60.2006.181
istanza di ispezione degli atti. università (a scopo scientifico) quale istante.
23 giugno 2006Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2006.181
Data decisione, Autorità:
23.06.2006, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. università (a scopo scientifico) quale istante.
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2006.181
Lugano
23 giugno
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in sostituzione di Ivano Ranzanici,
assente)
segretario:
Rocco Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sull’istanza 11.5.2006 presentata dall’
, IS 1 ,
tendente ad ottenere l’accesso ai dati relativi agli arresti
domiciliari sotto sorveglianza elettronica;
richiamate le osservazioni 6/7.6.2006 del procuratore generale Bruno
Balestra, che non si oppone all’accoglimento dell’istanza;
richiamate le osservazioni 8/9.6.2006 della Sezione esecuzione pene
e misure, che preavvisa favorevolmente la richiesta;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. L’istituto
universitario istante sta conducendo uno studio, su mandato del Dipartimento
federale di giustizia e polizia (in seguito DFGP), sugli arresti domiciliari
sotto sorveglianza elettronica ed eventuali casi di recidiva. Come indicato
nello scritto 11.5.2006, i dati raccolti saranno trattati in forma anonima
garantendo la protezione dei dati.
2. Giusta
l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il
previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale
federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – “oltre ai casi previsti dal presente
codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di
un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo,
segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei
periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
3. Questa
Camera ha già riconosciuto l’interesse giuridico legittimo della ricerca
scientifica (decisione 8.9.2005, inc. __________; decisione 3.6.2005, inc. __________;
decisione 21.9.2004, inc. __________; decisione 14.1.2004, inc. __________; decisione
3.2.2003, inc. __________; decisione 24.8.2001, inc. __________; decisione 9.11.2005,
inc. __________).
Anche
Fatti
i lavori preparatori della revisione del CPP riconoscono un interesse giuridico
legittimo a chi intende svolgere studi scientifici (Messaggio dell’11.3.1987,
n. 3163, p. 10).
4. Nel
presente caso è pacifico l’interesse scientifico, a maggior ragione in
Considerandi
considerazione dell’Istituto istante e del fatto che agisca su mandato del
DFGP. Considerato come il trattamento dei dati sia anonimo, non si pongono
problemi riguardo al diritto all’oblio e non è necessario ottenere il consenso
di tutti gli interessati.
5.
L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi. Ritenuto lo scopo della richiesta, si può
prescindere dalla tassa di giustizia e dalle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi
implicati
1. PI 1
2. PI 2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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