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Decisione

60.2006.17

istanza di ispezione degli atti. ex parte quale istante.

8 febbraio 2006Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

3. Al

preavviso favorevole del procuratore pubblico si contrappone quello negativo

espresso dal patrocinatore di PI 1. Per quest’ultimo l’istante è stato oggetto

di un decreto di abbandono, non si è costituito parte civile, ed era quindi

solo testimone. Il richiamo dell’incarto penale potrà se del caso essere

operato in sede civile; in conclusione, per PI 1 l’istante non ha un legittimo

interesse giuridico a ricevere copia degli atti richiesti.

4. L’art.

27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente

art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale

(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal

presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli

atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse

giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate

nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei

testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità

dell’ispezione.”

5. Nel

Considerandi

presente caso è pacifico che l’istante è stato coaccusato fino al momento

dell’emanazione della decisione di abbandono, praticamente contestuale

all’emanazione dell’atto d’accusa a carico di PI 1. Di conseguenza l’istante

era parte al procedimento penale. Egli deve quindi ricorrere alla procedura

prevista dall’art. 27 CPP. Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP

si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che

il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).

Gli stessi lavori preparatori ricordano pure che, per le ex parti, dopo la

conclusione del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto

(Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).

6.

Nel

presente caso è dato un interesse giuridico legittimo a favore dell’istante,

ritenuto il suo ruolo di parte (quale coaccusato) al procedimento penale, e

ritenuta pure la sua intenzione di promuovere un’azione civile con attinenza ai

fatti oggetto del procedimento penale. Contrariamente a quanto osservato dal

patrocinatore di PI 1, tale interesse sussiste anche prima della promozione

della causa civile, onde permettergli di valutare i documenti esistenti prima

di adire il giudice civile.

7.

L’istanza

è pertanto accolta. L’accesso agli atti dell’incarto potrà avvenire presso il

Ministero pubblico.

8.

La

tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP, l'art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma

applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è accolta ai sensi dei considerandi.

2. La

tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF

150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.

3. Intimazione:

terzi

implicati

1. PI 1

1 patr. da: PR 2

2. PI 2

3. PI 3

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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