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Decisione

60.2006.156

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danno materiale. torto morale

1 dicembre 2006Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

i permessi di visita potevano essere recapitati ai destinatari senza procedere

alla loro fotocopiatura;

che

le prestazioni di data 25.1.2005 (“Fotocopie trascr. videoregistrazione per

cliente”), 27.1.2005 (“Fotocopie doc. per cliente”), 16.3.2005 (“Trascrizione

audizione del 14.02.2005 x cliente”), 25.5.2005 (“Cpc. lett. di cui

sopra + verbale interrogatorio”) e 28.10.2005 (“Cpc. a cliente + verbale”)

non vengono ammesse: questi documenti potevano essere discussi durante i

colloqui – garantendo così il dovere di informazione del patrocinatore nei

confronti del qui istante –, senza necessità di fotocopiare i medesimi;

che

gli scritti vengono quindi riconosciuti in CHF 5.--/pagina (art. 3 cpv. 2 lit.

b TOA) e CHF 1.-- per invio posta A, rispettivamente – se raccomandati – in CHF

5.--/pagina (art. 3 cpv. 2 lit. b TOA) e CHF 5.-- per invio raccomandato (oltre,

in entrambi i casi, eventuali allegati/copie se indicati nelle lettere

medesime);

che

per le conversazioni telefoniche vengono ammessi CHF 0.15/minuto (cfr. decisione

10.12.2004 del Consiglio di moderazione in re avv. B.C., inc. __________);

che

– tutto ciò premesso – le spese assommano a CHF 758.--, di cui CHF 27.-- (come

esposto) per l’apertura dell’incarto, CHF 42.-- per gli scritti al cliente di

data 4.5.2005, 15.6.2005, 7.10.2005, 31.1.2006, 7.2.2006, 24.2.2006 e 20.4.2006,

CHF 217.-- per gli scritti al Ministero pubblico [di data 17.12.2004 (CHF 8.--,

AI 22), 24.12.2004 (CHF 9.--, AI 32), 27.12.2004 (CHF 6.--, AI 32), 9.1.2005

(CHF 6.--, AI 42), 12.1.2005 (CHF 6.--, AI 45), 14.1.2005 (CHF 6.--, AI 47),

21.1.2005 (CHF 6.--, AI 54), 25.1.2005 (CHF 6.--, AI 60), 28.1.2005 (CHF 16.--,

AI 67), 4.2.2005 (CHF 6.--, AI 75), 8.2.2005 (CHF 32.--, AI 78), 11.2.2005 (CHF

6.--, AI 79), 18.2.2005 (CHF 6.--, AI 84), 3.3.2005 (CHF 6.--, AI 93),

16.3.2005 (CHF 6.--, AI 99), 17.3.2005 (CHF 15.--, AI 103), 22.3.2005 (CHF 6.--,

AI 105), 23.3.2005 (CHF 6.--, AI 107), 25.3.2005 (CHF 6.--, AI 109), 5.4.2005

(CHF 6.--, AI 113), 14.4.2005 (CHF 6.--, AI 119), 22.4.2005 (CHF 21.--, AI 123),

18.10.2005 (CHF 10.--, AI 135), 28.10.2005 (CHF 10.--, AI 140)], CHF 18.-- per

gli scritti di data 24.1.2005, 28.1.2005 e 31.1.2005, CHF 9.-- (in luogo di oltre

CHF 100.--) per i colloqui telefonici (60 minuti), CHF 316.-- (come esposto)

per le trasferte, CHF 34.-- (come esposto) per “Racc. a giudice

dell’istruzione e dell’arresto”/”Fotocopie”/”Spese postali”

(25.5.2005), CHF 35.-- per “Cpc. a cliente lett. 16.8.2005 del procuratore”/”spese

postali” (17.8.2005), “Cpc. a cliente (deposito atti)”/”spese

postali” (5.10.2005), “Fotocopie” (7.10.2005), “Cpc. a cliente”/”spese

postali” (14.11.2005), “Cpc. a cliente (chiusura dell’istruzione

formale)”/”spese postali” (20.12.2005) e “Cpc. a cliente”/”spese

postali” (18.1.2006) e CHF 60.-- (come esposto) per l’istanza di indennità;

che

l’IVA ammonta a CHF 922.10;

che

all’istante va pertanto rifuso – a titolo di spese legali – l’importo di CHF 13'075.10

(CHF 11'375.-- di onorario, CHF 758.-- di spese, CHF 922.10 di IVA e CHF 20.--

di esborsi), oltre interessi dal 4.5.2006, come postulato;

che

– con riferimento al risarcimento dei danni materiali – secondo la

giurisprudenza sviluppata da questa Camera nell'interpretazione delle norme

precedentemente in vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da

risarcire, era stato inizialmente affermato che "tali sono e non possono

essere altri che quelli della perdita di guadagno e di occupazione"

(REP. 1925 p. 312), per poi successivamente confermare l'estensione

interpretativa del danno pecuniario al "danno patrimoniale, materiale"

e cioè del lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto

(REP. 1985 p. 406 e 1988 p. 422);

che

l'accusato deve dimostrare che il danno subito é la conseguenza diretta

dell'accusa o della detenzione;

che

per la valutazione e l'estensione del danno sono applicabili, quale diritto

suppletivo, gli art. 42 ss. CO (R. HAUSER / E. SCHWERI

/ K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

che

il qui istante sostiene che “(…) era da poco stato assunto quale operaio

dalla __________ di __________, con un salario mensile netto di Fr. 3'106.15. Ne

consegue che la perdita di guadagno complessiva, che deve essere riconosciuta,

ammonta a Fr. 12'952.45 (doc. A: tabella)” (istanza 4/5.5.2006, p. 3);

che

in effetti __________ ha assunto il 28.10.2004 IS 1, che ha iniziato l’attività

l’8.11.2004 (cfr. dichiarazione 5.4.2005 di __________, amministratore unico

Considerandi

della società, AI 123);

che

l’istante – in merito alla perdita di guadagno – ha prodotto lo scritto

14.2.2006

di __________, con allegata una tabella inerente il salario netto non

versatogli in ragione della sua detenzione (doc. A);

che

– essendo pacifico il nesso di causalità adeguato tra il procedimento penale

aperto nei suoi confronti e questa posta del danno – si giustifica riconoscere

il suddetto importo, oltre interessi dal 4.5.2006, come richiesto;

che l'indennità prevista dall'art. 317 CPP si estende anche al danno

morale patito dall'accusato prosciolto;

che

la determinazione dell'ammontare dell'indennità é lasciata al potere

d'apprezzamento del giudice ed é stabilita in funzione della gravità della

lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op.

cit., § 109 n. 7);

che l’art. 49 CO prevede che un'indennità è concessa nel caso in cui

la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata

riparata in altro modo;

che

è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare

del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione dell'accusato,

della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti,

come pure della situazione familiare e professionale dell'accusato (decisione

TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib

446);

che

la privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione

della personalità dell'accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto

all'indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (DTF 113 Ia

177.

e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);

che

secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il

torto morale dev'essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico”

(HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH,

Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998,

p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);

che

nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto,

della durata della detenzione;

che

questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere

un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (REP. 1998

n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);

che

la Camera d'accusa del Tribunale federale considera di regola adeguato riconoscere

un'indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di privazione

della libertà più brevi e nella misura in cui non sussistano particolari motivi

che ne giustifichino un aumento o una diminuzione (decisioni TF 8G.19/1997 del

5.5.1997

e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza alla quale, sia notato di

transenna, anche questa Camera si è adeguata (decisione 25.4.2002 in re S.R.,

inc. __________);

che

nella seconda fase l'importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o

verso l'alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei

vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali

conseguenze fisiche o psichiche per l'accusato;

che

benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni

inevitabilmente legate alla carcerazione, l’indennità per torto morale non deve

neppure essere puramente simbolica;

che

al proposito il qui istante postula la somma di CHF 13'800.-- (CHF 100.--/giorno)

per i 138 giorni di detenzione preventiva sofferta, osservando che “(…) la

sofferenza per l’imputato e i suoi famigliari è stata molto intensa, per i

profondi legami a cui precedentemente accennato, ma anche per il fatto che (…)

risiedeva solo da poche settimane in Svizzera, lontano dal suo ambiente di vita

e dai suoi famigliari più stretti (madre e fratelli in particolare)”

(istanza 4/5.5.2006, p. 3);

che

– come detto – IS 1 è stato arrestato il 9.12.2004 (AI 1/2/3) ed è stato

scarcerato il 25.4.2005 previo versamento di una cauzione di CHF 10'000.-- (AI 124/125);

che

per i 138 giorni di detenzione preventiva ingiustamente patita gli viene quindi

assegnato il richiesto importo di CHF 13'800.--, oltre interessi dal 4.5.2006;

che

nella fattispecie non vi sono elementi che giustificano un aumento o una

diminuzione della somma indicata, in particolare con riferimento ai criteri

menzionati in precedenza;

che

la predetta somma tiene peraltro conto della gravità delle accuse, della

sofferenza sua e della sua famiglia e della soddisfazione personale già

derivabile dal riconoscimento che il procedimento penale era ingiustificato,

come avvalorato dal decreto di abbandono 17.1.2006 e da questo stesso giudizio;

che

all’istante va quindi rifuso l’importo di CHF 39'827.55, di cui CHF 13'075.10 per

spese legali, CHF 12'952.45 per danni materiali

e CHF 13'800.-- per torto morale, oltre interessi;

che le ripetibili –

protestate – sono state considerate nella nota professionale;

che

la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 vCPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli articoli indicati ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è parzialmente accolta.

§ Di

conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in

relazione al decreto di abbandono 17.1.2006 del procuratore pubblico Luca

Maghetti (ABB __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo

di indennità giusta l’art. 317 CPP, l’importo di CHF 39'827.55, oltre interessi

al 5% dal 4.5.2006.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

terzi

implicati

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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