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Decisione

60.2006.191

istanza di ispezione degli atti. tribunale quale istante.

5 luglio 2006Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

3. L’art.

27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente

art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale

(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal

presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli

atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse

giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate

nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei

testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità

Considerandi

dell’ispezione.”

4.

Nel

presente caso, la richiesta poggia sull’art. 32 LPGA, e ne ossequia le

condizioni, essendo scritta, motivata, individualizzata, ed imponendosi anche

in un’ottica della ponderazione degli interessi (U. KIESER, Kommentar ATSG,

Zurigo 2003, n. 13 ss ad art. 32 LPGA). Il nesso indiscutibile tra il

procedimento penale e la procedura assicurativa appare pacifico.

5.

L’istanza

è quindi accolta. L’incarto è trasmesso per consultazione unitamente alla presente

decisione. Considerato l’art. 32 LPGA, si rinuncia al prelievo di tassa di

giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 27 CPP, 32 e 33 LPGA ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è accolta ai sensi dei considerandi.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

terzi

implicati

1. PI 1

2. PI 2

patr. da: PR 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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