60.2006.152
istanza di ispezione degli atti. denunciante quale istante.
12 maggio 2006Italiano3 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2006.152
Data decisione, Autorità:
12.05.2006, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. denunciante quale istante.
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2006.152
Lugano
12 maggio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 28.4/3.5.2006 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione a ricever copia di una
denuncia presentata da __________;
premesso che la richiesta è stata presentata al Ministero pubblico
che l’ha trasmessa a questa Camera per evasione con scritto 2/3.5.2006;
richiamato lo scritto 4/8.5.2006 del procuratore pubblico Rosa Item,
che comunica di non avere particolari osservazioni da formulare;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.Il
15.2.2006 __________ ha presentato personalmente, utilizzando uno dei formulari
prestampati del Ministero pubblico, una denuncia contro ignoti per fatti
accaduti a __________ il 27.1.2006. Il procedimento conseguentemente aperto dal
Ministero pubblico (inc. __________) si è concluso con una decisione di non
luogo a procedere del 21.2.2006 (NLP __________).
Fatti
2.Con la
presente richiesta, la società istante di protezione giuridica chiede, in nome
e per conto di __________, copia della denuncia a suo tempo presentata, per la
pratica di responsabilità civile.
3.L’art. 27
CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8
vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr.
DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità
dell’ispezione.”
4.Pur
essendo stato __________ __________ parte al procedimento, nel frattempo terminato,
Considerandi
deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse
giuridico legittimo.
Come
ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste
di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato
(Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).
Come
ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione
del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione
speciale dell’8.11.1994 p. 19).
5.
Nel
presente caso l’interesse giuridico legittimo è dato, considerato come la
denuncia sia stata presentata in un’unica copia direttamente da __________ __________,
facendo capo ad un formulario prestampato, e ritenuto che il procedimento
penale è stato concluso senza informazioni preliminari o atti istruttori.
6.
L’istanza
è pertanto accolta. Copia della denuncia viene allegata alla presente decisione.
7.
Tassa di
giustizia e spese sono poste a carico di chi le ha originate: le spese sono
contenute al minimo.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La
tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF
130.-- (centotrenta), sono poste a carico della IS 1, __________.
3. Intimazione:
terzi
implicati
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster