60.2006.191
istanza di ispezione degli atti. tribunale quale istante.
5 luglio 2006Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2006.191
Data decisione, Autorità:
05.07.2006, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. tribunale quale istante.
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2006.191
Lugano
5 luglio 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Andrea Pedroli, Matteo Cassina (in sostituzione di Ivano Ranzanici e Raffaele Guffi, esclusisi)
segretario:
Rocco Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sull’istanza 30.5.2006 presentata dal
tendente ad ottenere l’autorizzazione a compulsare gli atti di un
procedimento penale a carico di PI 2;
richiamate le osservazioni 6/7.6.2006 del procuratore pubblico PI 1,
che preavvisa favorevolmente la richiesta;
richiamato lo scritto 6/7.6.2006 del patrocinatore di PI 2, che si
rimette al giudizio di questa Camera;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Il
Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di PI 2 (inc. MP __________),
sfociato nel decreto d’accusa 2.6.2005 (DA __________).
2. Con
la presente istanza, il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
(TCA) chiede di poter compulsare gli atti del procedimento penale surriferito
in relazione ad una pendente procedura LAMal (inc. TCA __________) riferita ai
medesimi fatti.
Come
esposto in entrata, il procuratore pubblico ha preavvisato favorevolmente la
richiesta, mentre PI 2 si è rimessa al giudizio di questa Camera.
Fatti
3. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità
Considerandi
dell’ispezione.”
4.
Nel
presente caso, la richiesta poggia sull’art. 32 LPGA, e ne ossequia le
condizioni, essendo scritta, motivata, individualizzata, ed imponendosi anche
in un’ottica della ponderazione degli interessi (U. KIESER, Kommentar ATSG,
Zurigo 2003, n. 13 ss ad art. 32 LPGA). Il nesso indiscutibile tra il
procedimento penale e la procedura assicurativa appare pacifico.
5.
L’istanza
è quindi accolta. L’incarto è trasmesso per consultazione unitamente alla presente
decisione. Considerato l’art. 32 LPGA, si rinuncia al prelievo di tassa di
giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 27 CPP, 32 e 33 LPGA ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi
implicati
1. PI 1
2. PI 2
patr. da: PR 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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