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Decisione

60.2006.178

istanza di ispezione degli atti. denunciato quale istante.

23 maggio 2006Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

2.Come

esposto in entrata, nel presente caso non si è proceduto ad intimare l’istanza

alle parti. Nella precedente procedura (inc. CRP __________), il procuratore

pubblico si è rimesso al giudizio di questa Camera, mentre che il patrocinatore

di PI 3 ha dato il proprio consenso chiedendo di limitare l’accesso agli atti

solo a quei documenti che riguardino direttamente i pagamenti AVS.

3.L’art. 27

CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8

vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr.

DTF 110 Ia 83 e 95 I 108), stabilisce che “oltre ai casi previsti dal

presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli

atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse

giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate

Considerandi

nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni

e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

4.

Come già

deciso da questa Camera (decisione 25.5.2004, inc. __________ e decisione

23.1

, inc. __________), persone coinvolte in procedure di risarcimento ex

art. 52 LAVS hanno un legittimo interesse a consultare gli incarti penali

relativi alle malversazioni che hanno creato il danno alla Cassa compensazione,

in modo da conoscere atti posti a fondamento della relativa decisione di

risarcimento, in casu quella del 4.10.2005 emessa dalla Cassa cantonale di

compensazione dell’Istituto delle assicurazioni sociali.

5.

L’istanza

è accolta. Riguardo alle modalità di accesso agli atti, appare difficile dal

punto di vista pratico limitare l’accesso ai medesimi nel modo richiesto dal

patrocinatore di PI 3. L’accesso agli atti potrà avvenire da parte del solo

legale presso il Tribunale penale cantonale, il quale potrà estrarre fotocopie.

6.

La tassa

di giustizia e le spese sono poste a carico dell’istante, che le ha cagionate.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 27 CPP, 52 LAVS ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è accolta ai sensi dei considerandi.

2. La

tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.--

(centocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.

3. Intimazione:

terzi

implicati

1. PI 1

2. PI 2

patr. da: PR 2

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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