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Decisione

60.2006.146

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. competenza di questa Camera. spese legali. torto morale per detenzione

7 dicembre 2006Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

i colloqui con l’avv. __________ appaiono eccessivi: il procedimento inerente

l’estradizione di IS 1 – anche se estesosi su diversi mesi – non era

particolarmente complesso (se non in relazione agli ostacoli legati alla

burocrazia __________, certamente meglio conosciuti al citato legale), per cui

poteva essere seguito da quest’ultimo senza il costante intervento dell’avv. PR

1;

che

il patrocinatore sostiene che “ritenuto che, come purtroppo è ormai divenuta

regola, il magistrato inquirente non permetteva il benché minimo accesso agli

atti al difensore”, che “nell’ottica di preparare al meglio la difesa

del qui istante, e con il chiaro scopo di contenere i costi complessivi, il

sottoscritto legale si rivolgeva al criminologo signor __________ di __________”,

che “oltre a fornire la propria consulenza tecnica, il signor __________

svolgeva una vera e propria inchiesta parallela” e che “in data 2 agosto

2005 egli emetteva la propria fattura di complessivi fr. 5'164.-- (cfr. doc. 4)”;

che

nondimeno, in relazione al mancato accesso agli atti, il qui istante avrebbe

potuto adire il giudice dell’istruzione e dell’arresto presentando reclamo,

rimedio di diritto al quale ha rinunciato;

che

inoltre la documentazione agli atti non evidenzia le risultanze della citata inchiesta

parallela, circostanza che implica – evidentemente – come, in realtà, tale inchiesta

non abbia avuto alcun ruolo rilevante;

che

l’istante non prova peraltro l’utilità dell’intervento di __________ [N.

SALVIONI, Codice di procedura penale annotato, Locarno 1999, ad art. 317 CPP,

ad art. 317 CPP, p. 506: “(…) per le spese di patrocinio ed i danni

materiali si deve invece parlare di rifusione, ossia di risarcimento pieno,

stabilito in base alla documentazione prodotta dall'accusato prosciolto”];

che

non si giustifica quindi risarcire il lavoro del criminologo, manifestamente

superfluo per il procedimento penale;

che

di conseguenza anche le prestazioni inerenti __________ indicate nella nota

professionale dell’avv. PR 1 non vanno rifuse;

che

il caso – malgrado la gravità dei reati ipotizzati – non presentava particolari

difficoltà di fatto o di diritto, tanto è vero che l’istruttoria si è

sostanzialmente esaurita con la ricostruzione dei fatti, in seguito alla quale

il qui istante è stato scarcerato;

che

si giustifica quindi applicare la tariffa di CHF 250.--/ora (in luogo di CHF

280.--/ora), come da prassi, rispettivamente ridurre a CHF 30.-- (in luogo di

CHF 40.--)/telefonata/scritto (pari a circa 7 minuti) l’onorario inerente i

colloqui telefonici (eccetto quelli con l’avv. __________, per i quali vengono

complessivamente riconosciuti 90 minuti) e le lettere;

che

– parimenti, per le medesime ragioni – si giustifica ridurre a 240 minuti (in

luogo di 650) il dispendio orario inerente lo studio della pratica / l’esame

degli atti;

che

nell’esecuzione del mandato al legale spetta del resto tenere conto di una

certa proporzionalità;

che

determinante è inoltre non tanto l'impiego temporale effettivo nel caso

concreto, quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso,

secondo la normale esperienza, nell'esecuzione di un mandato di complessità

analoga (REP. 1998 n. 126);

che

– in queste circostanze – viene ammesso un onorario di CHF 10'066.-- (40 ore e

15 minuti circa a CHF 250.--/ora), di cui CHF 375.-- (90 minuti) inerenti i

colloqui con l’avv. __________, CHF 780.-- (190 minuti circa) inerenti gli

scritti (CHF 30.--/scritto), CHF 1'620.-- (390 minuti circa) inerenti le

telefonate (CHF 30.--/telefonata), CHF 1’000.-- (240 minuti) inerenti lo studio

della pratica / l’esame degli atti (13.6.2005, 15.6.2005, 20.6.2005, 21.6.2005,

19.7.2005, 21.10.2005), CHF 833.-- (200 minuti, come esposto) inerenti “trasf.

a Lugano – occ. c/o GIAR” di data 19.7.2005, CHF 833.-- (200 minuti, come

esposto) inerenti “trasf. a Lugano – occupazione” di data 22.7.2005, CHF

792.--(190 minuti, come esposto) inerenti “trasf. a Lugano – occupazione”

di data 25.7.2005, CHF 2'333.-- (560 minuti, come esposto) inerenti “trasf.

a Lugano – interrogatorio” di data 26.7.2005, CHF 917.-- (220 minuti, come

esposto) inerenti “trasf. a __________ – sopralluogo” di data 27.7.2005,

CHF 500.-- (120 minuti) inerenti i colloqui con l’istante di data

3.8.2005/16.8.2005/9.12.2005/17.2.2006 e CHF 83.-- (20 minuti, come esposto)

inerenti “occ. c/o Pol. cant. e ritirato PC” di data 12.8.2005;

che

a questa somma vanno aggiunte le spese, pari a CHF 993.95, di cui CHF 65.25

[CHF 0.15/min (cfr. decisione 10.12.2004 del Consiglio di moderazione in re

avv. B.C., inc. __________)] inerenti le telefonate (390 minuti + 45 minuti

riferiti all’avv. __________), per il resto – ad eccezione di quelle

concernenti __________ – riconosciute come esposte;

che

l’IVA ammonta a CHF 840.55;

che

all’istante va pertanto rifuso, in relazione alla nota professionale dell’avv. PR

1, l’importo di CHF 11'900.50;

che

per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e

pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla

prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia, nel caso concreto,

dall’introduzione in data 26.4.2006 della presente istanza;

che

l'indennità prevista dall'art. 317 CPP si estende anche

al danno morale patito dall'accusato prosciolto;

che

la determinazione dell'ammontare dell'indennità é lasciata al potere

d'apprezzamento del giudice ed é stabilita in funzione della gravità della

lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op.

cit., § 109 n. 7);

che

l’art. 49 CO prevede che un’indennità è concessa nel caso in cui la gravità

dell’offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in

altro modo;

che è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto,

Considerandi

in particolare del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione

dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a

conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale

dell'accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e

412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);

che

la privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione

della personalità dell'accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto

all'indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (DTF 113 Ia

177.

e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);

che

secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il

torto morale dev'essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico”

(HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH,

Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998,

p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);

che

nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto,

della durata della detenzione;

che

questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere

un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (REP. 1998

n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);

che

la Camera d'accusa del Tribunale federale considera di regola adeguato

riconoscere un'indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di

privazione della libertà più brevi e nella misura in cui non sussistano

particolari motivi che ne giustifichino un aumento o una diminuzione (decisioni

TF 8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza alla

quale, sia notato di transenna, anche questa Camera si è adeguata (decisione

25.4.2002

in re S.R., inc. 60.2001.111);

che

nella seconda fase l'importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o

verso l'alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei

vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali

conseguenze fisiche o psichiche per l'accusato;

che

benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni

inevitabilmente legate alla carcerazione, l’indennità per torto morale non deve

neppure essere puramente simbolica;

che

al proposito IS 1 postula la somma di CHF 50'000.--, ritenuto che “(…)

nonostante si fosse dichiarato subito disposto ad essere estradato in Svizzera,

e nonostante il (suo) legale avesse formulato una precisa proposta al PP

Maghetti per accelerare i tempi, respinta dal magistrato, ha scontato 78 giorni

di carcere”, che “per più di 6 mesi l’istante è stato confrontato con un

procedimento penale con una gravissima accusa: quella di aver ucciso

intenzionalmente sua moglie”, che “l’istante, che si trovava (…) in una

cella di isolamento, ha dovuto apprendere dal proprio legale __________ che sua

moglie era morta, e non ha nemmeno potuto partecipare alle sue esequie”,

che “la vicenda ha avuto un enorme riscontro sui massmedia svizzeri e __________,

ritenuto che anche il Ministero pubblico ha emesso alcuni comunicati ufficiali”,

che “praticamente tutti i quotidiani svizzeri ed alcuni __________ hanno

continuato per mesi a dare per certa la (sua) colpevolezza (…) e a

pubblicare articoli sul suo rapporto con la moglie, sul suo stato di alcolista,

ecc.”, che “le (sue) sorelle vivono a __________, dove la

famiglia __________ è molto conosciuta, anche perché (suo) padre (…) era

stato consigliere di Stato proprio nel canton __________” e che “non

appena è stato scarcerato, (…) proprio in considerazione dell’enorme pubblicità

negativa dovuta al noto procedimento penale, ha deciso di lasciare definitivamente

la Svizzera, e si è trasferito a __________, dove ha acquistato un piccolo

appartamento” (istanza 26/27.4.2006, p. 4 s.);

che

– come detto – IS 1 è stato arrestato il __________ (AI 1/18), estradato il __________

(AI 94/95) e scarcerato il __________ (AI 125);

che

per i 10 giorni di detenzione preventiva ingiustamente patita dopo

l’estradizione in Svizzera gli viene assegnato l’importo base di CHF 2'000.-- (CHF

200.

--/giorno, come da prassi di questa Camera per detenzioni di due/tre mesi);

che

occorre ora verificare se nel caso di specie sussistono gli estremi per

ammettere una lesione della personalità a tal punto grave da giustificare un

aumento di questa somma;

che

le accuse erano oggettivamente gravi ed hanno manifestamente arrecato

pregiudizio alla sua reputazione (reputazione comunque non proprio cristallina

in ragione del suo problema legato all’uso di bevande alcoliche);

che

la vicenda ha avuto ampia risonanza sui massmedia (doc. 7, allegato all’istanza

26/27.4.2006);

che

– malgrado IS 1 avesse fin da subito acconsentito alla sua estradizione – il

procedimento inerente la sua traduzione in Svizzera si è protratto per alcuni

mesi;

che,

una volta estradato, l’istruttoria si è nondimeno conclusa nel giro di pochi

giorni;

che

a __________ vive sua figlia, per cui il fatto che si sia recato in __________

non necessariamente è da ricondurre alla pubblicità negativa dipendente dal

procedimento penale (ritenuto inoltre che anche i giornali __________ hanno

riferito gli avvenimenti in questione);

che

– quale noto giornalista – era ed è una persona (relativamente) pubblica e

pertanto, come tale, deve assumersi un rischio di esposizione positiva o

negativa;

che

non ha peraltro prodotto un certificato attestante una specifica sofferenza

fisica o psichica in relazione al procedimento penale;

che

– tutto ciò considerato – si giustifica aggiungere all’importo base di CHF 2'000.--

la somma di CHF 3’000.--;

che

gli vengono pertanto assegnati CHF 5'000.--, oltre interessi dal 3.1.2006, come

postulato, importo che tiene conto della soddisfazione personale già derivabile

dal riconoscimento che il procedimento penale era ingiustificato, come

avvalorato dal decreto di abbandono 17.11.2005 e da questo stesso giudizio;

che,

a titolo di ripetibili, chiede la somma di CHF 4'000.--;

che – nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione

dell’istanza di indennità – questa Camera, oltre i parametri elaborati dal

Consiglio di moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di

patrocinio legale, tiene in particolare in considerazione il grado di

accoglimento del gravame;

che

la stesura dell’istanza in esame non presentava dal profilo giuridico e

fattuale difficoltà particolari;

che

l’onere lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il

patrocinatore conosceva la fattispecie;

che

va pertanto ammesso – tenuto conto del solo parziale accoglimento della domanda

– un importo di CHF 600.-- a titolo di ripetibili;

che,

alla luce delle suddette considerazioni, a IS 1 va quindi rifuso l’importo di

CHF 17'500.50, di cui CHF 11'900.50 per spese legali, oltre interessi, CHF 5’000.--

per torto morale, oltre interessi, e CHF 600.-- per ripetibili di questa sede;

che

la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 vCPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli articoli indicati ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza,

per quanto ricevibile, è parzialmente accolta.

§ Di

conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in

relazione al decreto di abbandono 17.11.2005 del procuratore pubblico Luca

Maghetti (ABB __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo

di indennità giusta l’art. 317 CPP, l’importo di CHF 17'500.50, oltre interessi

al 5% dal 26.4.2006 su CHF 11'900.50 e dal 3.1.2006 su CHF 5'000.--.

§§ L’istanza,

per quanto concernente le pretese dipendenti dalla domanda di assistenza giudiziaria

internazionale in materia penale, viene trasmessa per competenza all’Ufficio

federale di giustizia, Berna.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

terzi

implicati

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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