60.2006.18
istanza di ispezione degli atti. divisione delle contribuzioni quale istante.
11 luglio 2006Italiano17 min
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Numero d'incarto:
60.2006.18
Data decisione, Autorità:
11.07.2006, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. divisione delle contribuzioni quale istante.
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2006.18
Lugano
11 luglio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Raffaele Guffi, vicepresidente,
Ivano
Ranzanici, Matteo Cassina (in sostituzione di Mauro Mini, esclusosi)
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 13/16.1.2006 presentata dalla
IS 1, ,
con la quale chiede l’autorizzazione a compulsare gli atti del
procedimento penale promosso nei confronti di PI 2, __________ (patr. da:
avv. PR 1, __________);
richiamato lo scritto 24/27.2.2006 del procuratore pubblico Giuseppe
Muschietti, che si rimette al giudizio di questa Camera;
ritenuto che PI 2, PI 4, __________ (patr. da: avv. PR 3, __________), e PI 3, __________ (patr. da: avv. PR 2, __________) – parimenti accusati nel medesimo procedimento
penale –, non hanno presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. Nei
confronti di PI 2, PI 4 e PI 3 è stato promosso un procedimento penale in
relazione segnatamente all’attività di __________, __________ (ora in
fallimento), per la quale agivano quali quadri dirigenziali ed operativi.
b. Con
atto di accusa 16.6.2005 il procuratore pubblico ha posto i predetti in stato
di accusa davanti alla Corte delle assise criminali di __________ siccome
accusati in particolare – singolarmente e/o congiuntamente – di truffa per
mestiere e ripetuta falsità in documenti (ACC __________); essi sono
attualmente in attesa di giudizio.
c. Con
istanza 13/16.1.2006 la IS 1 – invocando gli art. 185 LT e 112 LIFD – chiede,
per i propri incombenti, l’autorizzazione a compulsare l’incarto penale inerente
PI 2, rispettivamente ad estrarre copia dei documenti ritenuti interessanti.
d. Come
esposto in entrata, il magistrato inquirente si rimette al giudizio di questa
Camera; PI 2, PI 4 e PI 3 non hanno presentato osservazioni.
Considerandi
1.
Con
decisione 4.7.2006 (inc. __________) questa Camera ha modificato la sua giurisprudenza
in capo alla richiesta di informazioni da parte delle autorità fiscali alle
autorità penali:
“1. A seguito dell’entrata in vigore della nuova Legge
tributaria (LT), ed in particolare conseguentemente all’introduzione
dell’obbligo di segnalazione all’Amministrazione cantonale delle contribuzioni
(ACC) per le autorità giudiziarie (art. 185 cpv. 1 2a frase LT), in data
20.2.1995
questa Camera ha reso una decisione di principio (inc. CRP 357/94, la
cui massima è pubblicata in REP. 1995 n. 97 p. 302). A seguito delle novità
legislative, essa ha stabilito che dall’1.1.1995 il Ministero pubblico può
evadere direttamente le richieste di accesso agli atti formulate dalle autorità
fiscali in merito a casi pendenti, senza più dover ricorrere (come avveniva in
precedenza) alla procedura dell’art. 27 CPP (art. 8 vCPP). Dopo tale decisione
di principio, le richieste di accesso agli atti da parte dell’ACC sono ammesse
di regola senza che venga presa una decisione formale dalla CRP, ma neppure (di
regola) dal procuratore pubblico.
2.
Questa
prassi, instauratasi dal 1995, risulta attualmente insoddisfacente per diverse
ragioni.
Anzitutto è
fonte di incertezza giuridica: scartando la procedura dell’art. 27 CPP, non è
chiaro se il procuratore pubblico debba o meno prendere una decisone, se la
stessa sia impugnabile presso l’Ufficio dei giudici dell’istruzione e
dell’arresto (cfr., al proposito, decisione Giar 24.8.2001, inc. __________).
Inoltre la
soluzione adottata appare giuridicamente fragile nel merito, e non compatibile
con la giurisprudenza del Tribunale federale (in particolare con riferimento
alla decisione pubblicata in DTF 128 II 311) per l’assenza di una decisione
formale e di rimedi giuridici (M. RUSCA, Scambio internazionale di informazioni
fiscali; riflessi sul diritto interno: segreto bancario e segreto istruttorio,
in RtiD II-2004, p. 477 ss., in particolare p. 483).
Infine, dal
punto di vista procedurale, si pongono diverse questioni che l’attuale prassi
non affronta (cfr., al proposito, A. PEDROLI, L’assistenza delle autorità
amministrative e giudiziarie nei confronti del fisco, in ASA vol. 72/2003, p.
177.
ss.).
Si giustifica
quindi di riesaminare la prassi instauratasi a seguito della decisione del
20.2.1995
3.
Partendo
dai diversi testi legali, sostanzialmente convergenti (art. 112 cpv. 1 LIFD,
art. 39 cpv. 3 LAID, art. 185 cpv. 1 LT), è indispensabile preliminarmente
distinguere tra informazioni fornite a richiesta delle autorità fiscali e informazioni
fornite in base ad una segnalazione spontanea da parte di autorità
amministrative o giudiziarie.
Questa
distinzione, pacifica nei testi legali surriferiti, non si ritrova nella decisione
di principio del 20.2.1995: in luogo di distinguere le due situazioni, la
decisione le confonde, ciò che ne rappresenta il principale motivo di fragilità
giuridica. Partendo dal presupposto che la segnalazione è obbligatoria, con
automatismo discutibile in ottica giuridica, di fatto esclude che si possa
rifiutare una richiesta di informazioni dell’autorità fiscale. Appare quindi
necessario sottolineare la distinzione tra queste due situazioni.
4.
La
segnalazione spontanea di informazioni da parte di autorità amministrative o
giudiziarie a quelle fiscali è potestativa nel diritto federale (art. 112 cpv. 1
2a frase LIFD, art. 39 cpv. 3 2a frase LAID), mentre è obbligatoria nel diritto
fiscale ticinese (art. 185 cpv. 1 2a frase LT; cfr. M. BERNASCONI, L’obbligo di
informare delle autorità giudiziarie e amministrative nei confronti
dell’autorità fiscale, in: Lezioni di diritto fiscale svizzero, 1999, p. 413
ss., in particolare p. 417/419; L. MARCELLINI, Les renseignements entre
autorité judiciaire et autorité fiscale, in: Les nouveaux défis au secrét
bancarie suisse, 1996, p. 105 ss., in particolare p. 106).
Le autorità
penali (ma anche quelle civili o amministrative) operano una segnalazione alle
autorità fiscali a condizione che esistano indizi di un’infrazione ai doveri
fiscali di una certa importanza (esclusi quindi i casi bagattella), accertati o
emersi nel quadro delle proprie funzioni, indipendentemente dalla qualità di
parte o meno del contribuente oggetto della segnalazione (sia che si tratti di
un accusato, della parte lesa, della parte civile o di un terzo).
L’obbligo di
segnalazione introdotto in Ticino dall’art. 185 cpv. 1 LT esclude
l’applicazione del principio dell’opportunità (L. MARCELLINI, op. cit., p.
106/107).
La
segnalazione va di regola fatta in forma scritta. Riguardo al suo contenuto,
controverso è il quesito a sapere se con la segnalazione possano essere trasmessi,
oltre naturalmente a informazioni, anche documenti e prove, in particolare se
possano essere trasmessi ad esempio documenti bancari.
Se alcuni
autori ammettono la possibilità di trasmettere documenti (cfr. A. PEDROLI, op.
cit., p. 210: la posizione dell’autore è influenzata dal fatto di escludere
l’impugnabilità della decisione che ammette la richiesta di assistenza da parte
dell’autorità fiscale), altri la escludono, con un’applicazione analogetica di
principi mutuati dall’assistenza internazionale in materia penale (cfr. M.
RUSCA, op. cit., p. 485).
Controverso è
pure il quesito a sapere se una trasmissione spontanea di informazioni
all’autorità fiscale possa essere impugnata o meno. Per A. PEDROLI (op. cit.,
p. 210) la segnalazione non è impugnabile, trattandosi di un atto materiale e
non di una decisione, con riferimento alla soluzione adottata dal TF in materia
di trasmissione spontanea dell’art. 67a AIMP. Per M. RUSCA (op. cit., p. 483)
una trasmissione spontanea da parte di un procuratore pubblico (caso più
frequente), anche se non formalizzata, rappresenta una decisione impugnabile al
giudice dell’istruzione e dell’arresto in virtù dell’art. 280 cpv. 1 CPP. In questa
sede la questione può comunque rimanere aperta, ritenuto come in ogni caso sia
escluso un ricorso a questa Camera in relazione ad una segnalazione spontanea.
5.
Venendo
ora alla richiesta di informazioni da parte delle autorità fiscali (o richiesta
d’assistenza), occorre preliminarmente esaminare quale sia la procedura da
applicare, in modo da stabilire l’autorità competente a deciderla. Sia la LIFD
che la LAID a livello federale, sia la LT a livello cantonale non contengono
regole di procedura (A. PEDROLI, op. cit., p. 192).
Per colmare
questa lacuna, con riferimento a richieste di informazioni delle autorità
fiscali ad autorità giudiziarie penali, occorre far riferimento al CPP. In
particolare occorre stabilire se sia applicabile la procedura dell’art. 27 CPP
(la richiesta dell’autorità fiscale dovrà essere trasmessa per decisione dalle
autorità penali a questa Camera), o se simile decisione rientri nelle
competenze del procuratore pubblico e sia, se del caso, successivamente
impugnabile con reclamo al giudice dell’istruzione e dell’arresto.
La domanda
non è accademica. Fino alla decisione di principio 20.2.1995, le richieste
delle autorità fiscali erano trattate da questa Camera in applicazione della
procedura prevista dall’art. 27 CPP (precedentemente art. 8 vCPP). Con
decisione del 24.8.2001, il giudice dell’istruzione e dell’arresto ha ammesso
la propria competenza a decidere un reclamo avverso una decisione del procuratore
pubblico che ammetteva l’accesso agli atti penali per le autorità fiscali: esso
ha ammesso la propria competenza dopo aver constatato che in seguito alla
decisione di principio del 20.2.1995, in simili casi si prescinde
dall’autorizzazione di questa Camera.
In
conclusione vi è perlomeno poca chiarezza, c’è anche un potenziale conflitto di
competenze che va chiarito.
6.
Giusta
l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il
previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale
federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente
codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di
un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
L’art. 27 CPP
istituisce una procedura specifica (per l’ispezione atti) applicabile a titolo
sussidiario, come emerge chiaramente dall’inizio del testo della disposizione:
“Oltre i casi previsti dal presente codice,…”.
Occorre
chiedersi se altre norme del CPP siano applicabili in tema di ispezione degli
atti.
Il CPP
contiene delle norme relative all’accesso agli atti ad opera delle parti ad un
procedimento aperto (ad esempio, art. 58 cpv. 1, 59 cpv. 1 e 79 cpv. 2 CPP).
Il CPP non
prevede invece una specifica norma per l’accesso agli atti da parte di terzi: a
questi, come del resto alle parti dopo la chiusura del procedimento, si applica
la procedura dell’art. 27 CPP. Questo risulta anche dai lavori legislativi, che
hanno esteso il campo di applicazione dell’art. 27 CPP, come risulta in
particolare dalla modifica della nota marginale (inizialmente “Ispezione degli
atti dopo il processo”, modificato in “Ispezione degli atti”; cfr. Rapporto
8.11.1994
della Commissione speciale del Gran Consiglio, p. 19).
Non essendo
di regola l’autorità fiscale parte ad un procedimento penale (tranne nei casi
di frode fiscale), ma sostanzialmente terzo, la decisione relativa ad una sua
richiesta di informazioni riguardo ad un incarto penale compete a questa Camera
in virtù dell’art. 27 cpv. 1 CPP. Questa Camera non solo decide l’ammissibilità
o meno della richiesta, ma è competente pure per fissare le modalità di ispezione
degli atti (art. 27 cpv. 2 CPP).
7.
In tema
di competenze, alzando lo sguardo rispetto al ristretto ambito penale, con
riferimento alla giurisprudenza del TF (DTF 128 II 311) ed all’auspicio di
preferibilmente sottoporre le decisioni di scambio di informazioni alla Commissione
cantonale di ricorso prevista dall’art. 104 cpv. 3 LIFD, è opportuno chiedersi
se la decisione di una richiesta di accesso agli atti dell’autorità fiscale
debba essere decisa da questa Camera o dalla Camera tributaria (CDT).
Questa
seconda soluzione dev’essere scartata, in ragione del chiaro tenore dell’art.
27.
CPP, che attribuisce espressamente a questa Camera le decisioni di ispezione
degli atti, in assenza di una base legale a favore della CDT nella LT.
L’esistenza di una specifica procedura di ispezione degli atti prevista dalle
norme ordinarie di procedura penale per un verso, l’assenza di diversa disposizione
nel diritto tributario, escludono che una richiesta di informazioni delle
autorità fiscali ad autorità penali possa essere trattata mediante una procedura
creata per via giurisprudenziale con attribuzione della competenza alla CDT. Applicabile
è la procedura dell’art. 27 CPP.
8.
Stabilita
(o ribadita) la propria competenza a decidere sulle richieste di informazioni
da parte dell’autorità fiscale, questa Camera intende riesaminare la sua
precedente giurisprudenza inaugurata con decisione del 20.2.1995, che di fatto
permetteva l’accesso agli atti da parte delle autorità fiscali in assenza di
una decisione, a semplice richiesta.
9.
Già si
è detto che la decisione del 20.2.1995 è giuridicamente fragile, in particolare
per non aver distinto, ma anche per aver confuso, richiesta di informazioni e
trasmissione spontanea di informazioni.
La prassi
conseguente alla decisione di principio del 20.2.1995 permette alle autorità
fiscali un accesso agli atti automatico, in assenza di una procedura, in
assenza di una decisione formale, in assenza di un’eventuale via di ricorso.
Simile prassi
è problematica (cfr., al proposito, i problemi affrontati da A. PEDROLI, op.
cit., p. 182 ss.), è stata criticata in dottrina da chi a suo tempo aveva con
altri concorso alla sua instaurazione (M. RUSCA, op. cit., p. 481 e 483:
laddove l’autore lamenta l’assenza di una decisione formale e di rimedi
giuridici) ed è difficilmente compatibile con la giurisprudenza del TF, che tende
a garantire un controllo giudiziario allo scambio di informazioni, in applicazione
anche dell’art. 98a OG (DTF 128 II 311; M. RUSCA, op. cit., p. 484).
10.
La
necessità di una decisione sulle richieste di informazioni delle autorità fiscali
si giustifica anche per ragioni di merito.
Se le
condizioni poste dalle disposizioni legali all’accoglimento di una richiesta di
informazioni da parte dell’autorità fiscale sono inferiori rispetto a quelle previste
per la comunicazione spontanea, ciò non significa ancora che ogni richiesta
d’informazione vada apoditticamente ammessa.
Per una
richiesta di informazioni non si richiedono indizi di un’infrazione ai doveri
fiscali. È sufficiente che l’informazione richiesta sia utile alla buona applicazione
delle normative fiscali ad una situazione o a un caso ben preciso (A. PEDROLI,
op. cit., p. 183 ed esempi ivi riportati); detto altrimenti, si deve trattare
di fatti rilevanti ai fini della tassazione (decisione Giar 24.8.2001, inc. __________,
p. 5).
La richiesta
può avere anche solo fondamento ipotetico (decisione Giar 24.8.2001, inc. __________,
p. 6). È sufficiente poter ragionevolmente ipotizzare che certo tipo di
investimento (per i rendimenti promessi) o certo tipo di operazioni (ad es.
pagamento di commissione) attirino o vadano a costituire fondi non dichiarati
fiscalmente: basta che l’autorità penale disponga di informazioni (anche
reperite a mezzo stampa) che rendano plausibile l’esistenza di un’infrazione
alla legge tributaria (A. PEDROLI, op. cit., p. 189).
Esistono
comunque dei casi in cui è giustificato non accogliere la richiesta di
informazioni.
Anzitutto nel
caso in cui il procedimento penale fosse pretestuoso, a meri fini fiscali, onde
permeare il segreto bancario ed ottenere in tal modo documenti inesigibili in
base alle norme fiscali (M. RUSCA, op. cit., p. 480: l’autore parla di “effetto
grimaldello”). Si tratterebbe in tal caso di un manifesto abuso.
Inoltre nel
caso in cui la richiesta di accesso agli atti assurgesse a ricerca indiscriminata
(“fishing expedition”, “allgemeine Suchaktionen”). Il fisco non può ottenere
un’autorizzazione a consultare atti senza distinzioni ed in assenza di un
obbiettivo concreto; è pertanto escluso che possa chiedere di consultare i
documenti di un procedimento nell’intento di condurre un’azione di ricerca generale
(A. PEDROLI, op. cit., p. 187).
Infine, anche
motivi di carattere procedurale penale potrebbero ostare, magari solo
temporaneamente, all’accesso agli atti: segnatamente se ciò comportasse un
pericolo per il segreto istruttorio o se ci fosse un pericolo di inquinamento
di prove (M. RUSCA, op. cit., p. 483).
11.
Per
tutti questi motivi, la precedente giurisprudenza di questa Camera è abbandonata.
D’ora innanzi le richieste di accesso agli atti da parte delle autorità fiscali
dovranno essere sottoposte o trasmesse a questa Camera per decisione, in
applicazione dell’art. 27 CPP.
12.
Chiarita
la competenza, la procedura nonché le condizioni di merito, occorre ora
precisare le parti alla procedura ex art. 27 CPP e le possibilità di ricorso.
13.
Nella
procedura ex art. 27 CPP che si instaura a seguito di una richiesta di
informazioni da parte dell’autorità fiscale, sono certamente parti l’autorità fiscale
richiedente, il magistrato penale titolare del procedimento, l’accusato (gli
accusati) e le eventuali parti civili.
Più delicata
è la posizione delle parti lese (cfr., sulla distinzione tra parti civili e
parti lese, M. MINI, L’istanza di promozione dell’accusa: art. 186 CPP: istruzioni
per l’uso, in RtiD I-2004 p. 249 ss., in particolare p. 255), dei denuncianti,
dei testimoni e dei periti (persone menzionate all’art. 27 CPP), nonché di
eventuali terzi, che potrebbero subire delle conseguenze fiscali in seguito
alle informazioni emerse dagli atti penali.
14.
Ci
si potrebbe chiedere – come fa A. PEDROLI (op. cit., p. 198/199) – se queste
persone, ed in particolare i terzi (rispetto al procedimento penale, ma
potenziali contribuenti, parti nelle successive e conseguenti procedure fiscale),
siano effettivamente solo dei “terzi” oppure – in considerazione del fatto che
la richiesta di informazioni, trattata in base all’art. 27 CPP, rappresenta una
procedura “preparatoria” nell’ambito della quale il fisco entra in possesso di
documenti probanti importanti – se diventino in qualche modo già “parti” nella
procedura dell’art. 27 CPP, con l’obbligo da parte di questa Camera di
coinvolgerli. La questione dev’essere risolta per la negativa.
Anzitutto per
i motivi e le difficoltà pratiche e di carico di lavoro evocate da A. PEDROLI
(op. cit., p. 200), in particolare con riferimento alle grosse inchieste di
criminalità economica.
Inoltre, e
per quanto possibile, questi “terzi” possono assumere funzioni di parte, in
specie di parti civili, nel procedimento penale.
Infine,
questi “terzi” non coinvolti nella procedura ex art. 27 CPP potranno ricorrere
nell’ambito della procedura di recupero, con riferimento agli art. 237 LT e 227
cpv. 3 LT.
In
conclusione, la richiesta di informazioni da parte dell’autorità fiscale alle
autorità penali verrà trattata giusta l’art. 27 CPP e parti alla procedura
saranno l’autorità richiedente, il magistrato penale, l’accusato e le parti
civili. Solo eccezionalmente, quando una delle altre persone menzionate, ed in
particolare un terzo, farà valere “motu proprio” un interesse degno di
protezione, potrà essere ammesso a formulare osservazioni quale parte
interessata ai sensi dell’art. 286 cpv. 1 CPP.
15.
Indipendentemente
dal diritto invocato dalle autorità fiscali alla base della loro richiesta di
informazioni (art. 112 LIFD per un verso, art. 185 LT per altro verso, ma con
riferimento all’art. 39 cpv. 3 LAID), la decisione di questa Camera potrà
essere impugnata con ricorso di diritto amministrativo al TF trattandosi di una
decisione a’ sensi dell’art. 5 PA, con riferimento agli art. 97 ss. OG (A.
PEDROLI, op. cit., p. 208; decisione Giar 24.8.2001, inc. __________, p. 8).”
2.
Nel
caso concreto – in applicazione di detta giurisprudenza – è pacifico
l’interesse dell’autorità fiscale a visionare gli atti dell’inchiesta penale
inerente l’attività di PI 2, che può avere risvolti di carattere economico e
fiscale; nessuno si è del resto opposto alla compulsazione dell’incarto.
3.
L’istanza
è accolta. L’incarto potrà essere esaminato presso il Tribunale penale cantonale,
con facoltà di estrarre copie degli atti.
4.
Considerati
gli art. 112 LIFD, 39 cpv. 3 LAID e 185 LT, si prescinde dal prelievo di tassa
di giustizia e spese.
Per
questi motivi,
richiamati
gli art. 27 CPP, 112 LIFD, 39 cpv. 3 LAID, 185 LT ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1.
L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
2.
Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3.
Rimedio
di diritto:
Il
giudizio può essere impugnato mediante ricorso di diritto amministrativo al
Tribunale federale. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale
federale entro trenta giorni dalla notificazione della presente decisione.
4.
Intimazione:
terzi
implicati
1.
PI 1
2.
PI 2
2.
patr. da: PR 1
3.
PI 3
3.
patr. da: PR 2
4.
PI 4
4.
patr. da: PR 3
5.
PI 5
Per la Camera dei ricorsi penali
Il vicepresidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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