60.2006.194
istanza di ispezione degli atti. compagnia di assicurazione quale istante.
24 agosto 2006Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2006.194
Data decisione, Autorità:
24.08.2006, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. compagnia di assicurazione quale istante.
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2006.194
Lugano
24 agosto
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 22/31.5.2006 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti del procedimento penale relativo
ad un incidente stradale del 13.9.2003;
premesso che la richiesta è stata inviata al Ministero pubblico, che
l’ha trasmessa per competenza a questa Camera con scritto 30/31.5.2006, mediante
il quale ha pure comunicato di non avere obbiezioni all’accoglimento della
richiesta;
richiamato lo scritto 12/13.6.2006 del patrocinatore di PI 2, che
comunica di non avere osservazioni da formulare;
rilevato che PI 1 non ha presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.A seguito
di un incidente stradale del 13.9.2003 e di una denuncia penale 18.4.2005, il
Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. __________) sfociato
in un decreto di non luogo a procedere del 25.4.2006 (NLP __________).
2.Con la
presente, la Compagnia di assicurazioni istante chiede di accedere agli atti,
per potersi determinare su un suo eventuale obbligo di risarcimento. Come
esposto in entrata, le parti interpellate non si sono opposte all’accoglimento
dell’istanza.
3.Giusta
l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il
previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale
federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4.Nel
presente caso è dato un interesse giuridico legittimo dell’assicurazione
istante ad esaminare gli atti, onde potersi determinare su una sua eventuale
responsabilità.
5.L’istanza
è accolta. La parte istante potrà esaminare gli atti presso il Ministero
pubblico, ma non potrà estrarre copie.
6.La tassa
di giustizia e le spese, contenute al minimo, sono poste a carico dell’istante.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. La
tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF
80.-- (ottanta), sono poste a carico della IS 1, __________.
3. Intimazione:
terzi
implicati
1. PI 1
Considerandi
2.
PI 2
2.
patr. da: PR 1
3.
PI 3
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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