60.2006.183
istanza di ispezione degli atti. autorità cantonale quale istante.
23 giugno 2006Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2006.183
Data decisione, Autorità:
23.06.2006, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. autorità cantonale quale istante.
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2006.183
Lugano
23 giugno
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in sostituzione di Ivano Ranzanici,
assente)
segretario:
Rocco Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sull’istanza 9/23.5.2006 presentata dal
IS 1
tendente ad ottenere copia della decisione penale 4.6.2004 a
carico di PI 2;
premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero
pubblico del Canton Ticino, che l’ha trasmessa per competenza a questa Camera
con scritto del 23.5.2006;
richiamato lo scritto 29/30.5.2006 del patrocinatore di PI 2, che comunica
di non avere osservazioni da formulare;
richiamate le osservazioni 31.5/1.6.2006 del procuratore pubblico PI
1, che si rimette al prudente giudizio di questa Camera;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A
seguito di un furto avvenuto il 4.6.2006, il Ministero pubblico del Canton
Ticino ha aperto un procedimento penale a carico di PI 2 (inc. __________),
conclusosi con decreto d’accusa del 23.6.2004 (DA __________) cresciuto in
giudicato.
2. Con
scritto 9.5.2006, il servizio istante chiede copia della decisione penale
emessa nei confronti di PI 2, facendo tuttavia riferimento alla data del fatto
e non del giudizio.
Come
esposto in entrata, nessuno si è opposto all’istanza.
3. Giusta
l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il
previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale
federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni
e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Nel
presente caso è dato un interesse giuridico legittimo del servizio istante,
ritenuti i compiti d’interesse pubblico che deve svolgere.
Ovviamente
si ricorda al servizio istante il segreto d’ufficio, che comporta di trattare
questi dati in modo riservato.
5. L’istanza
è accolta. Copia del decreto di accusa verrà spedita in allegato alla presente
decisione.
6. Ritenuto
lo scopo della richiesta, si può prescindere dalla tassa di giustizia e dalle
spese.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi
implicati
1. PI 1
Considerandi
2.
PI 2
patr. da: PR 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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