60.2006.186
istanza di ispezione degli atti. SUVA quale istante.
3 luglio 2006Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2006.186
Data decisione, Autorità:
03.07.2006, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. SUVA quale istante.
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2006.186
Lugano
3 luglio 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Rocco Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sull’istanza 17/26.5.2006 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti del procedimento penale aperto
a seguito di un incidente su di un cantiere;
premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero
pubblico, che l’ha trasmessa a questa Camera per competenza il 24.5.2006;
richiamato lo scritto 2.6.2006 del sostituto procuratore pubblico,
che comunica di non avere osservazioni da formulare;
richiamato altresì lo scritto 16.6.2006 di PI 4, che comunica di non
opporsi all’istanza;
rilevato che PI 3 non ha presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A
seguito di un incidente del 22.9.2004 su di un cantiere a __________, il
Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________), nel
contesto del quale è stato emesso il decreto d’accusa 29.3.2005 (DA __________).
A seguito di opposizione, il procedimento è infine sfociato nella sentenza
22.7.2005 della Pretura penale (inc. __________).
2. Con
la presente istanza, la IS 1 – quale assicuratore della vittima – chiede l’autorizzazione
ad accedere agli atti del procedimento penale.
Come
esposto in entrata, PI 3 non si è espresso, PI 4 ha dato il proprio consenso,
mentre il sostituto procuratore pubblico ha comunicato di non avere particolari
osservazioni da formulare.
3. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità
dell’ispezione.”
4. Nel
presente caso è certamente dato un interesse giuridico legittimo della IS 1 ad
accedere agli atti per adempiere alle proprie mansioni.
5. L’istanza
è accolta. L’accesso agli atti potrà avvenire presso la Pretura penale a
Bellinzona.
6. Considerato
la funzione dell’istante e l’art. 32 LPGA, si giustifica di prescindere dal
prelievo di tassa di giustizia e spese.
Per
questi motivi,
visto
l'art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi
implicati
1. PI 1
Considerandi
2.
PI 2
3.
PI 3
4.
PI 4
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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