60.2006.199
istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. torto morale.
9 novembre 2006Italiano14 min
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Numero d'incarto:
60.2006.199
Data decisione, Autorità:
09.11.2006, CRP
Titolo:
istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. torto morale.
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
PROCEDURA
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2006.199
Lugano
9 novembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele
Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 6/7.6.2006 presentata da
IS 1, ,
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento
penale sfociato nel giudizio 13.4.2006 della Corte delle assise correzionali
di __________ (inc. __________), un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss.
CPP;
richiamate le osservazioni 14.6.2006 del procuratore pubblico
Manuela Minotti Perucchi;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
il 15.2.2006 il magistrato inquirente ha posto in stato di accusa davanti alla
Corte delle assise correzionali di __________, tra gli altri, IS 1 siccome
accusato di complicità in ripetuta truffa aggravata “(…) per avere, a __________,
nel corso dell’autunno 2003, intenzionalmente prestato assistenza a __________,
al non meglio identificato __________, a __________, a __________ e a __________,
nella commissione delle truffe al credito per mestiere perpetrate sotto la ragione
sociale __________ (…), segnatamente per avere, nell’autunno 2003, su incarico
degli accusati, reperito l’amministratore unico della predetta società __________,
il quale si è detto d’accordo di cedere loro l’86% del pacchetto azionario, a
continuare a fungere da amministratore unico sottoscrivendo tutta la documentazione
societaria che gli sarebbe stata sottoposta, nonché a concedere in locazione un
locale della propria abitazione da adibire ad ufficio della società, nonché, a __________
il 4 ottobre 2003, fatto incontrare l’accusato __________, unitamente a __________,
assistendo il medesimo giorno, presso l’abitazione di __________, alle
trattative che hanno portato al predetto accordo tra gli accusati, assistendo
pure alla consegna delle azioni della __________ e al versamento a __________ del
prezzo pattuito, ricevendo in quell’occasione un compenso per l’intermediazione
di fr. 2'500.--, facendosi promettere un compenso annuo di fr. 2'500.--, nonché
una partecipazione del 10% sulla quota del 14% degli utili societari spettanti
a __________, sapendo che gli accusati avrebbero utilizzato la __________ per
commettere truffe al credito per mestiere” (ACC __________);
che
con giudizio 13.4.2006 la suddetta Corte ha assolto l’accusato dall’imputazione;
che
con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320
cpv. 1 CPP – IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia
condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al
procedimento penale, l’importo di CHF 32'194.15, di cui CHF 22'194.15 per spese
legali e CHF 10'000.-- per torto morale;
che
giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla
Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da
ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma
della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali
e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI
/ K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109
n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);
che
– nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire – questa
Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa
dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali
seguiti dal Consiglio di moderazione;
che
giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di
esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari,
l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in
ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF
5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali,
CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi
davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti
alla Corte delle assise criminali;
che,
entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi
generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore
e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità
dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e
patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che
il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della
complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF
200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;
che
nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del
patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che
in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della
pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità,
dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità
dell'esito del procedimento;
che
in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un
avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole
margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;
che
l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore
d’ufficio, avv. PR 1, di complessivi CHF 22'194.15 [di cui CHF 21'001.90 di
onorario (84 ore a CHF 250.--/ora) e CHF 1'192.25 di spese];
che
la tariffa applicata è conforme ai principi suesposti;
che
il dispendio orario, per un avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale,
appare invece eccessivo, sproporzionato alla fattispecie e non giustificato
dalle concrete necessità di patrocinio;
che
il ruolo del qui istante è apparso chiaro e circoscritto fin dall’inizio delle
indagini: l’istruttoria – laboriosa – si è in effetti focalizzata principalmente
sui coaccusati;
che
l’intervento del legale – nel corso dell’istruzione formale – è stato peraltro
contenuto: l’avv. PR 1 – a prescindere dalla partecipazione all’audizione del
suo cliente il 17.19.2005 (A48) e di un teste l’1.12.2005 (A53) – si è sostanzialmente
limitato a prendere atto delle comunicazioni del procuratore pubblico, rispettivamente
a redigere brevi scritti al suo indirizzo;
che
il caso non imponeva inoltre particolari approfondimenti fattuali e/o giuridici,
circostanza che difatti il qui istante non sostiene (cfr. anche l’arringa del
legale, esposta – in sunto – nella sentenza 13.4.2006 della Corte delle assise
correzionali di __________, p. 24);
che
determinante è del resto non tanto l'impiego temporale effettivo nel caso
concreto, quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso,
secondo la normale esperienza, nell'esecuzione di un mandato di complessità
analoga (REP. 1998 n. 126);
che
– in queste circostanze – viene ammesso un onorario pari 50 ore e 25 minuti a
CHF 250.--/ora, come postulato, per complessivi CHF 12'604.15, di cui 180
minuti (in luogo degli oltre 500) inerenti i colloqui (anche telefonici) con
l’istante, 60 minuti (10 min/scritto; in luogo degli oltre 120) inerenti gli
scritti al cliente, 60 minuti (in luogo degli oltre 100) inerenti i colloqui
con il Ministero pubblico/Tribunale penale cantonale, 60 minuti (in luogo di 400)
inerenti “esame/presa di conoscenza” degli scritti del Ministero
pubblico/Tribunale penale cantonale/giudice dell’istruzione e dell’arresto
[ritenuto come, per la maggior parte, si tratti di lettere di pochissime righe immediatamente
comprensibili (cfr., per esempio, AI 359: citazione; AI 412: rinvio citazione; AI
417: rinvio citazione; AI 429: invio copia di un fax; AI 438: rinvio citazione;
AI 451: citazione; AI 467: citazione; AI 534: citazione; AI 578: proroga termine
deposito atti; AI 586: chiusura istruzione formale)], 140 minuti (10
min/scritto; in luogo degli oltre 200) inerenti gli scritti al Ministero pubblico/Tribunale
penale cantonale/giudice dell’istruzione e dell’arresto (di poche righe: cfr.,
per esempio, AI 320/418/459/546/550/556; TPC 22/23), 150 minuti (come esposto)
inerenti l’interrogatorio 17.10.2005, 120 minuti (come esposto) inerenti “consultazione
atti c/o Ministero pubblico” (13.1.2006), 30 minuti (in luogo di 75)
inerenti le prestazioni concernenti il dr. med. __________, 360 minuti (in
luogo degli oltre 1210) inerenti la preparazione del processo [compresi l’esame
degli atti di data 7.12.2004 (“Esame allegati + incarto”), 20.1.2006 (“Esame
documenti ricevuti da Ministero pubblico”), 3.4.2006 (“Esame documenti
da cliente”) e 7.4.2006 (“Esame doc. ricevuti da Tribunale, numerose
pretese civili”) e la “nota dossier” di data 3.4.2006], 180 minuti (in
luogo di 240) inerenti le trasferte per il dibattimento, 1610 minuti (come
esposto) inerenti il dibattimento, 15 minuti (in luogo di 80) inerenti la
lettura della sentenza 13.4.2006 (le cui motivazioni si concentrano
sostanzialmente dalla pagina 115 alla pagina 118) e 60 minuti (in luogo di 90) inerenti
la stesura dell’istanza di indennità [ritenuto che – nella commisurazione
dell’onorario relativo alla formulazione di questa domanda – la Camera dei
ricorsi penali, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di moderazione per la
determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio legale, tiene in particolare
in considerazione il grado di accoglimento del gravame, che nella fattispecie –
come si vedrà – è (molto) parziale];
che
l’istanza di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio (peraltro
presentata – secondo la nota di onorario – il 4.4.2006, ossia nell’imminenza
del pubblico dibattimento) è stata stralciata il 13.6.2006: si giustifica
quindi non riconoscere questa prestazione;
che
all’importo suddetto vanno aggiunte le spese, ammesse in CHF 635.50, di cui CHF
50.-- per l’apertura dell’incarto, CHF 16.50 per i colloqui telefonici [CHF
0.15/min (cfr. decisione 10.12.2004 del Consiglio di moderazione in re avv.
B.C., inc. __________): 60 minuti inerenti i colloqui telefonici con l’istante,
30 minuti inerenti i colloqui telefonici con Ministero pubblico/Tribunale
penale cantonale, 20 minuti inerenti i colloqui telefonici con il dr. med. __________],
CHF 132.-- per gli scritti [CHF 30.-- per i tre scritti raccomandati di data
3.4.2006 e 4.4.2006 (CHF 5.--/pagina (art. 3 cpv. 2 lit. b TOA) e CHF 5.-- per
invio raccomandato) e CHF 102.-- per gli ulteriori diciassette scritti (CHF
5.--/pagina (art. 3 cpv. 2 lit. b TOA) e CHF 1.-- per invio posta A)], CHF
312.-- per le trasferte [CHF 1.--/km (art. 3 cpv. 2 lit. c TOA): 78 km per la
tratta __________ (secondo l’ “indicatore delle distanze chilometriche da
Bellinzona, Lugano, Locarno” emanato dal Dipartimento delle finanze e
dell’economia)], CHF 70.-- per fotocopie e CHF 55.-- (come esposto) per
l’istanza di indennità;
che
le spese per invio contemporaneo di lettere e fax sono giustificate solo in
caso di urgenza, presupposto che nella fattispecie non appare adempiuto: non
vengono quindi riconosciuti i costi di fax indicati nella nota professionale;
che
– come in precedenza – sono stralciate le spese inerenti l’istanza di gratuito
patrocinio;
che,
infine, non sono ammesse le “spese di segretariato”, non meglio
precisate (considerato peraltro che le spese generali dell’ufficio – come i
biglietti da visita, i cartoncini accompagnatori, le buste, le richieste di
anticipo – sono a carico del legale);
che
l’IVA non è pretesa;
che
al qui istante va pertanto rifuso – a titolo di spese legali – l’importo di CHF
13'239.65;
che
l'indennità prevista dall'art. 317 ss. CPP si estende, come detto, anche al
danno morale patito dall'accusato prosciolto;
che
la determinazione dell'ammontare dell'indennità é lasciata al potere
d'apprezzamento del giudice ed é stabilita in funzione della gravità della
lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op.
cit., § 109 n. 7);
che l’art. 49 CO prevede che un'indennità è concessa nel caso in cui
la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata
riparata in altro modo;
che
è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare
del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione
dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a
conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale
dell'accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e
412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);
che
l’accusato che durante l’istruzione formale non è stato oggetto di un
provvedimento restrittivo della libertà personale può ottenere un’indennità per
torto morale unicamente se prova che a seguito dell’esecuzione di “altri
atti istruttori” (per es. perquisizioni, sequestri, richieste di
informazioni, ecc.) o per il semplice fatto di essere stato oggetto di un procedimento
penale ha subito una grave violazione della sua personalità;
che
IS 1 postula al proposito la somma di CHF 10’000.-- in considerazione della sua
posizione e della sua notorietà – “(…) stimato personaggio della scena __________
ticinese e organo d’alcune società (…)” (istanza 6/7.6.2006, p. 2) –, della
portata delle accuse gratuitamente mossegli e della sofferenza fisica e
psichica;
che
la pretesa troverebbe “(…) piena legittimazione se raffrontata alla sua età,
al grave pregiudizio arrecato alla sua reputazione ed al suo onore provocando
gravi ripercussioni a livello d’immagine e professionale. A causa della vicenda
egli è già stato destituito da alcuni mandati come amministratore” (istanza
6/7.6.2006, p. 2);
che
inoltre il procedimento penale avrebbe “(…) peggiorato lo stato di salute
già precario, aggravandone la sofferenza fisica e più di tutto la sofferenza
psichica. Con l’inizio del procedimento penale (…) ha dovuto assumere
medicamenti per far fronte alle crisi di depressione ed ai sempre più frequenti
attacchi d’ansia che le infondate accuse rivolte nei suoi confronti hanno
cagionato (doc. D). Tale stato morale ha pure coinvolto la moglie. Tale stato
perdura a tal punto che (…) assume al momento ancora dei tranquillanti per
dormire” (istanza 6/7.6.2006, p. 2 s.);
che
nondimeno – in relazione ai fatti di cui al procedimento penale – il qui
istante ha affermato che “(…) ho contattato __________ dicendogli che miei
clienti __________ cercavano una società anonima svizzera senza attività, con
cui operare nel ramo di importazione ed esportazione di merci. Ero stato
contattato da un tale __________, che avevo conosciuto perché aveva avuto dei
precedenti insieme a mia figlia; entrambi sono poi stati condannati nel corso
del 2003” e che “ricordo di aver reso attento il signor __________ sul
fatto che __________ aveva avuto precedenti penali e che quindi avrebbe dovuto
essere guardingo, visto che di solito la volpe perde il pelo ma non il vizio. __________
Fatti
mi aveva assicurato che aveva saldato il proprio debito con la giustizia in __________,
ma evidentemente io diffidavo di lui. Mi sono raccomandato con __________ di
fare attenzione in merito a quello che avrebbe firmato in qualità di
amministratore unico della società visto che responsabile della società era lui.
Mi sono preoccupato che lui non cadesse in qualche operazione di riciclaggio o
di traffico di stupefacenti, visto che con certi personaggi non si può mai
stare tranquilli” (verbale di interrogatorio 15.11.2004, p. 1 s., A5);
che,
in queste circostanze, non poteva certo essergli sfuggito che il suo
consapevole relazionarsi a personaggi dei quali, per suo stesso dire, diffidava
lo esponeva al rischio di un’eventuale inchiesta penale;
che
IS 1 deve quindi evidentemente sopportare le pretese conseguenze [anche di
carattere medico (cfr. certificato 19.5.2006 del dr. med. __________, doc. D,
allegato all’istanza 6/7.6.2006)] dipendenti dal suo coinvolgimento nel procedimento
penale in questione;
che
il qui istante – a prescindere dalle suddette considerazioni – non ha peraltro
Considerandi
provato di avere subito un grave pregiudizio alla sua reputazione, in ragione
del quale sarebbe stato – segnatamente – “(…) destituito da alcuni mandati
come amministratore” (istanza 6/7.6.2006, p. 2);
che
si deve pertanto negare una grave lesione della sua personalità;
che
del resto lo Stato non è tenuto al versamento di un'indennità a tutti coloro
che hanno subito un pregiudizio in ragione di un procedimento penale (REP. 1998
n. 126 nota 5.3);
che
questa conclusione tiene conto della soddisfazione personale già derivabile dal
riconoscimento che il procedimento penale era ingiustificato, come avvalorato
dalla decisione 13.4.2006 della Corte delle assise correzionali di __________ e
da questo stesso giudizio;
che
la pretesa non può quindi essere ammessa;
che a IS 1 va pertanto rifuso l’importo di CHF 13'239.65 per spese
di patrocinio;
che
interessi di mora non sono pretesi;
che
la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 vCPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è parzialmente accolta.
Di
conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in
relazione al giudizio 13.4.2006 della Corte delle assise correzionali di __________
(inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di
indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 13'239.65.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi
implicati
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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