60.2006.202
istanza di ispezione degli atti. istituto delle assicurazioni sociali quale istante.
24 agosto 2006Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2006.202
Data decisione, Autorità:
24.08.2006, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. istituto delle assicurazioni sociali quale istante.
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2006.202
Lugano
24 agosto
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 7.6.2006 presentata dall’
IS 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione per l’accesso agli atti del
procedimento penale a carico di PI 2;
richiamate le osservazioni 13.6.2006 del procuratore pubblico Maria
Galliani, mediante le quali comunica il proprio nulla osta, evidenziando come
l’incarto completo si trovi presso il Tribunale penale Cantonale (TPC);
richiamate le osservazioni 21/23.6.2006 di PI 2, mediante le quali
comunica di consentire all’accesso agli atti, ma di opporsi all’estrazione di
fotocopie;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A
carico di PI 2 il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale, sfociato
in un giudizio nel frattempo divenuto definitivo.
. 2. Con
la presente istanza, l’Istituto istante chiede l’accesso agli atti in relazione
all’istruttoria per un’azione risarcitoria ex art. 52 LAVS. Come esposto in
entrata, il procuratore pubblico ha dato il proprio consenso, mentre che PI 2
acconsente all’accesso agli atti ma si oppone all’estrazione di fotocopie.
3. Giusta
l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il
previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale
federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità
dell’ispezione”.
. 4. Nel
presente caso, è certamente dato un interesse giuridico legittimo ai sensi
dell’art. 27 CPP, come già ammesso in precedenti casi (decisione 15.12.2005,
inc. __________).
5. L’istanza
è accolta. L’Istituto istante potrà esaminare gli atti dell’incarto presso il
TPC: potrà estrarre copie solo dei verbali di __________ __________ e __________
__________ o di PI 2, richiamato a loro carico il segreto d’ufficio.
6. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese, con riferimento all’art. 32 LPGA.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
-;
- ();
-.
terzi
implicati
1. PI 1
Considerandi
2.
PI 2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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