avv. __________, CHF 780.-- (190 minuti circa) inerenti gli
scritti (CHF 30.--/scritto), CHF 1'620.-- (390 minuti circa) inerenti le
telefonate (CHF 30.--/telefonata), CHF 1’000.-- (240 minuti) inerenti lo studio
della pratica / l’esame degli atti (13.6.2005, 15.6.2005, 20.6.2005, 21.6.2005,
19.7.2005, 21.10.2005), CHF 833.-- (200 minuti, come esposto) inerenti “trasf.
a Lugano – occ. c/o GIAR” di data 19.7.2005, CHF 833.-- (200 minuti, come
esposto) inerenti “trasf. a Lugano – occupazione” di data 22.7.2005, CHF
792.--(190 minuti, come esposto) inerenti “trasf. a Lugano – occupazione”
di data 25.7.2005, CHF 2'333.-- (560 minuti, come esposto) inerenti “trasf.
a Lugano – interrogatorio” di data 26.7.2005, CHF 917.-- (220 minuti, come
esposto) inerenti “trasf. a __________ – sopralluogo” di data 27.7.2005,
CHF 500.-- (120 minuti) inerenti i colloqui con l’istante di data
3.8.2005/16.8.2005/9.12.2005/17.2.2006 e CHF 83.-- (20 minuti, come esposto)
inerenti “occ. c/o Pol. cant. e ritirato PC” di data 12.8.2005;
che
a questa somma vanno aggiunte le spese, pari a CHF 993.95, di cui CHF 65.25
[CHF 0.15/min (cfr. decisione 10.12.2004 del Consiglio di moderazione in re
avv. B.C., inc. __________)] inerenti le telefonate (390 minuti + 45 minuti
riferiti all’avv. __________), per il resto – ad eccezione di quelle
concernenti __________ – riconosciute come esposte;
che
l’IVA ammonta a CHF 840.55;
che
all’istante va pertanto rifuso, in relazione alla nota professionale dell’avv. PR
1, l’importo di CHF 11'900.50;
che
per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e
pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla
prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia, nel caso concreto,
dall’introduzione in data 26.4.2006 della presente istanza;
che
l'indennità prevista dall'art. 317 CPP si estende anche
al danno morale patito dall'accusato prosciolto;
che
la determinazione dell'ammontare dell'indennità é lasciata al potere
d'apprezzamento del giudice ed é stabilita in funzione della gravità della
lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op.
cit., § 109 n. 7);
che
l’art. 49 CO prevede che un’indennità è concessa nel caso in cui la gravità
dell’offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in
altro modo;
che è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto,
Considerandi
in particolare del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione
dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a
conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale
dell'accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e
412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);
che
la privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione
della personalità dell'accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto
all'indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (DTF 113 Ia
177.
e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);
che
secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il
torto morale dev'essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico”
(HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH,
Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998,
p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);
che
nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto,
della durata della detenzione;
che
questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere
un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (REP. 1998
n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);
che
la Camera d'accusa del Tribunale federale considera di regola adeguato
riconoscere un'indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di
privazione della libertà più brevi e nella misura in cui non sussistano
particolari motivi che ne giustifichino un aumento o una diminuzione (decisioni
TF 8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza alla
quale, sia notato di transenna, anche questa Camera si è adeguata (decisione
25.4.2002
in re S.R., inc. 60.2001.111);
che
nella seconda fase l'importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o
verso l'alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei
vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali
conseguenze fisiche o psichiche per l'accusato;
che
benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni
inevitabilmente legate alla carcerazione, l’indennità per torto morale non deve
neppure essere puramente simbolica;
che
al proposito IS 1 postula la somma di CHF 50'000.--, ritenuto che “(…)
nonostante si fosse dichiarato subito disposto ad essere estradato in Svizzera,
e nonostante il (suo) legale avesse formulato una precisa proposta al PP
Maghetti per accelerare i tempi, respinta dal magistrato, ha scontato 78 giorni
di carcere”, che “per più di 6 mesi l’istante è stato confrontato con un
procedimento penale con una gravissima accusa: quella di aver ucciso
intenzionalmente sua moglie”, che “l’istante, che si trovava (…) in una
cella di isolamento, ha dovuto apprendere dal proprio legale __________ che sua
moglie era morta, e non ha nemmeno potuto partecipare alle sue esequie”,
che “la vicenda ha avuto un enorme riscontro sui massmedia svizzeri e __________,
ritenuto che anche il Ministero pubblico ha emesso alcuni comunicati ufficiali”,
che “praticamente tutti i quotidiani svizzeri ed alcuni __________ hanno
continuato per mesi a dare per certa la (sua) colpevolezza (…) e a
pubblicare articoli sul suo rapporto con la moglie, sul suo stato di alcolista,
ecc.”, che “le (sue) sorelle vivono a __________, dove la
famiglia __________ è molto conosciuta, anche perché (suo) padre (…) era
stato consigliere di Stato proprio nel canton __________” e che “non
appena è stato scarcerato, (…) proprio in considerazione dell’enorme pubblicità
negativa dovuta al noto procedimento penale, ha deciso di lasciare definitivamente
la Svizzera, e si è trasferito a __________, dove ha acquistato un piccolo
appartamento” (istanza 26/27.4.2006, p. 4 s.);
che
– come detto – IS 1 è stato arrestato il __________ (AI 1/18), estradato il __________
(AI 94/95) e scarcerato il __________ (AI 125);
che
per i 10 giorni di detenzione preventiva ingiustamente patita dopo
l’estradizione in Svizzera gli viene assegnato l’importo base di CHF 2'000.-- (CHF
200.
--/giorno, come da prassi di questa Camera per detenzioni di due/tre mesi);
che
occorre ora verificare se nel caso di specie sussistono gli estremi per
ammettere una lesione della personalità a tal punto grave da giustificare un
aumento di questa somma;
che
le accuse erano oggettivamente gravi ed hanno manifestamente arrecato
pregiudizio alla sua reputazione (reputazione comunque non proprio cristallina
in ragione del suo problema legato all’uso di bevande alcoliche);
che
la vicenda ha avuto ampia risonanza sui massmedia (doc. 7, allegato all’istanza
26/27.4.2006);
che
– malgrado IS 1 avesse fin da subito acconsentito alla sua estradizione – il
procedimento inerente la sua traduzione in Svizzera si è protratto per alcuni
mesi;
che,
una volta estradato, l’istruttoria si è nondimeno conclusa nel giro di pochi
giorni;
che
a __________ vive sua figlia, per cui il fatto che si sia recato in __________
non necessariamente è da ricondurre alla pubblicità negativa dipendente dal
procedimento penale (ritenuto inoltre che anche i giornali __________ hanno
riferito gli avvenimenti in questione);
che
– quale noto giornalista – era ed è una persona (relativamente) pubblica e
pertanto, come tale, deve assumersi un rischio di esposizione positiva o
negativa;
che
non ha peraltro prodotto un certificato attestante una specifica sofferenza
fisica o psichica in relazione al procedimento penale;
che
– tutto ciò considerato – si giustifica aggiungere all’importo base di CHF 2'000.--
la somma di CHF 3’000.--;
che
gli vengono pertanto assegnati CHF 5'000.--, oltre interessi dal 3.1.2006, come
postulato, importo che tiene conto della soddisfazione personale già derivabile
dal riconoscimento che il procedimento penale era ingiustificato, come
avvalorato dal decreto di abbandono 17.11.2005 e da questo stesso giudizio;
che,
a titolo di ripetibili, chiede la somma di CHF 4'000.--;
che – nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione
dell’istanza di indennità – questa Camera, oltre i parametri elaborati dal
Consiglio di moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di
patrocinio legale, tiene in particolare in considerazione il grado di
accoglimento del gravame;
che
la stesura dell’istanza in esame non presentava dal profilo giuridico e
fattuale difficoltà particolari;
che
l’onere lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il
patrocinatore conosceva la fattispecie;
che
va pertanto ammesso – tenuto conto del solo parziale accoglimento della domanda
– un importo di CHF 600.-- a titolo di ripetibili;
che,
alla luce delle suddette considerazioni, a IS 1 va quindi rifuso l’importo di
CHF 17'500.50, di cui CHF 11'900.50 per spese legali, oltre interessi, CHF 5’000.--
per torto morale, oltre interessi, e CHF 600.-- per ripetibili di questa sede;
che
la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 vCPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli articoli indicati ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza,
per quanto ricevibile, è parzialmente accolta.
§ Di
conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in
relazione al decreto di abbandono 17.11.2005 del procuratore pubblico Luca
Maghetti (ABB __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo
di indennità giusta l’art. 317 CPP, l’importo di CHF 17'500.50, oltre interessi
al 5% dal 26.4.2006 su CHF 11'900.50 e dal 3.1.2006 su CHF 5'000.--.
§§ L’istanza,
per quanto concernente le pretese dipendenti dalla domanda di assistenza giudiziaria
internazionale in materia penale, viene trasmessa per competenza all’Ufficio
federale di giustizia, Berna.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi
implicati
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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