60.2006.175
istanza di ispezione degli atti. ospedale quale istante.
15 settembre 2006Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2006.175
Data decisione, Autorità:
15.09.2006, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. ospedale quale istante.
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2006.175
Lugano
15 settembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 17/19.5.2006 presentata dall’
IS 1
tendente ad ottenere copia dell’esame autoptico in relazione al
decesso di una loro paziente;
richiamate le osservazioni 10.8.2006 del procuratore __________, con
le quali preavvisa negativamente la richiesta;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A seguito del decesso avvenuto l’11.5.2006 di __________,
degente presso il reparto __________ dell’ospedale istante, il Ministero pubblico
ha aperto un procedimento (inc. MP __________) nel contesto del quale è stata
sequestrata la cartella clinica e disposto l’esame autoptico. Gli accertamenti
di medicina legale non sono ancora ultimati.
2. L’ospedale
istante chiede di poter ottenere copia dell’esame autoptico, per chiarire una
serie di interrogativi aperti a seguito del decesso. Il procuratore pubblico ha
comunicato che gli accertamenti del medico legale non erano ancora terminati,
di modo che la richiesta di accesso agli atti appare prematura, perché
unicamente quando disporrà di tutti gli esami autoptici potrà decidere sui
futuri passi da eventualmente intraprendere.
3. Giusta
l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il
previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale
federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni
e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Nel
presente caso, in base allo stadio (solo iniziale) degli accertamenti, la
richiesta di accesso agli atti, formulata per motivi giuridicamente legittimi,
si scontra con le possibili esigenze di inchiesta, a dipendenza di quelli che saranno
Fatti
i risultati degli esami autoptici e di medicina legale. Per questo motivo, la
Considerandi
richiesta, prematura, non può per il momento essere accolta.
5.
Data
la particolarità del caso, non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è respinta.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi
implicati
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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