60.2006.192
istanza di ispezione degli atti. assicurazione quale istante.
14 giugno 2006Italiano3 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2006.192
Data decisione, Autorità:
14.06.2006, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. assicurazione quale istante.
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2006.192
Lugano
14 giugno
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 19.4/31.5.2006 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere copia del rapporto di polizia relativo ad un
furto di autovettura avvenuto il 29/30.5.2005;
premesso che l’istanza è stata inviata direttamente al Comando di
polizia, che l’ha trasmessa al Ministero pubblico, che a sua volta l’ha
trasmessa a questa Camera per competenza;
ritenuto che con lo scritto di trasmissione il procuratore pubblico PI
1 ha comunicato il proprio nulla osta rispetto all’istanza medesima;
richiamato lo scritto 7/8.6.2006 di PI 2, che comunica di non avere
particolari osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Il
Ministero pubblico ha aperto un’inchiesta (inc. MP __________) in relazione ad
un’autovettura (__________) oggetto di due contratti leasing, successivamente
di furto, e poi ritrovata presso una carrozzeria a __________.
2. Essendo
stato notificato il caso come sinistro all’assicurazione istante, questa ha
chiesto di poter ottenere copia del rapporto di polizia del 4.1.2006. Le parti
hanno dato il proprio nulla osta o non hanno obbiettato all’invio del documento
richiesto.
3. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità
dell’ispezione.”
4. Nel
presente caso l’interesse giuridico legittimo è dato, considerato come
l’assicurazione istante debba determinarsi su eventuali risarcimenti in
relazione al sinistro segnalato.
5. L’istanza
è pertanto accolta. Copia del rapporto di polizia viene allegata alla decisione
destinata all’assicurazione istante.
6. Tassa
di giustizia e spese sono poste a carico di chi le ha originate: le spese sono
contenute al minimo.
Per questi motivi,
visti gli art. 27 CPP, 39 lit. f LTG ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. La
tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF
130.-- (centotrenta), sono poste a carico della IS 1, __________.
3. Intimazione:
terzi
implicati
1. PI 1
Considerandi
2.
PI 2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster