60.2006.185
istanza di ispezione degli atti. sezione permessi e immigrazione quale istante.
14 giugno 2006Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
60.2006.185
Data decisione, Autorità:
14.06.2006, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. sezione permessi e immigrazione quale istante.
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2006.185
Lugano
14 giugno
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 24/29.5.2006 presentata dal
IS 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione ad accedere agli atti di un
procedimento penale conclusosi con un decreto di non luogo a procedere (NLP __________);
richiamate le osservazioni 30/31.5.2006 del sostituto procuratore
pubblico PI 2, con le quali ha espresso preavviso favorevole;
ritenuto che PI 1 ha comunicato telefonicamente alla segreteria di
questa Camera di non opporsi alla richiesta dell’istante;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. In
relazione ad una richiesta tesa ad ottenere un permesso per l’acquisto di tre
armi da fuoco presentata da PI 1, l’Ufficio istante chiede di poter avere
accesso agli atti relativi ad un procedimento penale (inc. MP __________) conclusosi
con un decreto di non luogo a procedere non motivato del 13.2.2006 (NLP __________).
Considerandi
2.
L’art.
27.
CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”
3.
Nella
fattispecie i presupposti di legge appaiono dati, stanti le ragioni che
giustificano l’istanza, la facoltà dell’autorità chiamata a decidere nella specifica
questione (cfr. art. 2 e 10 LCLArm), la sua facoltà d’indagine d’ufficio, non
da ultimo il suo vincolo al segreto d’ufficio e, in particolare, l’art. 13
LCLArm che prevede segnatamente che pure le autorità giudiziarie, anche se
vincolate dal segreto d’ufficio, comunicano gratuitamente quelle informazioni
che risultano utili e necessarie per l’applicazione della LArm e della
normativa d’applicazione cantonale.
4.
L’istanza
va pertanto accolta. L’incarto potrà essere consultato presso il Ministero
pubblico, previo accordo telefonico.
5.
Considerato
che l’istante è un ufficio della pubblica amministrazione ed il tenore
dell’art. 13 LCLArm, non vanno imposte tassa di giustizia e spese.
Per
questi motivi,
visti
l’art. 27 CPP e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1.
L’istanza
è accolta.
§ Alla
parte istante è consentito l’accesso, presso il Ministero pubblico, all’incarto
MP __________, sfociato nel NLP __________.
2.
Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3.
Intimazione:
terzi
implicati
1.
PI 1
2.
PI 2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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