60.2006.190
istanza di ispezione degli atti. direzione di circondario delle dogane quale istante.
24 agosto 2006Italiano3 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2006.190
Data decisione, Autorità:
24.08.2006, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. direzione di circondario delle dogane quale istante.
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2006.190
Lugano
24 agosto
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 12.4/29.5.2006 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti del procedimento penale a
carico di PI 2 (inc. MP __________);
premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero
pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa Camera in data 29.5.2006;
richiamato lo scritto 19/21.6.2006 del patrocinatore delle società PI
3, PI 4 e PI 5, con cui comunica di non formulare alcuna opposizione;
richiamato lo scritto 19/21.6.2006 del patrocinatore di PI 2, con
cui comunica di consentire alla richiesta;
richiamato lo scritto 26/27.6.2006 del procuratore pubblico Fiorenza
Bergomi, con cui comunica di non avere osservazioni da formulare;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.Il
Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di PI 2 per titolo
di appropriazione indebita aggravata, sub. semplice, amministrazione infedele
aggravata, sub. semplice, e falsità in documenti (inc. MP __________). Appresa
dai giornali questa notizia, l’autorità qui istante ha presentato al Ministero
pubblico una richiesta di accesso agli atti, in relazione all’art. 30 della
Legge federale sul diritto penale amministrativo.
2.Come
esposto in entrata, nessuna delle parti interessate, interpellate, si è opposta
all’accesso agli atti.
3.Giusta
l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il
previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale
federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità
dell’ispezione”.
4.Nel caso
in esame è dato certamente un interesse giuridico legittimo da parte della __________
__________ __________ __________ __________ ad esaminare gli atti del
procedimento penale, in relazione ad eventuali possibili violazioni di disposizioni
doganali.
5.L’istanza
è conseguentemente accolta. Considerato come l’inchiesta sia ancora in corso,
l’accesso potrà avvenire presso il Ministero pubblico. I funzionari doganali
potranno esaminare gli atti, e potranno ricevere copia solo di quegli atti che avessero
una pertinenza diretta con una possibile violazione di norme doganali.
6.Considerato
che l’istante è un'autorità ed interviene nell’ambito delle proprie funzioni,
si può prescindere dalla tassa di giustizia e dalle spese.
Per
questi motivi,
visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi
implicati
1. PI 1
Considerandi
2.
PI 2
2.
patr. da: PR 1
3.
PI 3
4.
PI 4
5.
PI 5
3, 4, 5 patr. da: PR 2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster