60.2006.17
istanza di ispezione degli atti. ex parte quale istante.
8 febbraio 2006Italiano5 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2006.17
Data decisione, Autorità:
08.02.2006, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. ex parte quale istante.
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2006.17
Lugano
8 febbraio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Rocco Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sull’istanza 9/12.1.2006 presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere l’accesso ai verbali ed ai relativi allegati
del procedimento penale a suo tempo aperto nei suoi confronti e di PI 1 (inc.
MP __________) ed attualmente pendente presso il Tribunale federale a seguito
di ricorso presentato dal procuratore pubblico in data 11.10.2005;
premesso che la richiesta è stata inviata al Ministero pubblico, che
in data 12.1.2006 l’ha trasmessa per competenza a questa Camera;
richiamate le osservazioni 16.1.2006 del patrocinatore di PI 1, che
si oppone alla richiesta;
richiamate altresì le osservazioni 18/19.1.2006 del procuratore
pubblico Manuela Minotti Perucchi, che preavvisa favorevolmente la richiesta;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Il
Ministero pubblico ha a suo tempo aperto un procedimento penale nei confronti
di PI 1 e del qui istante (inc. MP __________) per reati di tipo economico.
Come comunicato dal procuratore pubblico nel suo scritto di trasmissione del
12.1.2006, nei confronti di IS 1 l’allora magistrato inquirente Emanuele
Stauffer ha emanato in data 27.11.2002 un decreto di abbandono, mentre nei confronti
di PI 1 ha emanato un atto d’accusa in data 25.11.2005. Contro la decisione
della competente Corte delle assise criminali è stato poi interposto ricorso
alla CCRP e successivamente, in data 11.10.12005, ricorso al Tribunale
federale: il procedimento è tuttora pendente presso l’Alta Corte.
2. Con
istanza 9.1.2006, il patrocinatore di IS 1 chiede di avere copia di tutti i
verbali e dei relativi allegati del procedimento penale, e ciò dovendo
promuovere una causa civile con attinenza ai fatti oggetto dell’inchiesta.
Fatti
3. Al
preavviso favorevole del procuratore pubblico si contrappone quello negativo
espresso dal patrocinatore di PI 1. Per quest’ultimo l’istante è stato oggetto
di un decreto di abbandono, non si è costituito parte civile, ed era quindi
solo testimone. Il richiamo dell’incarto penale potrà se del caso essere
operato in sede civile; in conclusione, per PI 1 l’istante non ha un legittimo
interesse giuridico a ricevere copia degli atti richiesti.
4. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità
dell’ispezione.”
5. Nel
Considerandi
presente caso è pacifico che l’istante è stato coaccusato fino al momento
dell’emanazione della decisione di abbandono, praticamente contestuale
all’emanazione dell’atto d’accusa a carico di PI 1. Di conseguenza l’istante
era parte al procedimento penale. Egli deve quindi ricorrere alla procedura
prevista dall’art. 27 CPP. Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP
si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che
il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).
Gli stessi lavori preparatori ricordano pure che, per le ex parti, dopo la
conclusione del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto
(Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).
6.
Nel
presente caso è dato un interesse giuridico legittimo a favore dell’istante,
ritenuto il suo ruolo di parte (quale coaccusato) al procedimento penale, e
ritenuta pure la sua intenzione di promuovere un’azione civile con attinenza ai
fatti oggetto del procedimento penale. Contrariamente a quanto osservato dal
patrocinatore di PI 1, tale interesse sussiste anche prima della promozione
della causa civile, onde permettergli di valutare i documenti esistenti prima
di adire il giudice civile.
7.
L’istanza
è pertanto accolta. L’accesso agli atti dell’incarto potrà avvenire presso il
Ministero pubblico.
8.
La
tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP, l'art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La
tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Intimazione:
terzi
implicati
1. PI 1
1 patr. da: PR 2
2. PI 2
3. PI 3
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster