60.2006.156
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danno materiale. torto morale
1 dicembre 2006Italiano16 min
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Numero d'incarto:
60.2006.156
Data decisione, Autorità:
01.12.2006, CRP
Titolo:
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danno materiale. torto morale
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2006.156
Lugano
1 dicembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele
Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 4/5.5.2006 presentata da
IS 1, ,
patr. da: PR 1 ,
tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento
penale sfociato nel decreto di abbandono 17.1.2006 emanato dal procuratore pubblico
Luca Maghetti (ABB __________), un’indennità a’ sensi dell’art. 317 CPP;
richiamate le osservazioni 10.5.2006 del magistrato inquirente,
concludenti per il parziale accoglimento della domanda;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
IS 1, originario di __________, è stato arrestato il 9.12.2004 con le accuse di
violenza carnale, sequestro di persona e rapimento, sub. coazione sessuale (AI
1/2/3);
che
l’arresto è stato confermato dal giudice dell’istruzione e dell’arresto per
esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza e di preminenti motivi di
interesse pubblico, segnatamente pericolo di fuga e bisogni dell’istruzione (AI
5);
che
l’accusato è stato scarcerato il 25.4.2005, previo versamento di una cauzione
di CHF 10'000.-- (AI 124/125);
che
con decisione 17.1.2006 il procuratore pubblico ha decretato l’abbandono del
procedimento penale per insufficienza di prove;
che
con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320
cpv. 1 CPP – IS 1 chiede, protestando le ripetibili, che lo Stato della
Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento
del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF
46'050.05, oltre interessi, di cui CHF 19'297.60 per spese legali, CHF 12'952.45
per danni materiali e CHF 13'800.-- per torto morale;
che
giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla
Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da
ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma
della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali
e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI
/ K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109
n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);
che
– nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire – questa
Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa
dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali
seguiti dal Consiglio di moderazione;
che
giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di
esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari,
l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in
ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF
5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali,
CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi
davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti
alla Corte delle assise criminali;
che,
entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi
generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore
e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità
dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e
patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che
il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della
complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF
200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;
che
nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del
patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che
in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della
pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità,
dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità
dell'esito del procedimento;
che
in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un
avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole
margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;
che
l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di
fiducia, avv. PR 1, di complessivi CHF 19'297.60 [di cui CHF 16'668.-- di
onorario (66 ore e 40 minuti a CHF 250.--/ora), CHF 1'268.-- di spese e CHF 1'361.60
di IVA (doc. C)];
che
la tariffa applicata è conforme ai principi suesposti;
che
il patrocinatore dell’istante afferma che “come forse già noto a questa
Corte, tra i componenti della famiglia e con gli altri cittadini di __________
all’estero, vi è un legame molto profondo, di tipo comunitario, improntato al
senso di unione, solidarietà e fede cristiana. Molti di loro fanno in effetti
parte di un movimento religioso cristiano. Tali caratteristiche e un tipo di
mentalità molto diverso dal nostro hanno comportato per lo scrivente legale la
necessità di tenere contatti molto frequenti (quasi quotidiani), non solo con
l’interessato al penitenziario, ma anche con i diversi membri della famiglia.
Parecchi di loro e in particolare un cognato, si sono più volte spostati
appositamente dalla __________ per visitarmi. Ho pure incontrato, su esplicita
richiesta, il pastore e in un’altra occasione il legale di famiglia in __________”
(istanza 4/5.5.2006, p. 2);
che,
a prescindere dal fatto che a questa Camera sono anche noti (alcuni) cittadini
di __________ all’estero per motivi non proprio religiosi, prestazioni dell’avvocato
di sostegno morale / aiuto sociale – come appaiono essere i rapporti descritti nell’istanza
– non vengono indennizzate giusta l’art. 317 CPP: esse – per quanto eccedenti i
limitati bisogni di patrocinio – restano quindi a carico di IS 1;
che
il dispendio orario, per un avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale,
appare pertanto eccessivo, sproporzionato alla fattispecie e non giustificato
dalle concrete necessità di difesa;
che
il caso non ha peraltro imposto particolari approfondimenti giuridici,
circostanza che difatti il qui istante non sostiene;
che
nell’esecuzione del mandato al legale spetta inoltre tenere conto di una certa
proporzionalità;
che
determinante è del resto non tanto l'impiego temporale effettivo nel caso concreto,
quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo
la normale esperienza, nell'esecuzione di un mandato di complessità analoga
(REP. 1998 n. 126);
che
– in queste circostanze – viene ammesso un onorario pari a 45 ore e 30 minuti a
CHF 250.--/ora, come postulato, per complessivi CHF 11'375.--, di cui 480
minuti (in luogo degli oltre 800) inerenti i colloqui (comprese le trasferte)
con l’istante, 65 minuti (come esposto) inerenti gli scritti al cliente, 70
minuti (come esposto) inerenti i colloqui con il procuratore pubblico, 90
minuti (in luogo degli oltre 120) inerenti gli scritti al Ministero pubblico
(ritenuto come si tratti spesso di lettere di poche righe), 60 minuti (in luogo
degli oltre 400) inerenti i colloqui con i famigliari, 30 minuti (come esposto)
inerenti i tre scritti di data 24.1.2005 (“Lettera a __________”),
28.1.2005 (“Lettera a __________”) e 31.1.2005 (“Lettera a __________”),
260 minuti (compresa la trasferta) inerenti l’interrogatorio 21.12.2004 (14.35
– 18.05, AI 26), 180 minuti (compresa la trasferta) inerenti l’interrogatorio
19.1.2005 (14.30 – 17.00, AI 52), 220 minuti (compresa la trasferta) inerenti
l’interrogatorio 31.1.2005 (14.15 – 17.25, AI 71), 240 minuti (compresa la
trasferta) inerenti l’interrogatorio 14.2.2005 (13.30 – 17, AI 83/95), 410
minuti (compresa la trasferta) inerenti l’interrogatorio 2.3.2005 (10.00 –
16.20, AI 92), 85 minuti (compresa la trasferta) inerenti l’interrogatorio 18.4.2005
(9.35 – 10.30, AI 121), 50 minuti (compresa la trasferta) inerenti
l’interrogatorio 25.4.2005 (16.00 – 16.20, AI 124), 120 minuti (compresa la
trasferta) inerenti “audizione cassetta” di data 26.1.2005, 60 minuti
inerenti “Trasferta da procuratori” di data 27.1.2005, 40 minuti
inerenti “Analisi pratica” di data 27.1.2005/18.1.2006, 90 minuti (come
esposto) inerenti “Preparazione domande alla ragazza” di data 3.2.2005
(AI 78), 120 minuti (comprese le trasferte) inerenti l’esame dell’incarto di
data 14.10.2005/28.10.2005 e 60 minuti (in luogo di 180) inerenti la stesura
dell’istanza di indennità [ritenuto che – nella commisurazione dell’onorario
relativo alla formulazione di questa domanda – la Camera dei ricorsi penali,
oltre i parametri elaborati dal Consiglio di moderazione per la determinazione
dell’adeguatezza delle spese di patrocinio legale, tiene in particolare in
considerazione il grado di accoglimento del gravame, che nella fattispecie –
come si vedrà – è parziale];
che
all’importo suddetto vanno aggiunte le spese: al proposito si osserva che gli
scritti sono stati (quasi) sempre inviati per fax, ciò che – in assenza di
urgenza, peraltro non invocata dall’istante – non appare giustificato;
che
Fatti
i permessi di visita potevano essere recapitati ai destinatari senza procedere
alla loro fotocopiatura;
che
le prestazioni di data 25.1.2005 (“Fotocopie trascr. videoregistrazione per
cliente”), 27.1.2005 (“Fotocopie doc. per cliente”), 16.3.2005 (“Trascrizione
audizione del 14.02.2005 x cliente”), 25.5.2005 (“Cpc. lett. di cui
sopra + verbale interrogatorio”) e 28.10.2005 (“Cpc. a cliente + verbale”)
non vengono ammesse: questi documenti potevano essere discussi durante i
colloqui – garantendo così il dovere di informazione del patrocinatore nei
confronti del qui istante –, senza necessità di fotocopiare i medesimi;
che
gli scritti vengono quindi riconosciuti in CHF 5.--/pagina (art. 3 cpv. 2 lit.
b TOA) e CHF 1.-- per invio posta A, rispettivamente – se raccomandati – in CHF
5.--/pagina (art. 3 cpv. 2 lit. b TOA) e CHF 5.-- per invio raccomandato (oltre,
in entrambi i casi, eventuali allegati/copie se indicati nelle lettere
medesime);
che
per le conversazioni telefoniche vengono ammessi CHF 0.15/minuto (cfr. decisione
10.12.2004 del Consiglio di moderazione in re avv. B.C., inc. __________);
che
– tutto ciò premesso – le spese assommano a CHF 758.--, di cui CHF 27.-- (come
esposto) per l’apertura dell’incarto, CHF 42.-- per gli scritti al cliente di
data 4.5.2005, 15.6.2005, 7.10.2005, 31.1.2006, 7.2.2006, 24.2.2006 e 20.4.2006,
CHF 217.-- per gli scritti al Ministero pubblico [di data 17.12.2004 (CHF 8.--,
AI 22), 24.12.2004 (CHF 9.--, AI 32), 27.12.2004 (CHF 6.--, AI 32), 9.1.2005
(CHF 6.--, AI 42), 12.1.2005 (CHF 6.--, AI 45), 14.1.2005 (CHF 6.--, AI 47),
21.1.2005 (CHF 6.--, AI 54), 25.1.2005 (CHF 6.--, AI 60), 28.1.2005 (CHF 16.--,
AI 67), 4.2.2005 (CHF 6.--, AI 75), 8.2.2005 (CHF 32.--, AI 78), 11.2.2005 (CHF
6.--, AI 79), 18.2.2005 (CHF 6.--, AI 84), 3.3.2005 (CHF 6.--, AI 93),
16.3.2005 (CHF 6.--, AI 99), 17.3.2005 (CHF 15.--, AI 103), 22.3.2005 (CHF 6.--,
AI 105), 23.3.2005 (CHF 6.--, AI 107), 25.3.2005 (CHF 6.--, AI 109), 5.4.2005
(CHF 6.--, AI 113), 14.4.2005 (CHF 6.--, AI 119), 22.4.2005 (CHF 21.--, AI 123),
18.10.2005 (CHF 10.--, AI 135), 28.10.2005 (CHF 10.--, AI 140)], CHF 18.-- per
gli scritti di data 24.1.2005, 28.1.2005 e 31.1.2005, CHF 9.-- (in luogo di oltre
CHF 100.--) per i colloqui telefonici (60 minuti), CHF 316.-- (come esposto)
per le trasferte, CHF 34.-- (come esposto) per “Racc. a giudice
dell’istruzione e dell’arresto”/”Fotocopie”/”Spese postali”
(25.5.2005), CHF 35.-- per “Cpc. a cliente lett. 16.8.2005 del procuratore”/”spese
postali” (17.8.2005), “Cpc. a cliente (deposito atti)”/”spese
postali” (5.10.2005), “Fotocopie” (7.10.2005), “Cpc. a cliente”/”spese
postali” (14.11.2005), “Cpc. a cliente (chiusura dell’istruzione
formale)”/”spese postali” (20.12.2005) e “Cpc. a cliente”/”spese
postali” (18.1.2006) e CHF 60.-- (come esposto) per l’istanza di indennità;
che
l’IVA ammonta a CHF 922.10;
che
all’istante va pertanto rifuso – a titolo di spese legali – l’importo di CHF 13'075.10
(CHF 11'375.-- di onorario, CHF 758.-- di spese, CHF 922.10 di IVA e CHF 20.--
di esborsi), oltre interessi dal 4.5.2006, come postulato;
che
– con riferimento al risarcimento dei danni materiali – secondo la
giurisprudenza sviluppata da questa Camera nell'interpretazione delle norme
precedentemente in vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da
risarcire, era stato inizialmente affermato che "tali sono e non possono
essere altri che quelli della perdita di guadagno e di occupazione"
(REP. 1925 p. 312), per poi successivamente confermare l'estensione
interpretativa del danno pecuniario al "danno patrimoniale, materiale"
e cioè del lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto
(REP. 1985 p. 406 e 1988 p. 422);
che
l'accusato deve dimostrare che il danno subito é la conseguenza diretta
dell'accusa o della detenzione;
che
per la valutazione e l'estensione del danno sono applicabili, quale diritto
suppletivo, gli art. 42 ss. CO (R. HAUSER / E. SCHWERI
/ K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che
il qui istante sostiene che “(…) era da poco stato assunto quale operaio
dalla __________ di __________, con un salario mensile netto di Fr. 3'106.15. Ne
consegue che la perdita di guadagno complessiva, che deve essere riconosciuta,
ammonta a Fr. 12'952.45 (doc. A: tabella)” (istanza 4/5.5.2006, p. 3);
che
in effetti __________ ha assunto il 28.10.2004 IS 1, che ha iniziato l’attività
l’8.11.2004 (cfr. dichiarazione 5.4.2005 di __________, amministratore unico
Considerandi
della società, AI 123);
che
l’istante – in merito alla perdita di guadagno – ha prodotto lo scritto
14.2.2006
di __________, con allegata una tabella inerente il salario netto non
versatogli in ragione della sua detenzione (doc. A);
che
– essendo pacifico il nesso di causalità adeguato tra il procedimento penale
aperto nei suoi confronti e questa posta del danno – si giustifica riconoscere
il suddetto importo, oltre interessi dal 4.5.2006, come richiesto;
che l'indennità prevista dall'art. 317 CPP si estende anche al danno
morale patito dall'accusato prosciolto;
che
la determinazione dell'ammontare dell'indennità é lasciata al potere
d'apprezzamento del giudice ed é stabilita in funzione della gravità della
lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op.
cit., § 109 n. 7);
che l’art. 49 CO prevede che un'indennità è concessa nel caso in cui
la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata
riparata in altro modo;
che
è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare
del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione dell'accusato,
della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti,
come pure della situazione familiare e professionale dell'accusato (decisione
TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib
446);
che
la privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione
della personalità dell'accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto
all'indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (DTF 113 Ia
177.
e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);
che
secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il
torto morale dev'essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico”
(HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH,
Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998,
p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);
che
nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto,
della durata della detenzione;
che
questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere
un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (REP. 1998
n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);
che
la Camera d'accusa del Tribunale federale considera di regola adeguato riconoscere
un'indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di privazione
della libertà più brevi e nella misura in cui non sussistano particolari motivi
che ne giustifichino un aumento o una diminuzione (decisioni TF 8G.19/1997 del
5.5.1997
e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza alla quale, sia notato di
transenna, anche questa Camera si è adeguata (decisione 25.4.2002 in re S.R.,
inc. __________);
che
nella seconda fase l'importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o
verso l'alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei
vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali
conseguenze fisiche o psichiche per l'accusato;
che
benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni
inevitabilmente legate alla carcerazione, l’indennità per torto morale non deve
neppure essere puramente simbolica;
che
al proposito il qui istante postula la somma di CHF 13'800.-- (CHF 100.--/giorno)
per i 138 giorni di detenzione preventiva sofferta, osservando che “(…) la
sofferenza per l’imputato e i suoi famigliari è stata molto intensa, per i
profondi legami a cui precedentemente accennato, ma anche per il fatto che (…)
risiedeva solo da poche settimane in Svizzera, lontano dal suo ambiente di vita
e dai suoi famigliari più stretti (madre e fratelli in particolare)”
(istanza 4/5.5.2006, p. 3);
che
– come detto – IS 1 è stato arrestato il 9.12.2004 (AI 1/2/3) ed è stato
scarcerato il 25.4.2005 previo versamento di una cauzione di CHF 10'000.-- (AI 124/125);
che
per i 138 giorni di detenzione preventiva ingiustamente patita gli viene quindi
assegnato il richiesto importo di CHF 13'800.--, oltre interessi dal 4.5.2006;
che
nella fattispecie non vi sono elementi che giustificano un aumento o una
diminuzione della somma indicata, in particolare con riferimento ai criteri
menzionati in precedenza;
che
la predetta somma tiene peraltro conto della gravità delle accuse, della
sofferenza sua e della sua famiglia e della soddisfazione personale già
derivabile dal riconoscimento che il procedimento penale era ingiustificato,
come avvalorato dal decreto di abbandono 17.1.2006 e da questo stesso giudizio;
che
all’istante va quindi rifuso l’importo di CHF 39'827.55, di cui CHF 13'075.10 per
spese legali, CHF 12'952.45 per danni materiali
e CHF 13'800.-- per torto morale, oltre interessi;
che le ripetibili –
protestate – sono state considerate nella nota professionale;
che
la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 vCPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli articoli indicati ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è parzialmente accolta.
§ Di
conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in
relazione al decreto di abbandono 17.1.2006 del procuratore pubblico Luca
Maghetti (ABB __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo
di indennità giusta l’art. 317 CPP, l’importo di CHF 39'827.55, oltre interessi
al 5% dal 4.5.2006.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi
implicati
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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