60.2006.168
istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali.
9 novembre 2006Italiano7 min
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Numero d'incarto:
60.2006.168
Data decisione, Autorità:
09.11.2006, CRP
Titolo:
istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali.
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
PROCEDURA
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2006.168
Lugano
9 novembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele
Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 15/16.5.2006 presentata da
IS 1, ,
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento
penale sfociato nel giudizio 18.5.2005 del giudice della Pretura penale
Damiano Stefani (inc. __________), un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss.
CPP;
richiamato lo scritto 26/29.5.2006 del procuratore pubblico Monica
Galliker, che si rimette al giudizio di questa Camera;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
con decreto 24.11.2004 il magistrato inquirente ha posto in stato di accusa
davanti alla Pretura penale IS 1 siccome ritenuto colpevole di infrazione alla
legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri “(…) per
avere, nel periodo giugno 2002 – ottobre 2004, a __________, favorito il
soggiorno illegale di __________, cittadino __________, affittandogli un
appartamento situato nello stabile di __________ da lui amministrato e di
proprietà della società __________, della quale egli è direttore con firma individuale,
sapendolo privo del richiesto permesso di polizia degli stranieri” e contravvenzione
alla medesima legge “(…) per avere, nel periodo giugno 2002 – ottobre 2004,
impiegato __________ in qualità di addetto alla manutenzione generale del (suddetto)
stabile (…), non autorizzato a lavorare in Svizzera in quanto privo del
richiesto permesso di polizia degli stranieri”;
che
ha proposto la sua condanna alla pena di quindici giorni di detenzione –
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni – ed al pagamento
della tassa di giustizia e delle spese (DA __________);
che
con scritto 1/2.12.2004 il qui istante ha interposto opposizione al decreto di
accusa;
che
il 18.5.2005 il giudice della Pretura penale ha prosciolto l’accusato dalle
imputazioni;
che
con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320
cpv. 1 CPP – IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia
condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al
procedimento penale, l’importo di CHF 3'863.95 per spese legali;
che
giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla
Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da
ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma
della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali
e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI
/ K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109
n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);
che
– nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire – questa
Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa
dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali
seguiti dal Consiglio di moderazione;
che
giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di
esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari,
l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in
ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF
5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali,
CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi
davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti
alla Corte delle assise criminali;
che,
entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi
generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore
e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità
dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e
patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che
il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della
complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF
200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;
che
nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del
patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che
in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della
pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità,
dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità
dell'esito del procedimento;
che
in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un
avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole
margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;
che
l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore
di fiducia, avv. PR 1, di complessivi CHF 3'863.95 [di cui CHF 3'375.-- di
onorario (11 ore e 5 minuti a CHF 305.--/ora circa), CHF 216.-- di spese e CHF 272.95
di IVA];
che
il legale ha assunto il mandato dopo l’emanazione del decreto di accusa: esso è
quindi sostanzialmente consistito nell’assistenza al cliente prima e durante il
dibattimento;
che
la fattispecie non presentava particolari difficoltà di fatto o di diritto,
circostanza che difatti il qui istante non sostiene;
che
– in queste circostanze – la tariffa applicata non è conforme ai principi
suesposti, per cui essa va ridotta a CHF 250.--/ora, come da prassi all’epoca
del mandato;
che
anche il dispendio orario, per un avvocato con le dovute conoscenze in ambito
penale, non appare giustificato dalle concrete necessità di istruttoria e di
patrocinio, considerato che – come detto – il caso non imponeva approfondimenti
particolari vista la relativa semplicità;
che
determinante è del resto non tanto l'impiego temporale effettivo nel caso
concreto, quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso,
secondo la normale esperienza, nell'esecuzione di un mandato di complessità
analoga (REP. 1998 n. 126);
che
viene quindi ammesso un onorario pari 6 ore e 50 minuti a CHF 250.--/ora, per
complessivi CHF 1'708.35, di cui 60 minuti inerenti “conferenza con cliente,
studio atti e lettera MP” (prestazione di data 30.11.2004), 45 minuti
inerenti lo studio degli atti e la preparazione del dibattimento (prestazioni
di data 12.5.2005 e 14.5.2005) e 180 minuti (compresa la trasferta) inerenti il
processo (apertosi alle ore 9.00 e riapertosi, per la motivazione del giudizio
e la lettura del dispositivo, alle ore 11.00), per il resto riconosciuto come
esposto;
che
all’importo suddetto vanno aggiunte le spese, ammesse in CHF 205.--, stralciati
Fatti
i costi inerenti “nota onorario e spese, lettera acc. Nota” di data
20.1.2006, a carico del legale;
che
l’IVA ammonta a CHF 145.40;
Considerandi
che
al qui istante va pertanto rifuso – a titolo di spese legali – l’importo di CHF
2'058.75;
che
interessi di mora e ripetibili non sono pretesi;
che
la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 vCPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è parzialmente accolta.
Di
conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in
relazione al giudizio 18.5.2005 del giudice della Pretura penale Damiano
Stefani (inc. __________), rifonderà ad IS 1, __________, __________, a titolo
di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 2'058.75.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi
implicati
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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