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Decisione

60.2006.149

istanza di ispezione degli atti. ufficio della pubblica amministrazione quale istante.

12 maggio 2006Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

60.2006.149

Data decisione, Autorità:

12.05.2006, CRP

Titolo:

istanza di ispezione degli atti. ufficio della pubblica amministrazione quale istante.

SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO

art. 27 CPP-TI

Incarto n.

60.2006.149

Lugano

12 maggio

2006

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 24/28.4.2006 presentata dal

IS 1

tendente ad ottenere copia di una sentenza della Pretura penale

relativa a PI 2;

richiamate le osservazioni 3.5.2006 del procuratore pubblico Moreno

Capella con le quali comunica di non opporsi alla consultazione della sentenza

richiesta;

richiamato lo scritto 2/4.5.2006 della Pretura penale con il quale

comunica di non aver osservazioni particolari da formulare, trasmettendo

l’incarto;

richiamate le osservazioni 5/8.5.2006 del patrocinatore di PI 2 che

ricorda come il dissequestro delle armi è stato deciso con la sentenza

15.6.2004;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1.In

relazione a due procedimenti penali (inc. MP __________), il Ministero pubblico

ha emanato un decreto d’accusa in data 12.2.2004 (DA __________) a carico di PI

Considerandi

2.

per titolo di ripetuta ingiuria, minaccia, lesioni semplici e infrazione

grave alla LCStr. Nel quadro del procedimento sono state sequestrate due pistole,

un fucile e la relativa munizione.

A

seguito di opposizione l’incarto è stato trasmesso alla Pretura penale, che con

sentenza del __________ (inc. PP __________) ha condannato PI 2 per ripetuta

ingiuria, minaccia, vie di fatto e infrazione all’art. 90 cifra 1 LCStr.

In

relazione a due pistole, ad un fucile ed alla relativa munizione, il pretore ha

disposto il loro dissequestro e la loro messa a disposizione delle autorità

amministrative.

2.

Confrontata

con una richiesta di restituzione delle armi, l’autorità istante chiede di

poter ricevere copia della sentenza 15.6.2004 della Pretura penale. Come

esposto in entrata, nessuno si è opposto alla richiesta.

3.

Giusta

l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il

previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale

federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal

presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli

atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse

giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate

nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni

e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

4.

Nella

fattispecie i presupposti di legge appaiono dati, stanti le ragioni che

giustificano l’istanza, le competenze dell’autorità istante, la sua facoltà

d’indagine d’ufficio, non da ultimo il suo vincolo al segreto d’ufficio e, in

particolare, l’art. 13 LCLArm che prevede segnatamente che pure le autorità

giudiziarie, anche se vincolate dal segreto d’ufficio, comunicano gratuitamente

quelle informazioni che risultano utili e necessarie per l’applicazione della

LCArm e della normativa d’applicazione cantonale.

5.

L’istanza

va pertanto accolta. Copia della sentenza 15.6.2004 sarà allegata alla

decisione inviata all’ufficio istante.

6.

Considerato

che l’istante è un ufficio della pubblica amministrazione ed il tenore

dell’art. 13 LCArm, non vanno imposte tassa di giustizia e spese.

Per

questi motivi,

visto

l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L’istanza è

accolta.

2.

Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Intimazione:

terzi

implicati

1.

PI 1

2.

PI 2

2.

patr. da: PR 1

3.

PI 3

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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