60.2006.149
istanza di ispezione degli atti. ufficio della pubblica amministrazione quale istante.
12 maggio 2006Italiano4 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
Fatti
60.2006.149
Data decisione, Autorità:
12.05.2006, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. ufficio della pubblica amministrazione quale istante.
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2006.149
Lugano
12 maggio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 24/28.4.2006 presentata dal
IS 1
tendente ad ottenere copia di una sentenza della Pretura penale
relativa a PI 2;
richiamate le osservazioni 3.5.2006 del procuratore pubblico Moreno
Capella con le quali comunica di non opporsi alla consultazione della sentenza
richiesta;
richiamato lo scritto 2/4.5.2006 della Pretura penale con il quale
comunica di non aver osservazioni particolari da formulare, trasmettendo
l’incarto;
richiamate le osservazioni 5/8.5.2006 del patrocinatore di PI 2 che
ricorda come il dissequestro delle armi è stato deciso con la sentenza
15.6.2004;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.In
relazione a due procedimenti penali (inc. MP __________), il Ministero pubblico
ha emanato un decreto d’accusa in data 12.2.2004 (DA __________) a carico di PI
Considerandi
2.
per titolo di ripetuta ingiuria, minaccia, lesioni semplici e infrazione
grave alla LCStr. Nel quadro del procedimento sono state sequestrate due pistole,
un fucile e la relativa munizione.
A
seguito di opposizione l’incarto è stato trasmesso alla Pretura penale, che con
sentenza del __________ (inc. PP __________) ha condannato PI 2 per ripetuta
ingiuria, minaccia, vie di fatto e infrazione all’art. 90 cifra 1 LCStr.
In
relazione a due pistole, ad un fucile ed alla relativa munizione, il pretore ha
disposto il loro dissequestro e la loro messa a disposizione delle autorità
amministrative.
2.
Confrontata
con una richiesta di restituzione delle armi, l’autorità istante chiede di
poter ricevere copia della sentenza 15.6.2004 della Pretura penale. Come
esposto in entrata, nessuno si è opposto alla richiesta.
3.
Giusta
l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il
previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale
federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni
e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4.
Nella
fattispecie i presupposti di legge appaiono dati, stanti le ragioni che
giustificano l’istanza, le competenze dell’autorità istante, la sua facoltà
d’indagine d’ufficio, non da ultimo il suo vincolo al segreto d’ufficio e, in
particolare, l’art. 13 LCLArm che prevede segnatamente che pure le autorità
giudiziarie, anche se vincolate dal segreto d’ufficio, comunicano gratuitamente
quelle informazioni che risultano utili e necessarie per l’applicazione della
LCArm e della normativa d’applicazione cantonale.
5.
L’istanza
va pertanto accolta. Copia della sentenza 15.6.2004 sarà allegata alla
decisione inviata all’ufficio istante.
6.
Considerato
che l’istante è un ufficio della pubblica amministrazione ed il tenore
dell’art. 13 LCArm, non vanno imposte tassa di giustizia e spese.
Per
questi motivi,
visto
l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1.
L’istanza è
accolta.
2.
Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3.
Intimazione:
terzi
implicati
1.
PI 1
2.
PI 2
2.
patr. da: PR 1
3.
PI 3
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster