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Decisione

60.2006.185

istanza di ispezione degli atti. sezione permessi e immigrazione quale istante.

14 giugno 2006Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

60.2006.185

Data decisione, Autorità:

14.06.2006, CRP

Titolo:

istanza di ispezione degli atti. sezione permessi e immigrazione quale istante.

SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO

art. 27 CPP-TI

Incarto n.

60.2006.185

Lugano

14 giugno

2006

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 24/29.5.2006 presentata dal

IS 1

tendente ad ottenere l’autorizzazione ad accedere agli atti di un

procedimento penale conclusosi con un decreto di non luogo a procedere (NLP __________);

richiamate le osservazioni 30/31.5.2006 del sostituto procuratore

pubblico PI 2, con le quali ha espresso preavviso favorevole;

ritenuto che PI 1 ha comunicato telefonicamente alla segreteria di

questa Camera di non opporsi alla richiesta dell’istante;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1. In

relazione ad una richiesta tesa ad ottenere un permesso per l’acquisto di tre

armi da fuoco presentata da PI 1, l’Ufficio istante chiede di poter avere

accesso agli atti relativi ad un procedimento penale (inc. MP __________) conclusosi

con un decreto di non luogo a procedere non motivato del 13.2.2006 (NLP __________).

Considerandi

2.

L’art.

27.

CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente

art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale

(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal

presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli

atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse

giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate

nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei

testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”

3.

Nella

fattispecie i presupposti di legge appaiono dati, stanti le ragioni che

giustificano l’istanza, la facoltà dell’autorità chiamata a decidere nella specifica

questione (cfr. art. 2 e 10 LCLArm), la sua facoltà d’indagine d’ufficio, non

da ultimo il suo vincolo al segreto d’ufficio e, in particolare, l’art. 13

LCLArm che prevede segnatamente che pure le autorità giudiziarie, anche se

vincolate dal segreto d’ufficio, comunicano gratuitamente quelle informazioni

che risultano utili e necessarie per l’applicazione della LArm e della

normativa d’applicazione cantonale.

4.

L’istanza

va pertanto accolta. L’incarto potrà essere consultato presso il Ministero

pubblico, previo accordo telefonico.

5.

Considerato

che l’istante è un ufficio della pubblica amministrazione ed il tenore

dell’art. 13 LCLArm, non vanno imposte tassa di giustizia e spese.

Per

questi motivi,

visti

l’art. 27 CPP e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L’istanza

è accolta.

§ Alla

parte istante è consentito l’accesso, presso il Ministero pubblico, all’incarto

MP __________, sfociato nel NLP __________.

2.

Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Intimazione:

terzi

implicati

1.

PI 1

2.

PI 2

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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