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Decisione

60.2006.199

istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. torto morale.

9 novembre 2006Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

mi aveva assicurato che aveva saldato il proprio debito con la giustizia in __________,

ma evidentemente io diffidavo di lui. Mi sono raccomandato con __________ di

fare attenzione in merito a quello che avrebbe firmato in qualità di

amministratore unico della società visto che responsabile della società era lui.

Mi sono preoccupato che lui non cadesse in qualche operazione di riciclaggio o

di traffico di stupefacenti, visto che con certi personaggi non si può mai

stare tranquilli” (verbale di interrogatorio 15.11.2004, p. 1 s., A5);

che,

in queste circostanze, non poteva certo essergli sfuggito che il suo

consapevole relazionarsi a personaggi dei quali, per suo stesso dire, diffidava

lo esponeva al rischio di un’eventuale inchiesta penale;

che

IS 1 deve quindi evidentemente sopportare le pretese conseguenze [anche di

carattere medico (cfr. certificato 19.5.2006 del dr. med. __________, doc. D,

allegato all’istanza 6/7.6.2006)] dipendenti dal suo coinvolgimento nel procedimento

penale in questione;

che

il qui istante – a prescindere dalle suddette considerazioni – non ha peraltro

Considerandi

provato di avere subito un grave pregiudizio alla sua reputazione, in ragione

del quale sarebbe stato – segnatamente – “(…) destituito da alcuni mandati

come amministratore” (istanza 6/7.6.2006, p. 2);

che

si deve pertanto negare una grave lesione della sua personalità;

che

del resto lo Stato non è tenuto al versamento di un'indennità a tutti coloro

che hanno subito un pregiudizio in ragione di un procedimento penale (REP. 1998

n. 126 nota 5.3);

che

questa conclusione tiene conto della soddisfazione personale già derivabile dal

riconoscimento che il procedimento penale era ingiustificato, come avvalorato

dalla decisione 13.4.2006 della Corte delle assise correzionali di __________ e

da questo stesso giudizio;

che

la pretesa non può quindi essere ammessa;

che a IS 1 va pertanto rifuso l’importo di CHF 13'239.65 per spese

di patrocinio;

che

interessi di mora non sono pretesi;

che

la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 vCPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è parzialmente accolta.

Di

conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in

relazione al giudizio 13.4.2006 della Corte delle assise correzionali di __________

(inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di

indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 13'239.65.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

terzi

implicati

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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