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Decisione

60.2006.15

ricorso in materia di assistenza giudiziaria internazionale penale. cernita dei documenti. principio della proporzionalità. esposto dei fatti.

18 ottobre 2006Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

a. Con

due distinte commissioni rogatorie del 7.7/5.9.2005, la __________ ha inoltrato

alle autorità svizzere domanda di assistenza internazionale nell’ambito del procedimento

penale a carico di __________ ed altre persone in relazione alla gestione della

società “__________”, dichiarata fallita in data 6.4.2004. Oggetto della rogatoria

sono le ipotesi accusatorie di ottenimento di finanziamenti pubblici tramite

artifici e raggiri ed evasione fiscale mediante utilizzazione di documenti

falsi: in sintesi, la società “__________”, e per essa i suoi soci ed

amministratori, avrebbe richiesto e poi ottenuto un contributo pubblico con

finanziamenti della Comunità Europea tramite un fittizio contratto di

ampliamento e di completamento degli impianti di lavorazione ed un artificioso

aumento di capitale.

Più

in particolare, la __________ ha chiesto alle autorità svizzere la perquisizione

di un conto corrente e di un deposito fiduciario presso la banca __________ AG di

__________ e di due conti correnti presso la __________ AG di __________,

nonché il sequestro della documentazione bancaria rilevante.

b. Con

scritto di trasmissione 1/5.9.2005, l’Ufficio federale di giustizia ha designato

quale Cantone direttore per l’esecuzione della domanda di assistenza il Canton

Ticino, conformemente a quanto disposto dall’art. 79 AIMP.

c. Con

decisione di entrata in materia e esecuzione 25.11.2005 il sostituto procuratore

pubblico Andrea Maria Balerna ha ritenuto soddisfatti i requisiti di forma e di

sostanza, il principio della proporzionalità, il principio della doppia

punibilità, ha ammesso l’entrata in materia ed ordinato alla __________ AG la

trasmissione della documentazione del conto corrente e del deposito fiduciario

ed alla __________ AG la trasmissione della documentazione del conto corrente n.

__________ nonché l’identificazione della relazione intestata a RI 1 (AI 2).

d. Con

scritto 2.12.2005 __________ AG ha trasmesso al Ministero pubblico la documentazione

inerente la relazione n. __________ intestata a RI 2 nonché le relazioni n. __________,

__________ e __________ intestate a RI 1 (AI 3). Da parte sua, con scritto

5.12.2005 __________ AG ha invece trasmesso la documentazione inerente la

relazione n. __________ (conto corrente e deposito fiduciario) intestata a __________,

società fiduciaria di intermediazione e di revisione (AI 4).

e. Con

decisione di chiusura 12.12.2005, il sostituto procuratore pubblico ha accolto

la richiesta di assistenza e disposto la trasmissione della documentazione

bancaria, osservando che “quanto raccolto non è manifestamente estraneo alla

rogatoria ed appare utile all’autorità rogante, in quanto permette di

verificare la correttezza dell’ipotesi accusatoria, analizzando gli scambi di

denaro tra le società coinvolte e l’identità delle persone che si celano dietro

tali società” (AI 5).

Con

scritto di medesima data, l’avv. PR 1 ha comunicato al Ministero pubblico di

avere assunto il patrocinio di RI 1 (AI 6). In risposta alla missiva, il giorno

seguente il sostituto procuratore pubblico ha trasmesso al legale gli atti

della procedura rogatoriale, ivi compresa la decisione di chiusura (AI 7).

f. Con

tempestivo gravame, RI 2 e RI 1 chiedono che la suddetta decisione venga

annullata.

Le

ricorrenti contestano anzitutto la violazione di regole procedurali, stabilite

in modo preciso e completo dal Tribunale federale mediante DTF 130 II 14. Più

in particolare, il sostituto procuratore pubblico avrebbe omesso di eseguire la

cernita dei documenti alla presenza del loro detentore, di assegnare a

quest’ultimo un termine per determinarsi su eventuali opposizioni e di emanare

una decisione di chiusura sufficientemente motivata. La violazione di tali

regole avrebbe sottratto alle parti un grado di giurisdizione, privandole di un

esame in contraddittorio già in prima istanza. Quanto alla carente motivazione

della decisione, concludono che il sostituto procuratore pubblico avrebbe invero

ordinato la trasmissione in blocco degli atti acquisiti, omettendo di procedere

alla cernita. Evidenziano infine come la decisione impugnata sia stata emanata

“(…) senza attendere che i Clienti, una volta informati da parte della

Banca, avessero il tempo di comprendere quali fossero i loro diritti e di

consultare un patrocinatore, e senza nemmeno attendere che il patrocinatore si

notificasse” (ricorso 12/13.1.2006, p. 5).

Le

ricorrenti contestano poi la violazione del principio di proporzionalità. Più in

dettaglio, la documentazione bancaria richiesta sarebbe irrilevante in quanto riferita

ad operazioni finanziarie già note all’autorità rogante, in quanto il loro

comportamento sarebbe del tutto usuale in ambito commerciale, per cui non

avrebbero avuto alcun ruolo nelle asserite violazioni di natura penale oggetto

del procedimento estero.

Da

ultimo, le ricorrenti contestano la carente motivazione della commissione rogatoria.

L’esposto dei fatti ivi contenuto sarebbe incompleto e contraddittorio: l’autorità

rogante riferisce inizialmente di distrazioni di beni e di denaro a danno della

fallita società, quando poi la rogatoria evidenzia sostanzialmente un afflusso

di fondi – provenienti dalla __________ AG – a favore della stessa società. Gli

artifici ed i raggiri mediante i quali le autorità sarebbero state indotte ad

erogare finanziamenti pubblici non sarebbero inoltre adeguatamente descritti;

in realtà, la descrizione dei fatti dovrebbe essere qualificata esclusivamente

come un’infrazione di carattere fiscale.

g. Con

osservazioni 3/6.2.2006, il sostituto procuratore pubblico – premessa la

carenza di legittimazione delle ricorrenti per opporsi alla trasmissione della

documentazione acquisita presso __________ AG – conclude per la reiezione del

gravame.

In

primo luogo, l’esposto dei fatti fornito dall’autorità rogante appare chiaro e

completo. Il procedimento penale estero riguarda numerosi aspetti della

gestione della fallita società, mentre scopo della rogatoria è quello di

chiarire i retroscena di una specifica operazione, ovvero l’ottenimento di

finanziamenti pubblici tramite artifici e raggiri e l’evasione fiscale mediante

utilizzazione di documenti falsi.

Quanto

all’asserita inutilità dei documenti acquisiti per la scoperta della verità,

evidenzia invece come le argomentazioni delle ricorrenti sfuggano, per

principio, al controllo dell’autorità rogata.

In

merito ai vizi di procedura, sottolinea infine che “(…) la mancata

possibilità delle ricorrenti di partecipare alla cernita dei documenti da trasmettere

all’autorità rogante sia frutto del lieve ritardo col quale esse si sono

manifestate” (osservazioni 3/6.2.2006, p. 3).

h. Con

osservazioni 3/6.2.2006, anche l’Ufficio federale di giustizia conclude per la

reiezione del ricorso. Evidenzia anzitutto come il sostituto procuratore

pubblico, dopo due settimane dalla decisione di entrata in materia, potesse

effettivamente credere che nessuno si sarebbe manifestato; precisa quindi che

la giurisprudenza non esige che l’autorità rogata proceda alla cernita degli

atti in presenza del titolare, mentre la decisione del Tribunale federale DTF

130 II 14 sembra richiederla unicamente quando vi partecipa pure il magistrato

estero. Sottolinea infine che questa Camera avrebbe in ogni caso la possibilità

di sanare l’eventuale errore procedendo direttamente alla cernita dei

documenti.

Quanto

alla censura di carente esposizione dei fatti, ritiene l’esposto dell’autorità

rogante succinto ma comunque completo e non contraddittorio. Con riferimento

all’asserita violazione del principio di proporzionalità, si sofferma infine

sulla relazione diretta esistente tra i conti delle ricorrenti ed i fatti per i

quali le autorità __________ indagano.

in

diritto

1. Secondo

l'art. 80h lit. b AIMP ha diritto di ricorrere chiunque è toccato personalmente

e direttamente da una misura di assistenza giudiziaria e ha un interesse degno

di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa.

In

concreto, la legittimazione delle ricorrenti è certamente data per il fatto che

le stesse risultano essere titolari delle relazioni bancarie presso __________

AG di __________. Secondo l'art. 9a

lit. a OAIMP, infatti, è considerato personalmente e direttamente toccato

ai sensi dell'art. 80h AIMP, in caso di richiesta d'informazioni su un conto,

il titolare dello stesso (cfr., al proposito, DTF 123 II 153, consid. 2b, ivi

compresa la citata giurisprudenza).

2. Preliminarmente

è inoltre utile precisare che il presente gravame pertiene unicamente la

documentazione acquisita a __________, presso la __________ AG. Non riguarda invece

la documentazione acquisita presso la __________ AG di __________, in quanto

rispetto alla medesima le qui ricorrenti non sono legittimate a ricorrere.

3. Le

ricorrenti censurano la violazione della procedura di cernita dei documenti,

così come precisata dal Tribunale federale nella sentenza pubblicata in DTF 130

Considerandi

II 14. In particolare rimproverano al sostituto procuratore pubblico di non avere

eseguito la cernita alla presenza dei detentori dei documenti, di non avere

fissato loro un termine per far valere eventuali argomenti avversi alla

trasmissione dei medesimi, nonché di non aver emesso una decisione motivata.

4.

L’argomento

giuridico sollevato dalle ricorrenti non tiene conto dello svolgimento dei fatti,

e per questo è invocato a torto.

Come

emerge dagli atti, la decisione impugnata è datata 12.12.2005. Le ricorrenti si

sono notificate al Ministero pubblico la prima volta con scritto datato

12.12

, inviato per fax e per raccomandata: il fax di tre pagine (doc. 5,

inc. Rog. __________) è pervenuto al Ministero pubblico il 12.12.2005 alle ore

18.

; la raccomandata è pervenuta il 14.12.2005. Di modo che la decisione è

precedente la notifica.

In

simili circostanze temporali il rimprovero di non aver operato la cernita alla

presenza di rappresentanti delle ricorrenti e di non aver fissato loro un

termine per presentare osservazioni è chiaramente infondato.

La

medesima conclusione vale riguardo al rimprovero di non aver atteso che le titolari

dei conti avessero il tempo di reagire e di notificarsi. Caso mai vale il

contrario, ovvero che le titolari dei conti hanno tardato a intervenire ed a

notificarsi. A questo proposito, la sentenza citata dalle ricorrenti

indica chiaramente che “(…) la personne touchée par la perquisition et la

saisie de documents lui appartenant est tenue, à peine de forclusion,

d’indiquer à l’autorité d’exécution quels documents ne devraient pas, selon

elle, être transmis et pour quels motifs (…) Sous l’angle de la bonne foi, il

n’est pas admissible que le détenteur de documents saisis laisse l’autorité

d’exécution procéder seule au tri des pièces, sans lui prêter aucun concours,

pour lui reprocher après coup la méconnaissance du principe de la

proportionnalité” (DTF 130 II 14, consid. 4.3).

5.

Le

ricorrenti censurano l’assenza di cernita e la violazione dell’obbligo di

motivazione riguardo alla rilevanza dei documenti trasmessi.

6.

In

merito all’obbligo di motivazione, la decisione di chiusura fa riferimento ad

una giurisprudenza in parte superata. Nondimeno nel paragrafo precedente, la citata

decisione contiene una motivazione, indicando che “quanto raccolto non è

manifestamente estraneo alla rogatoria ed appare utile all’autorità rogante, in

quanto permette di verificare la correttezza dell’ipotesi accusatoria,

analizzando gli scambi di denaro tra le società coinvolte e l’identità delle

persone che si celano dietro tali società” (decisione di chiusura

12.12

, p. 2). Pur contenuta, si tratta di una motivazione che chiarisce,

con riferimento alla richiesta rogatoriale, l’utilità della documentazione di

cui la decisione finale dispone la trasmissione all’autorità estera.

7.

Riguardo

alla censura relativa alla mancata cernita dei documenti, ricordato che le ricorrenti

non si sono manifestate tempestivamente presso il Ministero pubblico (ciò che ha

comportato una semplificazione della procedura e della motivazione), occorre anche

considerare che la richiesta di assistenza era particolarmente mirata e

contenuta, in quanto tesa unicamente all’acquisizione dei documenti di apertura

e degli estratti di un quadrimestre di alcune relazioni bancarie specificate

nella stessa, la cui connessione con i fatti oggetto dell’inchiesta era peraltro

chiaramente indicata nella rogatoria. A fronte di una richiesta di documenti

contenuta riguardo a relazioni bancarie direttamente connesse con i fatti

inchiestati, non è dato un margine di cernita particolare. Detto altrimenti,

una cernita (in particolare in assenza dei titolari delle relazioni) non si

rendeva necessaria.

8.

Le

ricorrenti censurano la violazione del principio della proporzionalità,

adducendo che la documentazione oggetto della decisione impugnata sarebbe

inutile, in quanto riferita ad operazioni finanziarie che sarebbero già note

all’autorità rogante, in quanto il loro comportamento sarebbe del tutto usuale

in ambito commerciale, per cui non avrebbero avuto alcun ruolo nelle asserite

violazioni di natura penale oggetto del procedimento estero.

9.

Nell’evasione

delle richieste d’assistenza, l’autorità rogata deve rispettare il principio

della proporzionalità, sancito dall’art. 63 AIMP. In virtù di questo principio,

di regola, l’autorità rogata opera quanto necessario ed utile per raggiungere

lo scopo perseguito dalla rogatoria. Di principio lo Stato richiesto, per un

verso si limita a verificare l’esistenza di un nesso oggettivo tra la misura

richiesta mediante l’assistenza ed il procedimento penale estero, e per l’altro

verso non deve eccedere rispetto a quanto richiesto dall’autorità rogante (DTF

121.

II 243), pena la violazione del principio dell’ “Uebermassverbot” (R.

ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2. ed.,

Berna 2004, n. 476). La domanda d’assistenza di un’autorità estera va interpretata

secondo il senso che ragionevolmente le si può dare.

10.

Nel

presente caso, si è anzitutto in presenza di una domanda di assistenza precisa

e mirata, oltre che delimitata nelle proprie richieste.

Inoltre

l’autorità rogata ha semplicemente dato seguito alle richieste di assistenza,

senza in nessun modo interpretarle in modo estensivo.

Infine,

è pacifica l’esistenza di un nesso oggettivo tra l’inchiesta estera e quanto

richiesto in rogatoria. Ciò emerge dal testo della rogatoria e risulta comprovato

dai medesimi documenti prodotti dalle ricorrenti, in particolare dai doc. 6 e 7

allegati al gravame, che attestano l’esistenza di legami contrattuali di una

delle ricorrenti con la società oggetto dell’inchiesta estera, e di legami

contrattuali dell’altra ricorrente con uno degli indagati.

11.

Si

deve ammettere che la documentazione richiesta (ed acquisita) è perciò sicuramente

in relazione oggettiva con l’inchiesta estera. È documentazione utile, anche se

le operazioni finanziarie che attesta fossero (in tutto o in parte) già note

all’autorità rogante: l’assistenza internazionale può avere quale scopo anche quella

di acquisire prove di fatti già conosciuti.

12.

In

considerazione dei limiti posti dall’assistenza internazionale alle autorità

rogate, non spetta a questa Camera esaminare nel merito se gli interventi delle

società ricorrenti ed i legami contrattuali che ne sono scaturiti siano o meno

usuali dal punto di vista commerciale, partecipino (in qualche modo o meno)

alle asserite violazioni di natura penale oggetto dell’inchiesta.

13.

Le

ricorrenti censurano quale insufficiente l’esposto dei fatti contenuto nella

rogatoria. L’inchiesta riguarderebbe delle distrazioni di beni nella gestione

societaria, mentre la documentazione richiesta riguarderebbe un’immissione di

fondi nel patrimonio sociale. Gli articoli menzionati in rogatoria relativi al

conseguimento fraudolento di finanziamenti pubblici non troverebbe riscontro

nella descrizione dei fatti, che non indicherebbe quali raggiri ed artifizi

sarebbero stati utilizzati. I fatti dovrebbero essere qualificati come

infrazione a carattere fiscale.

14.

Secondo

la giurisprudenza, l'Autorità rogata deve attenersi all'esposizione dei fatti

contenuta nella domanda, a meno che essa risulti manifestamente erronea,

lacunosa o contraddittoria (DTF 118 Ib 111, consid. 5b, più volte riconfermata

in seguito). L'esame della colpevolezza è riservato al giudice del merito

estero, non a quello svizzero a cui è chiesta l'assistenza (decisione TF

1A.23/2003 del 22.8.2003). L'Autorità richiedente non ha l'obbligo di provare

la commissione di reato, ma soltanto quello di esporre in modo sufficiente le

circostanze sulle quali fonda i propri sospetti, per permettere all'Autorità

richiesta di distinguere un'inammissibile istanza volta alla ricerca

indiscriminata di prove (DTF 129 II 97; 122 II 367). L'Autorità estera non deve

inoltre produrre i mezzi di prova sui quali fonda la richiesta, essendo

sufficiente che ne renda verosimile l'esistenza (R. ZIMMERMANN, op. cit., n.

165.

e 412; decisione TF 1A.23/2003 del 22.8.2003).

15.

Nel

presente caso una semplice lettura della domanda di assistenza smentisce gli

argomenti sollevati dalle ricorrenti. La distrazione dei fondi è riferita alle

modalità di finanziamento dell’aumento di capitale della società oggetto dell’inchiesta,

ritenuto che subito dopo escono importi equivalenti a quelli entrati per

l’aumento. Come indicato chiaramente nella rogatoria “L’ipotesi

investigativa è pertanto che la __________ (recte: __________) e per lei

i suoi soci ed amministratori (…) abbiano fatto figurare artificiosamente non

solo la realizzazione ed il pagamento dell’impianto ma anche l’aumento del

capitale per potere ottenere il finanziamento pubblico di Euro 2'331'286”

(AI 1). Il passaggio chiarisce sia l’ipotesi di conseguimento fraudolento di finanziamenti

pubblici, sia i raggiri e gli artifizi ipotizzati. Esclude che la rogatoria abbia

fini di carattere fiscale.

16.

Per

questi motivi, il ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono

la soccombenza.

Per

questi motivi,

richiamati gli articoli di legge applicabili,

pronuncia

1.

Il

ricorso è respinto.

2.

La

tassa di giustizia di CHF 2'000.-- e le spese di CHF 250.--, per complessivi

CHF 2’250.-- (duemiladuecentocinquanta), sono poste, in solido, a carico di RI

1, __________, e di RI 2, __________.

3.

Rimedio

di diritto

Il

presente giudizio può essere impugnato mediante ricorso di diritto

amministrativo al Tribunale federale entro 30 giorni dall'intimazione (art. 98,

98a OG, 5 PA).

4.

Intimazione:

terzi

implicati

PI 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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