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Decisione

60.2006.18

istanza di ispezione degli atti. divisione delle contribuzioni quale istante.

11 luglio 2006Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

a. Nei

confronti di PI 2, PI 4 e PI 3 è stato promosso un procedimento penale in

relazione segnatamente all’attività di __________, __________ (ora in

fallimento), per la quale agivano quali quadri dirigenziali ed operativi.

b. Con

atto di accusa 16.6.2005 il procuratore pubblico ha posto i predetti in stato

di accusa davanti alla Corte delle assise criminali di __________ siccome

accusati in particolare – singolarmente e/o congiuntamente – di truffa per

mestiere e ripetuta falsità in documenti (ACC __________); essi sono

attualmente in attesa di giudizio.

c. Con

istanza 13/16.1.2006 la IS 1 – invocando gli art. 185 LT e 112 LIFD – chiede,

per i propri incombenti, l’autorizzazione a compulsare l’incarto penale inerente

PI 2, rispettivamente ad estrarre copia dei documenti ritenuti interessanti.

d. Come

esposto in entrata, il magistrato inquirente si rimette al giudizio di questa

Camera; PI 2, PI 4 e PI 3 non hanno presentato osservazioni.

Considerandi

1.

Con

decisione 4.7.2006 (inc. __________) questa Camera ha modificato la sua giurisprudenza

in capo alla richiesta di informazioni da parte delle autorità fiscali alle

autorità penali:

“1. A seguito dell’entrata in vigore della nuova Legge

tributaria (LT), ed in particolare conseguentemente all’introduzione

dell’obbligo di segnalazione all’Amministrazione cantonale delle contribuzioni

(ACC) per le autorità giudiziarie (art. 185 cpv. 1 2a frase LT), in data

20.2.1995

questa Camera ha reso una decisione di principio (inc. CRP 357/94, la

cui massima è pubblicata in REP. 1995 n. 97 p. 302). A seguito delle novità

legislative, essa ha stabilito che dall’1.1.1995 il Ministero pubblico può

evadere direttamente le richieste di accesso agli atti formulate dalle autorità

fiscali in merito a casi pendenti, senza più dover ricorrere (come avveniva in

precedenza) alla procedura dell’art. 27 CPP (art. 8 vCPP). Dopo tale decisione

di principio, le richieste di accesso agli atti da parte dell’ACC sono ammesse

di regola senza che venga presa una decisione formale dalla CRP, ma neppure (di

regola) dal procuratore pubblico.

2.

Questa

prassi, instauratasi dal 1995, risulta attualmente insoddisfacente per diverse

ragioni.

Anzitutto è

fonte di incertezza giuridica: scartando la procedura dell’art. 27 CPP, non è

chiaro se il procuratore pubblico debba o meno prendere una decisone, se la

stessa sia impugnabile presso l’Ufficio dei giudici dell’istruzione e

dell’arresto (cfr., al proposito, decisione Giar 24.8.2001, inc. __________).

Inoltre la

soluzione adottata appare giuridicamente fragile nel merito, e non compatibile

con la giurisprudenza del Tribunale federale (in particolare con riferimento

alla decisione pubblicata in DTF 128 II 311) per l’assenza di una decisione

formale e di rimedi giuridici (M. RUSCA, Scambio internazionale di informazioni

fiscali; riflessi sul diritto interno: segreto bancario e segreto istruttorio,

in RtiD II-2004, p. 477 ss., in particolare p. 483).

Infine, dal

punto di vista procedurale, si pongono diverse questioni che l’attuale prassi

non affronta (cfr., al proposito, A. PEDROLI, L’assistenza delle autorità

amministrative e giudiziarie nei confronti del fisco, in ASA vol. 72/2003, p.

177.

ss.).

Si giustifica

quindi di riesaminare la prassi instauratasi a seguito della decisione del

20.2.1995

3.

Partendo

dai diversi testi legali, sostanzialmente convergenti (art. 112 cpv. 1 LIFD,

art. 39 cpv. 3 LAID, art. 185 cpv. 1 LT), è indispensabile preliminarmente

distinguere tra informazioni fornite a richiesta delle autorità fiscali e informazioni

fornite in base ad una segnalazione spontanea da parte di autorità

amministrative o giudiziarie.

Questa

distinzione, pacifica nei testi legali surriferiti, non si ritrova nella decisione

di principio del 20.2.1995: in luogo di distinguere le due situazioni, la

decisione le confonde, ciò che ne rappresenta il principale motivo di fragilità

giuridica. Partendo dal presupposto che la segnalazione è obbligatoria, con

automatismo discutibile in ottica giuridica, di fatto esclude che si possa

rifiutare una richiesta di informazioni dell’autorità fiscale. Appare quindi

necessario sottolineare la distinzione tra queste due situazioni.

4.

La

segnalazione spontanea di informazioni da parte di autorità amministrative o

giudiziarie a quelle fiscali è potestativa nel diritto federale (art. 112 cpv. 1

2a frase LIFD, art. 39 cpv. 3 2a frase LAID), mentre è obbligatoria nel diritto

fiscale ticinese (art. 185 cpv. 1 2a frase LT; cfr. M. BERNASCONI, L’obbligo di

informare delle autorità giudiziarie e amministrative nei confronti

dell’autorità fiscale, in: Lezioni di diritto fiscale svizzero, 1999, p. 413

ss., in particolare p. 417/419; L. MARCELLINI, Les renseignements entre

autorité judiciaire et autorité fiscale, in: Les nouveaux défis au secrét

bancarie suisse, 1996, p. 105 ss., in particolare p. 106).

Le autorità

penali (ma anche quelle civili o amministrative) operano una segnalazione alle

autorità fiscali a condizione che esistano indizi di un’infrazione ai doveri

fiscali di una certa importanza (esclusi quindi i casi bagattella), accertati o

emersi nel quadro delle proprie funzioni, indipendentemente dalla qualità di

parte o meno del contribuente oggetto della segnalazione (sia che si tratti di

un accusato, della parte lesa, della parte civile o di un terzo).

L’obbligo di

segnalazione introdotto in Ticino dall’art. 185 cpv. 1 LT esclude

l’applicazione del principio dell’opportunità (L. MARCELLINI, op. cit., p.

106/107).

La

segnalazione va di regola fatta in forma scritta. Riguardo al suo contenuto,

controverso è il quesito a sapere se con la segnalazione possano essere trasmessi,

oltre naturalmente a informazioni, anche documenti e prove, in particolare se

possano essere trasmessi ad esempio documenti bancari.

Se alcuni

autori ammettono la possibilità di trasmettere documenti (cfr. A. PEDROLI, op.

cit., p. 210: la posizione dell’autore è influenzata dal fatto di escludere

l’impugnabilità della decisione che ammette la richiesta di assistenza da parte

dell’autorità fiscale), altri la escludono, con un’applicazione analogetica di

principi mutuati dall’assistenza internazionale in materia penale (cfr. M.

RUSCA, op. cit., p. 485).

Controverso è

pure il quesito a sapere se una trasmissione spontanea di informazioni

all’autorità fiscale possa essere impugnata o meno. Per A. PEDROLI (op. cit.,

p. 210) la segnalazione non è impugnabile, trattandosi di un atto materiale e

non di una decisione, con riferimento alla soluzione adottata dal TF in materia

di trasmissione spontanea dell’art. 67a AIMP. Per M. RUSCA (op. cit., p. 483)

una trasmissione spontanea da parte di un procuratore pubblico (caso più

frequente), anche se non formalizzata, rappresenta una decisione impugnabile al

giudice dell’istruzione e dell’arresto in virtù dell’art. 280 cpv. 1 CPP. In questa

sede la questione può comunque rimanere aperta, ritenuto come in ogni caso sia

escluso un ricorso a questa Camera in relazione ad una segnalazione spontanea.

5.

Venendo

ora alla richiesta di informazioni da parte delle autorità fiscali (o richiesta

d’assistenza), occorre preliminarmente esaminare quale sia la procedura da

applicare, in modo da stabilire l’autorità competente a deciderla. Sia la LIFD

che la LAID a livello federale, sia la LT a livello cantonale non contengono

regole di procedura (A. PEDROLI, op. cit., p. 192).

Per colmare

questa lacuna, con riferimento a richieste di informazioni delle autorità

fiscali ad autorità giudiziarie penali, occorre far riferimento al CPP. In

particolare occorre stabilire se sia applicabile la procedura dell’art. 27 CPP

(la richiesta dell’autorità fiscale dovrà essere trasmessa per decisione dalle

autorità penali a questa Camera), o se simile decisione rientri nelle

competenze del procuratore pubblico e sia, se del caso, successivamente

impugnabile con reclamo al giudice dell’istruzione e dell’arresto.

La domanda

non è accademica. Fino alla decisione di principio 20.2.1995, le richieste

delle autorità fiscali erano trattate da questa Camera in applicazione della

procedura prevista dall’art. 27 CPP (precedentemente art. 8 vCPP). Con

decisione del 24.8.2001, il giudice dell’istruzione e dell’arresto ha ammesso

la propria competenza a decidere un reclamo avverso una decisione del procuratore

pubblico che ammetteva l’accesso agli atti penali per le autorità fiscali: esso

ha ammesso la propria competenza dopo aver constatato che in seguito alla

decisione di principio del 20.2.1995, in simili casi si prescinde

dall’autorizzazione di questa Camera.

In

conclusione vi è perlomeno poca chiarezza, c’è anche un potenziale conflitto di

competenze che va chiarito.

6.

Giusta

l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il

previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale

federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente

codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di

un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico

legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel

processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e

dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

L’art. 27 CPP

istituisce una procedura specifica (per l’ispezione atti) applicabile a titolo

sussidiario, come emerge chiaramente dall’inizio del testo della disposizione:

“Oltre i casi previsti dal presente codice,…”.

Occorre

chiedersi se altre norme del CPP siano applicabili in tema di ispezione degli

atti.

Il CPP

contiene delle norme relative all’accesso agli atti ad opera delle parti ad un

procedimento aperto (ad esempio, art. 58 cpv. 1, 59 cpv. 1 e 79 cpv. 2 CPP).

Il CPP non

prevede invece una specifica norma per l’accesso agli atti da parte di terzi: a

questi, come del resto alle parti dopo la chiusura del procedimento, si applica

la procedura dell’art. 27 CPP. Questo risulta anche dai lavori legislativi, che

hanno esteso il campo di applicazione dell’art. 27 CPP, come risulta in

particolare dalla modifica della nota marginale (inizialmente “Ispezione degli

atti dopo il processo”, modificato in “Ispezione degli atti”; cfr. Rapporto

8.11.1994

della Commissione speciale del Gran Consiglio, p. 19).

Non essendo

di regola l’autorità fiscale parte ad un procedimento penale (tranne nei casi

di frode fiscale), ma sostanzialmente terzo, la decisione relativa ad una sua

richiesta di informazioni riguardo ad un incarto penale compete a questa Camera

in virtù dell’art. 27 cpv. 1 CPP. Questa Camera non solo decide l’ammissibilità

o meno della richiesta, ma è competente pure per fissare le modalità di ispezione

degli atti (art. 27 cpv. 2 CPP).

7.

In tema

di competenze, alzando lo sguardo rispetto al ristretto ambito penale, con

riferimento alla giurisprudenza del TF (DTF 128 II 311) ed all’auspicio di

preferibilmente sottoporre le decisioni di scambio di informazioni alla Commissione

cantonale di ricorso prevista dall’art. 104 cpv. 3 LIFD, è opportuno chiedersi

se la decisione di una richiesta di accesso agli atti dell’autorità fiscale

debba essere decisa da questa Camera o dalla Camera tributaria (CDT).

Questa

seconda soluzione dev’essere scartata, in ragione del chiaro tenore dell’art.

27.

CPP, che attribuisce espressamente a questa Camera le decisioni di ispezione

degli atti, in assenza di una base legale a favore della CDT nella LT.

L’esistenza di una specifica procedura di ispezione degli atti prevista dalle

norme ordinarie di procedura penale per un verso, l’assenza di diversa disposizione

nel diritto tributario, escludono che una richiesta di informazioni delle

autorità fiscali ad autorità penali possa essere trattata mediante una procedura

creata per via giurisprudenziale con attribuzione della competenza alla CDT. Applicabile

è la procedura dell’art. 27 CPP.

8.

Stabilita

(o ribadita) la propria competenza a decidere sulle richieste di informazioni

da parte dell’autorità fiscale, questa Camera intende riesaminare la sua

precedente giurisprudenza inaugurata con decisione del 20.2.1995, che di fatto

permetteva l’accesso agli atti da parte delle autorità fiscali in assenza di

una decisione, a semplice richiesta.

9.

Già si

è detto che la decisione del 20.2.1995 è giuridicamente fragile, in particolare

per non aver distinto, ma anche per aver confuso, richiesta di informazioni e

trasmissione spontanea di informazioni.

La prassi

conseguente alla decisione di principio del 20.2.1995 permette alle autorità

fiscali un accesso agli atti automatico, in assenza di una procedura, in

assenza di una decisione formale, in assenza di un’eventuale via di ricorso.

Simile prassi

è problematica (cfr., al proposito, i problemi affrontati da A. PEDROLI, op.

cit., p. 182 ss.), è stata criticata in dottrina da chi a suo tempo aveva con

altri concorso alla sua instaurazione (M. RUSCA, op. cit., p. 481 e 483:

laddove l’autore lamenta l’assenza di una decisione formale e di rimedi

giuridici) ed è difficilmente compatibile con la giurisprudenza del TF, che tende

a garantire un controllo giudiziario allo scambio di informazioni, in applicazione

anche dell’art. 98a OG (DTF 128 II 311; M. RUSCA, op. cit., p. 484).

10.

La

necessità di una decisione sulle richieste di informazioni delle autorità fiscali

si giustifica anche per ragioni di merito.

Se le

condizioni poste dalle disposizioni legali all’accoglimento di una richiesta di

informazioni da parte dell’autorità fiscale sono inferiori rispetto a quelle previste

per la comunicazione spontanea, ciò non significa ancora che ogni richiesta

d’informazione vada apoditticamente ammessa.

Per una

richiesta di informazioni non si richiedono indizi di un’infrazione ai doveri

fiscali. È sufficiente che l’informazione richiesta sia utile alla buona applicazione

delle normative fiscali ad una situazione o a un caso ben preciso (A. PEDROLI,

op. cit., p. 183 ed esempi ivi riportati); detto altrimenti, si deve trattare

di fatti rilevanti ai fini della tassazione (decisione Giar 24.8.2001, inc. __________,

p. 5).

La richiesta

può avere anche solo fondamento ipotetico (decisione Giar 24.8.2001, inc. __________,

p. 6). È sufficiente poter ragionevolmente ipotizzare che certo tipo di

investimento (per i rendimenti promessi) o certo tipo di operazioni (ad es.

pagamento di commissione) attirino o vadano a costituire fondi non dichiarati

fiscalmente: basta che l’autorità penale disponga di informazioni (anche

reperite a mezzo stampa) che rendano plausibile l’esistenza di un’infrazione

alla legge tributaria (A. PEDROLI, op. cit., p. 189).

Esistono

comunque dei casi in cui è giustificato non accogliere la richiesta di

informazioni.

Anzitutto nel

caso in cui il procedimento penale fosse pretestuoso, a meri fini fiscali, onde

permeare il segreto bancario ed ottenere in tal modo documenti inesigibili in

base alle norme fiscali (M. RUSCA, op. cit., p. 480: l’autore parla di “effetto

grimaldello”). Si tratterebbe in tal caso di un manifesto abuso.

Inoltre nel

caso in cui la richiesta di accesso agli atti assurgesse a ricerca indiscriminata

(“fishing expedition”, “allgemeine Suchaktionen”). Il fisco non può ottenere

un’autorizzazione a consultare atti senza distinzioni ed in assenza di un

obbiettivo concreto; è pertanto escluso che possa chiedere di consultare i

documenti di un procedimento nell’intento di condurre un’azione di ricerca generale

(A. PEDROLI, op. cit., p. 187).

Infine, anche

motivi di carattere procedurale penale potrebbero ostare, magari solo

temporaneamente, all’accesso agli atti: segnatamente se ciò comportasse un

pericolo per il segreto istruttorio o se ci fosse un pericolo di inquinamento

di prove (M. RUSCA, op. cit., p. 483).

11.

Per

tutti questi motivi, la precedente giurisprudenza di questa Camera è abbandonata.

D’ora innanzi le richieste di accesso agli atti da parte delle autorità fiscali

dovranno essere sottoposte o trasmesse a questa Camera per decisione, in

applicazione dell’art. 27 CPP.

12.

Chiarita

la competenza, la procedura nonché le condizioni di merito, occorre ora

precisare le parti alla procedura ex art. 27 CPP e le possibilità di ricorso.

13.

Nella

procedura ex art. 27 CPP che si instaura a seguito di una richiesta di

informazioni da parte dell’autorità fiscale, sono certamente parti l’autorità fiscale

richiedente, il magistrato penale titolare del procedimento, l’accusato (gli

accusati) e le eventuali parti civili.

Più delicata

è la posizione delle parti lese (cfr., sulla distinzione tra parti civili e

parti lese, M. MINI, L’istanza di promozione dell’accusa: art. 186 CPP: istruzioni

per l’uso, in RtiD I-2004 p. 249 ss., in particolare p. 255), dei denuncianti,

dei testimoni e dei periti (persone menzionate all’art. 27 CPP), nonché di

eventuali terzi, che potrebbero subire delle conseguenze fiscali in seguito

alle informazioni emerse dagli atti penali.

14.

Ci

si potrebbe chiedere – come fa A. PEDROLI (op. cit., p. 198/199) – se queste

persone, ed in particolare i terzi (rispetto al procedimento penale, ma

potenziali contribuenti, parti nelle successive e conseguenti procedure fiscale),

siano effettivamente solo dei “terzi” oppure – in considerazione del fatto che

la richiesta di informazioni, trattata in base all’art. 27 CPP, rappresenta una

procedura “preparatoria” nell’ambito della quale il fisco entra in possesso di

documenti probanti importanti – se diventino in qualche modo già “parti” nella

procedura dell’art. 27 CPP, con l’obbligo da parte di questa Camera di

coinvolgerli. La questione dev’essere risolta per la negativa.

Anzitutto per

i motivi e le difficoltà pratiche e di carico di lavoro evocate da A. PEDROLI

(op. cit., p. 200), in particolare con riferimento alle grosse inchieste di

criminalità economica.

Inoltre, e

per quanto possibile, questi “terzi” possono assumere funzioni di parte, in

specie di parti civili, nel procedimento penale.

Infine,

questi “terzi” non coinvolti nella procedura ex art. 27 CPP potranno ricorrere

nell’ambito della procedura di recupero, con riferimento agli art. 237 LT e 227

cpv. 3 LT.

In

conclusione, la richiesta di informazioni da parte dell’autorità fiscale alle

autorità penali verrà trattata giusta l’art. 27 CPP e parti alla procedura

saranno l’autorità richiedente, il magistrato penale, l’accusato e le parti

civili. Solo eccezionalmente, quando una delle altre persone menzionate, ed in

particolare un terzo, farà valere “motu proprio” un interesse degno di

protezione, potrà essere ammesso a formulare osservazioni quale parte

interessata ai sensi dell’art. 286 cpv. 1 CPP.

15.

Indipendentemente

dal diritto invocato dalle autorità fiscali alla base della loro richiesta di

informazioni (art. 112 LIFD per un verso, art. 185 LT per altro verso, ma con

riferimento all’art. 39 cpv. 3 LAID), la decisione di questa Camera potrà

essere impugnata con ricorso di diritto amministrativo al TF trattandosi di una

decisione a’ sensi dell’art. 5 PA, con riferimento agli art. 97 ss. OG (A.

PEDROLI, op. cit., p. 208; decisione Giar 24.8.2001, inc. __________, p. 8).”

2.

Nel

caso concreto – in applicazione di detta giurisprudenza – è pacifico

l’interesse dell’autorità fiscale a visionare gli atti dell’inchiesta penale

inerente l’attività di PI 2, che può avere risvolti di carattere economico e

fiscale; nessuno si è del resto opposto alla compulsazione dell’incarto.

3.

L’istanza

è accolta. L’incarto potrà essere esaminato presso il Tribunale penale cantonale,

con facoltà di estrarre copie degli atti.

4.

Considerati

gli art. 112 LIFD, 39 cpv. 3 LAID e 185 LT, si prescinde dal prelievo di tassa

di giustizia e spese.

Per

questi motivi,

richiamati

gli art. 27 CPP, 112 LIFD, 39 cpv. 3 LAID, 185 LT ed ogni altra norma

applicabile,

pronuncia

1.

L’istanza

è accolta ai sensi dei considerandi.

2.

Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Rimedio

di diritto:

Il

giudizio può essere impugnato mediante ricorso di diritto amministrativo al

Tribunale federale. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale

federale entro trenta giorni dalla notificazione della presente decisione.

4.

Intimazione:

terzi

implicati

1.

PI 1

2.

PI 2

2.

patr. da: PR 1

3.

PI 3

3.

patr. da: PR 2

4.

PI 4

4.

patr. da: PR 3

5.

PI 5

Per la Camera dei ricorsi penali

Il vicepresidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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