60.2006.15
ricorso in materia di assistenza giudiziaria internazionale penale. cernita dei documenti. principio della proporzionalità. esposto dei fatti.
18 ottobre 2006Italiano15 min
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Numero d'incarto:
60.2006.15
Data decisione, Autorità:
18.10.2006, CRP
Titolo:
ricorso in materia di assistenza giudiziaria internazionale penale. cernita dei documenti. principio della proporzionalità. esposto dei fatti.
ASSISTENZA PER UN PROCEDIMENTO PENALE ALL'ESTERO
ESPOSTO DEI FATTI
MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE DI CHIUSURA
PRINCIPIO DELLA PROPORZIONALITÀ
art. 63 AIMP
Incarto n.
60.2006.15
Lugano
18 ottobre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele
Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Rocco Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sul ricorso 12/13.1.2006 presentato da
RI 1
RI 2
entrambe patr. da: PR 1
contro
la decisione di chiusura 12.12.2005 emanata dal sostituto
procuratore pubblico Andrea Maria Balerna nell’ambito del procedimento di assistenza
giudiziaria internazionale dipendente da commissione rogatoria 7.7/5.9.2005
della __________ (inc. Rog. __________);
richiamate le osservazioni 3/6.2.2006 del sostituto procuratore
pubblico e dell’Ufficio federale di giustizia, entrambe concludenti per la
reiezione del gravame;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. Con
due distinte commissioni rogatorie del 7.7/5.9.2005, la __________ ha inoltrato
alle autorità svizzere domanda di assistenza internazionale nell’ambito del procedimento
penale a carico di __________ ed altre persone in relazione alla gestione della
società “__________”, dichiarata fallita in data 6.4.2004. Oggetto della rogatoria
sono le ipotesi accusatorie di ottenimento di finanziamenti pubblici tramite
artifici e raggiri ed evasione fiscale mediante utilizzazione di documenti
falsi: in sintesi, la società “__________”, e per essa i suoi soci ed
amministratori, avrebbe richiesto e poi ottenuto un contributo pubblico con
finanziamenti della Comunità Europea tramite un fittizio contratto di
ampliamento e di completamento degli impianti di lavorazione ed un artificioso
aumento di capitale.
Più
in particolare, la __________ ha chiesto alle autorità svizzere la perquisizione
di un conto corrente e di un deposito fiduciario presso la banca __________ AG di
__________ e di due conti correnti presso la __________ AG di __________,
nonché il sequestro della documentazione bancaria rilevante.
b. Con
scritto di trasmissione 1/5.9.2005, l’Ufficio federale di giustizia ha designato
quale Cantone direttore per l’esecuzione della domanda di assistenza il Canton
Ticino, conformemente a quanto disposto dall’art. 79 AIMP.
c. Con
decisione di entrata in materia e esecuzione 25.11.2005 il sostituto procuratore
pubblico Andrea Maria Balerna ha ritenuto soddisfatti i requisiti di forma e di
sostanza, il principio della proporzionalità, il principio della doppia
punibilità, ha ammesso l’entrata in materia ed ordinato alla __________ AG la
trasmissione della documentazione del conto corrente e del deposito fiduciario
ed alla __________ AG la trasmissione della documentazione del conto corrente n.
__________ nonché l’identificazione della relazione intestata a RI 1 (AI 2).
d. Con
scritto 2.12.2005 __________ AG ha trasmesso al Ministero pubblico la documentazione
inerente la relazione n. __________ intestata a RI 2 nonché le relazioni n. __________,
__________ e __________ intestate a RI 1 (AI 3). Da parte sua, con scritto
5.12.2005 __________ AG ha invece trasmesso la documentazione inerente la
relazione n. __________ (conto corrente e deposito fiduciario) intestata a __________,
società fiduciaria di intermediazione e di revisione (AI 4).
e. Con
decisione di chiusura 12.12.2005, il sostituto procuratore pubblico ha accolto
la richiesta di assistenza e disposto la trasmissione della documentazione
bancaria, osservando che “quanto raccolto non è manifestamente estraneo alla
rogatoria ed appare utile all’autorità rogante, in quanto permette di
verificare la correttezza dell’ipotesi accusatoria, analizzando gli scambi di
denaro tra le società coinvolte e l’identità delle persone che si celano dietro
tali società” (AI 5).
Con
scritto di medesima data, l’avv. PR 1 ha comunicato al Ministero pubblico di
avere assunto il patrocinio di RI 1 (AI 6). In risposta alla missiva, il giorno
seguente il sostituto procuratore pubblico ha trasmesso al legale gli atti
della procedura rogatoriale, ivi compresa la decisione di chiusura (AI 7).
f. Con
tempestivo gravame, RI 2 e RI 1 chiedono che la suddetta decisione venga
annullata.
Le
ricorrenti contestano anzitutto la violazione di regole procedurali, stabilite
in modo preciso e completo dal Tribunale federale mediante DTF 130 II 14. Più
in particolare, il sostituto procuratore pubblico avrebbe omesso di eseguire la
cernita dei documenti alla presenza del loro detentore, di assegnare a
quest’ultimo un termine per determinarsi su eventuali opposizioni e di emanare
una decisione di chiusura sufficientemente motivata. La violazione di tali
regole avrebbe sottratto alle parti un grado di giurisdizione, privandole di un
esame in contraddittorio già in prima istanza. Quanto alla carente motivazione
della decisione, concludono che il sostituto procuratore pubblico avrebbe invero
ordinato la trasmissione in blocco degli atti acquisiti, omettendo di procedere
alla cernita. Evidenziano infine come la decisione impugnata sia stata emanata
“(…) senza attendere che i Clienti, una volta informati da parte della
Banca, avessero il tempo di comprendere quali fossero i loro diritti e di
consultare un patrocinatore, e senza nemmeno attendere che il patrocinatore si
notificasse” (ricorso 12/13.1.2006, p. 5).
Le
ricorrenti contestano poi la violazione del principio di proporzionalità. Più in
dettaglio, la documentazione bancaria richiesta sarebbe irrilevante in quanto riferita
ad operazioni finanziarie già note all’autorità rogante, in quanto il loro
comportamento sarebbe del tutto usuale in ambito commerciale, per cui non
avrebbero avuto alcun ruolo nelle asserite violazioni di natura penale oggetto
del procedimento estero.
Da
ultimo, le ricorrenti contestano la carente motivazione della commissione rogatoria.
L’esposto dei fatti ivi contenuto sarebbe incompleto e contraddittorio: l’autorità
rogante riferisce inizialmente di distrazioni di beni e di denaro a danno della
fallita società, quando poi la rogatoria evidenzia sostanzialmente un afflusso
di fondi – provenienti dalla __________ AG – a favore della stessa società. Gli
artifici ed i raggiri mediante i quali le autorità sarebbero state indotte ad
erogare finanziamenti pubblici non sarebbero inoltre adeguatamente descritti;
in realtà, la descrizione dei fatti dovrebbe essere qualificata esclusivamente
come un’infrazione di carattere fiscale.
g. Con
osservazioni 3/6.2.2006, il sostituto procuratore pubblico – premessa la
carenza di legittimazione delle ricorrenti per opporsi alla trasmissione della
documentazione acquisita presso __________ AG – conclude per la reiezione del
gravame.
In
primo luogo, l’esposto dei fatti fornito dall’autorità rogante appare chiaro e
completo. Il procedimento penale estero riguarda numerosi aspetti della
gestione della fallita società, mentre scopo della rogatoria è quello di
chiarire i retroscena di una specifica operazione, ovvero l’ottenimento di
finanziamenti pubblici tramite artifici e raggiri e l’evasione fiscale mediante
utilizzazione di documenti falsi.
Quanto
all’asserita inutilità dei documenti acquisiti per la scoperta della verità,
evidenzia invece come le argomentazioni delle ricorrenti sfuggano, per
principio, al controllo dell’autorità rogata.
In
merito ai vizi di procedura, sottolinea infine che “(…) la mancata
possibilità delle ricorrenti di partecipare alla cernita dei documenti da trasmettere
all’autorità rogante sia frutto del lieve ritardo col quale esse si sono
manifestate” (osservazioni 3/6.2.2006, p. 3).
h. Con
osservazioni 3/6.2.2006, anche l’Ufficio federale di giustizia conclude per la
reiezione del ricorso. Evidenzia anzitutto come il sostituto procuratore
pubblico, dopo due settimane dalla decisione di entrata in materia, potesse
effettivamente credere che nessuno si sarebbe manifestato; precisa quindi che
la giurisprudenza non esige che l’autorità rogata proceda alla cernita degli
atti in presenza del titolare, mentre la decisione del Tribunale federale DTF
130 II 14 sembra richiederla unicamente quando vi partecipa pure il magistrato
estero. Sottolinea infine che questa Camera avrebbe in ogni caso la possibilità
di sanare l’eventuale errore procedendo direttamente alla cernita dei
documenti.
Quanto
alla censura di carente esposizione dei fatti, ritiene l’esposto dell’autorità
rogante succinto ma comunque completo e non contraddittorio. Con riferimento
all’asserita violazione del principio di proporzionalità, si sofferma infine
sulla relazione diretta esistente tra i conti delle ricorrenti ed i fatti per i
quali le autorità __________ indagano.
in
diritto
1. Secondo
l'art. 80h lit. b AIMP ha diritto di ricorrere chiunque è toccato personalmente
e direttamente da una misura di assistenza giudiziaria e ha un interesse degno
di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa.
In
concreto, la legittimazione delle ricorrenti è certamente data per il fatto che
le stesse risultano essere titolari delle relazioni bancarie presso __________
AG di __________. Secondo l'art. 9a
lit. a OAIMP, infatti, è considerato personalmente e direttamente toccato
ai sensi dell'art. 80h AIMP, in caso di richiesta d'informazioni su un conto,
il titolare dello stesso (cfr., al proposito, DTF 123 II 153, consid. 2b, ivi
compresa la citata giurisprudenza).
2. Preliminarmente
è inoltre utile precisare che il presente gravame pertiene unicamente la
documentazione acquisita a __________, presso la __________ AG. Non riguarda invece
la documentazione acquisita presso la __________ AG di __________, in quanto
rispetto alla medesima le qui ricorrenti non sono legittimate a ricorrere.
3. Le
ricorrenti censurano la violazione della procedura di cernita dei documenti,
così come precisata dal Tribunale federale nella sentenza pubblicata in DTF 130
Considerandi
II 14. In particolare rimproverano al sostituto procuratore pubblico di non avere
eseguito la cernita alla presenza dei detentori dei documenti, di non avere
fissato loro un termine per far valere eventuali argomenti avversi alla
trasmissione dei medesimi, nonché di non aver emesso una decisione motivata.
4.
L’argomento
giuridico sollevato dalle ricorrenti non tiene conto dello svolgimento dei fatti,
e per questo è invocato a torto.
Come
emerge dagli atti, la decisione impugnata è datata 12.12.2005. Le ricorrenti si
sono notificate al Ministero pubblico la prima volta con scritto datato
12.12
, inviato per fax e per raccomandata: il fax di tre pagine (doc. 5,
inc. Rog. __________) è pervenuto al Ministero pubblico il 12.12.2005 alle ore
18.
; la raccomandata è pervenuta il 14.12.2005. Di modo che la decisione è
precedente la notifica.
In
simili circostanze temporali il rimprovero di non aver operato la cernita alla
presenza di rappresentanti delle ricorrenti e di non aver fissato loro un
termine per presentare osservazioni è chiaramente infondato.
La
medesima conclusione vale riguardo al rimprovero di non aver atteso che le titolari
dei conti avessero il tempo di reagire e di notificarsi. Caso mai vale il
contrario, ovvero che le titolari dei conti hanno tardato a intervenire ed a
notificarsi. A questo proposito, la sentenza citata dalle ricorrenti
indica chiaramente che “(…) la personne touchée par la perquisition et la
saisie de documents lui appartenant est tenue, à peine de forclusion,
d’indiquer à l’autorité d’exécution quels documents ne devraient pas, selon
elle, être transmis et pour quels motifs (…) Sous l’angle de la bonne foi, il
n’est pas admissible que le détenteur de documents saisis laisse l’autorité
d’exécution procéder seule au tri des pièces, sans lui prêter aucun concours,
pour lui reprocher après coup la méconnaissance du principe de la
proportionnalité” (DTF 130 II 14, consid. 4.3).
5.
Le
ricorrenti censurano l’assenza di cernita e la violazione dell’obbligo di
motivazione riguardo alla rilevanza dei documenti trasmessi.
6.
In
merito all’obbligo di motivazione, la decisione di chiusura fa riferimento ad
una giurisprudenza in parte superata. Nondimeno nel paragrafo precedente, la citata
decisione contiene una motivazione, indicando che “quanto raccolto non è
manifestamente estraneo alla rogatoria ed appare utile all’autorità rogante, in
quanto permette di verificare la correttezza dell’ipotesi accusatoria,
analizzando gli scambi di denaro tra le società coinvolte e l’identità delle
persone che si celano dietro tali società” (decisione di chiusura
12.12
, p. 2). Pur contenuta, si tratta di una motivazione che chiarisce,
con riferimento alla richiesta rogatoriale, l’utilità della documentazione di
cui la decisione finale dispone la trasmissione all’autorità estera.
7.
Riguardo
alla censura relativa alla mancata cernita dei documenti, ricordato che le ricorrenti
non si sono manifestate tempestivamente presso il Ministero pubblico (ciò che ha
comportato una semplificazione della procedura e della motivazione), occorre anche
considerare che la richiesta di assistenza era particolarmente mirata e
contenuta, in quanto tesa unicamente all’acquisizione dei documenti di apertura
e degli estratti di un quadrimestre di alcune relazioni bancarie specificate
nella stessa, la cui connessione con i fatti oggetto dell’inchiesta era peraltro
chiaramente indicata nella rogatoria. A fronte di una richiesta di documenti
contenuta riguardo a relazioni bancarie direttamente connesse con i fatti
inchiestati, non è dato un margine di cernita particolare. Detto altrimenti,
una cernita (in particolare in assenza dei titolari delle relazioni) non si
rendeva necessaria.
8.
Le
ricorrenti censurano la violazione del principio della proporzionalità,
adducendo che la documentazione oggetto della decisione impugnata sarebbe
inutile, in quanto riferita ad operazioni finanziarie che sarebbero già note
all’autorità rogante, in quanto il loro comportamento sarebbe del tutto usuale
in ambito commerciale, per cui non avrebbero avuto alcun ruolo nelle asserite
violazioni di natura penale oggetto del procedimento estero.
9.
Nell’evasione
delle richieste d’assistenza, l’autorità rogata deve rispettare il principio
della proporzionalità, sancito dall’art. 63 AIMP. In virtù di questo principio,
di regola, l’autorità rogata opera quanto necessario ed utile per raggiungere
lo scopo perseguito dalla rogatoria. Di principio lo Stato richiesto, per un
verso si limita a verificare l’esistenza di un nesso oggettivo tra la misura
richiesta mediante l’assistenza ed il procedimento penale estero, e per l’altro
verso non deve eccedere rispetto a quanto richiesto dall’autorità rogante (DTF
121.
II 243), pena la violazione del principio dell’ “Uebermassverbot” (R.
ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2. ed.,
Berna 2004, n. 476). La domanda d’assistenza di un’autorità estera va interpretata
secondo il senso che ragionevolmente le si può dare.
10.
Nel
presente caso, si è anzitutto in presenza di una domanda di assistenza precisa
e mirata, oltre che delimitata nelle proprie richieste.
Inoltre
l’autorità rogata ha semplicemente dato seguito alle richieste di assistenza,
senza in nessun modo interpretarle in modo estensivo.
Infine,
è pacifica l’esistenza di un nesso oggettivo tra l’inchiesta estera e quanto
richiesto in rogatoria. Ciò emerge dal testo della rogatoria e risulta comprovato
dai medesimi documenti prodotti dalle ricorrenti, in particolare dai doc. 6 e 7
allegati al gravame, che attestano l’esistenza di legami contrattuali di una
delle ricorrenti con la società oggetto dell’inchiesta estera, e di legami
contrattuali dell’altra ricorrente con uno degli indagati.
11.
Si
deve ammettere che la documentazione richiesta (ed acquisita) è perciò sicuramente
in relazione oggettiva con l’inchiesta estera. È documentazione utile, anche se
le operazioni finanziarie che attesta fossero (in tutto o in parte) già note
all’autorità rogante: l’assistenza internazionale può avere quale scopo anche quella
di acquisire prove di fatti già conosciuti.
12.
In
considerazione dei limiti posti dall’assistenza internazionale alle autorità
rogate, non spetta a questa Camera esaminare nel merito se gli interventi delle
società ricorrenti ed i legami contrattuali che ne sono scaturiti siano o meno
usuali dal punto di vista commerciale, partecipino (in qualche modo o meno)
alle asserite violazioni di natura penale oggetto dell’inchiesta.
13.
Le
ricorrenti censurano quale insufficiente l’esposto dei fatti contenuto nella
rogatoria. L’inchiesta riguarderebbe delle distrazioni di beni nella gestione
societaria, mentre la documentazione richiesta riguarderebbe un’immissione di
fondi nel patrimonio sociale. Gli articoli menzionati in rogatoria relativi al
conseguimento fraudolento di finanziamenti pubblici non troverebbe riscontro
nella descrizione dei fatti, che non indicherebbe quali raggiri ed artifizi
sarebbero stati utilizzati. I fatti dovrebbero essere qualificati come
infrazione a carattere fiscale.
14.
Secondo
la giurisprudenza, l'Autorità rogata deve attenersi all'esposizione dei fatti
contenuta nella domanda, a meno che essa risulti manifestamente erronea,
lacunosa o contraddittoria (DTF 118 Ib 111, consid. 5b, più volte riconfermata
in seguito). L'esame della colpevolezza è riservato al giudice del merito
estero, non a quello svizzero a cui è chiesta l'assistenza (decisione TF
1A.23/2003 del 22.8.2003). L'Autorità richiedente non ha l'obbligo di provare
la commissione di reato, ma soltanto quello di esporre in modo sufficiente le
circostanze sulle quali fonda i propri sospetti, per permettere all'Autorità
richiesta di distinguere un'inammissibile istanza volta alla ricerca
indiscriminata di prove (DTF 129 II 97; 122 II 367). L'Autorità estera non deve
inoltre produrre i mezzi di prova sui quali fonda la richiesta, essendo
sufficiente che ne renda verosimile l'esistenza (R. ZIMMERMANN, op. cit., n.
165.
e 412; decisione TF 1A.23/2003 del 22.8.2003).
15.
Nel
presente caso una semplice lettura della domanda di assistenza smentisce gli
argomenti sollevati dalle ricorrenti. La distrazione dei fondi è riferita alle
modalità di finanziamento dell’aumento di capitale della società oggetto dell’inchiesta,
ritenuto che subito dopo escono importi equivalenti a quelli entrati per
l’aumento. Come indicato chiaramente nella rogatoria “L’ipotesi
investigativa è pertanto che la __________ (recte: __________) e per lei
i suoi soci ed amministratori (…) abbiano fatto figurare artificiosamente non
solo la realizzazione ed il pagamento dell’impianto ma anche l’aumento del
capitale per potere ottenere il finanziamento pubblico di Euro 2'331'286”
(AI 1). Il passaggio chiarisce sia l’ipotesi di conseguimento fraudolento di finanziamenti
pubblici, sia i raggiri e gli artifizi ipotizzati. Esclude che la rogatoria abbia
fini di carattere fiscale.
16.
Per
questi motivi, il ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono
la soccombenza.
Per
questi motivi,
richiamati gli articoli di legge applicabili,
pronuncia
1.
Il
ricorso è respinto.
2.
La
tassa di giustizia di CHF 2'000.-- e le spese di CHF 250.--, per complessivi
CHF 2’250.-- (duemiladuecentocinquanta), sono poste, in solido, a carico di RI
1, __________, e di RI 2, __________.
3.
Rimedio
di diritto
Il
presente giudizio può essere impugnato mediante ricorso di diritto
amministrativo al Tribunale federale entro 30 giorni dall'intimazione (art. 98,
98a OG, 5 PA).
4.
Intimazione:
terzi
implicati
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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