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Decisione

60.2006.203

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danni materiali. torto morale

21 dicembre 2006Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

a. Dal

1991 la società __________ SA – nel frattempo sciolta in seguito a fallimento e

radiata d’ufficio dal Registro di commercio –, tramite il suo programmatore __________

__________ e sotto la direzione di __________ __________, ha dato avvio allo

sviluppo di un software chiamato prima __________ e poi __________, consistente

in un sistema di controllo accessi e rilevamento presenze basato su tecnologia

biometrica, destinato al controllo elettronico mediante impronte digitali di

porte d’entrata di banche e altri luoghi che necessitano di protezione. Il

programma è stato sviluppato dapprima nella versione “standard normale”

ed in seguito nella versione “standard __________”, finalizzata al collegamento

con i sistemi di controllo accesso della ditta __________ (denuncia/querela

penale 2/6.6.1995, p. 4). In data 10.5.1994, il marchio “__________” è stato

depositato presso l’Ufficio federale della proprietà intellettuale (UFPI).

A

mente di __________ SA, alcune società facenti capo a IS 1 e __________ __________,

segnatamente __________, __________ e __________ (quest’ultima azionista in ragione

del 30% di __________ SA), avrebbero in seguito modificato e commercializzato

il citato sistema __________, denominandolo __________, __________ e __________

e installandolo in diverse banche e istituti in __________, __________ e __________.

Da

qui l’esposto di denuncia/querela 2/6.6.1995, che ha dato avvio all'inchiesta

penale denominata __________ (__________).

b. Le

informazioni preliminari sono state particolarmente laboriose: oltre alle

numerose audizioni, hanno comportato l’acquisizione di una notevole mole di

documentazione e di accertamenti tecnici. Domande di assistenza giudiziaria

sono state eseguite a __________ (AI 13), a __________ (AI 28), a __________

(AI 29), a __________ (AI 43) ed a __________ (AI 44).

c. Su

ordine dell’allora competente procuratore pubblico Maria Galliani, IS 1 è stato

arrestato a __________ il 3.10.1998, quindi trasportato in Ticino ed associato

alle carceri pretoriali di __________ (AI 71), con l’accusa di violazione della

legge federale sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini e della

legge federale contro la concorrenza sleale, di truffa e, subordinatamente, di

appropriazione indebita (AI 72).

L’ordine

di scarcerazione è invece datato 8.10.1998 (AI 86).

d. Seguono

altri interrogatori e verbali di confronto. In data 5.10.1998 l’allora

competente magistrato inquirente ha indirizzato alle banche ticinesi un ordine

di perquisizione e sequestro di tutte le relazioni intestate o comunque facenti

capo all’accusato (AI 77). Il rapporto d’inchiesta preliminare di polizia

giudiziaria è invece datato 6.1.1999 (AI 121).

Il

26.11.2001, il procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti – subentrato

nell’inchiesta – ha poi esteso l’accusa per titolo di delitto contro la legge

federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (AI

180).

e. Con

decreto 21.1.2002 ha quindi posto IS 1 in stato di accusa dinanzi all’allora

competente Corte delle assise correzionali di __________ e proposto la sua

condanna alla pena di sessanta giorni di detenzione sospesa condizionalmente

per un periodo di prova di due anni, alla multa di CHF 5'000.--, al pagamento

in favore dello Stato di un risarcimento equivalente (in solido con __________ __________)

di CHF 40'063.50 ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, siccome

prevenuto colpevole di truffa, concorrenza sleale, violazione del diritto

d’autore e violazione del diritto al marchio (DAC __________).

f. Con

scritto 31.1.2002 l’accusato ha interposto formale opposizione al predetto

decreto.

L’allora

giudice della Pretura penale Marco Ambrosini – a cui l’incarto era stato nel

frattempo trasmesso per competenza –, con ordinanza 7.2.2005 ha formalmente

riunito i procedimenti a carico di IS 1 e __________ __________. Con sentenza

15.6.2005 ha infine prosciolto entrambi gli accusati da tutte le imputazioni

(inc. __________).

g. Con

l’istanza in esame – fondata sugli art. 317 ss. CPP – IS 1, che protesta le

ripetibili, chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia

condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al

procedimento penale, l’importo complessivo di CHF 33'678.20, di cui CHF

27'181.20 per spese di patrocinio, CHF 2'928.50 per danni materiali e CHF

1'000.-- per torto morale.

L’istante

evidenzia in particolare la complessità della fattispecie e le difficoltà inerenti

la sua ricostruzione nella massa di documentazione, nonché la scelta del procuratore

pubblico di non permettere alla difesa di assistere a grande parte degli atti

istruttori e di non procedere al deposito atti. Sottolinea poi la durata

dell’inchiesta, caratterizzata da lunghe fasi di stallo e la spropositata domanda

di risarcimento della parte civile, di complessivi CHF 3'377'020.-- (istanza

7.6.2006, p. 3). Delle ulteriori motivazioni si dirà, laddove necessario, in

corso di motivazione.

in

diritto

1. 1.1.

Giusta

l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte

delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni

accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma della

rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e

della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI /

K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n.

1 ss.; G. PIQUEREZ, Tarité de procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea

2006, n. 1556 ss.).

L'indennità

prevista dall'art. 317 CPP consiste nel risarcimento pieno (“rifusione”)

delle spese di patrocinio legale oggettivamente necessarie e dei danni

materiali, nonché nella “riparazione” del torto morale, la cui

determinazione é lasciata al potere d'apprezzamento del giudice. Per la

definizione dell'ammontare, delle modalità e dell'estensione dell'indennità si

applicano le norme cantonali e, a titolo di diritto cantonale suppletivo, le

regole generali degli art. 42 ss. CO (R. HAUSER / E.

SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7; N. OBERHOLZER, Grundzüge des

Strafprozessrechts, Berna 1994, p. 593).

1.2.

L'onere della prova incombe all'istante, motivo per cui la sua

richiesta di risarcimento deve essere fondata su fatti precisi e deve essere documentata

(decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 113 IV 93 e 107 IV 155; G.

PIQUEREZ, op. cit., n. 1559; N. OBERHOLZER, op. cit., p. 593; rapporto n. 3163,

p. 96 ad art. 317 e note riassuntive della seduta del 20.7.1988 della

Commissione speciale per la revisione del CPP, p. 9 ss.), e ciò malgrado la

responsabilità dello Stato sia di natura causale. Del resto, appositamente per

permettergli di raccogliere la documentazione e gli elementi necessari alla

corretta quantificazione della pretesa, la legge prevede che l'istanza debba

essere introdotta entro un anno (N. SALVIONI, Codice di procedura penale

annotato, Locarno 1999, ad art. 320 CPP, p. 508).

1.3.

Giusta

l’art. 320 cpv. 1 CPP, la domanda di indennità deve essere presentata entro un

anno dall’abbandono del procedimento, rispettivamente dalla sentenza di

assoluzione.

Il

procedimento penale promosso a carico di IS 1 si è concluso con sentenza

15.6.2005 del giudice della Pretura penale. La tempestività dell’istanza in

esame, introdotta il 7.6.2006, è pertanto pacifica.

Considerandi

2.

Rifusione

delle spese di patrocinio

2.1

Nello

stabilire l'importo delle spese di patrocinio legale da risarcire, questa

Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa

dell'Ordine degli avvocati (TOA) – così come voluto dal legislatore per evitare

abusi (cfr. note riassuntive della seduta del 20.7.1988 della Commissione

speciale per la revisione del CPP, p. 10) – analogamente a quanto previsto

dalla legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (art. 25 ss.

Lag, in vigore dal 31.7.2002) nella retribuzione del difensore d'ufficio

dell'accusato al beneficio del gratuito patrocinio, applicando quindi i parametri

giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione e dal giudice

dell’istruzione e dell’arresto.

Giusta

l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre,

per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari,

l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in

ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA. Pertanto, con

riserva per procedimenti ed altri atti particolarmente impegnativi (art. 41

TOA), CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e

federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i

processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i

processi davanti alla Corte delle assise criminali. Entro tali limiti,

l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA,

cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della

pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il

tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle

parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità (DTF 122 I 1, cons. 3a con

numerosi riferimenti).

Il

Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della

complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF

200.

-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo. Nel

riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari

corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato,

applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a

carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del

patrocinatore. In questo senso si tiene conto della complessità e

dell'importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della

responsabilità, dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché

della prevedibilità dell'esito del procedimento. In altre parole l'onorario a tempo

va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto

penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le

particolarità del caso.

2.2

L’istante

postula una parziale rifusione delle note professionali 19.2.2001, 1.7.2004 e

28.12.2005

dello studio legale __________, per complessivi CHF 27'181.20 [di

cui CHF 23'000.-- di onorario (92 ore a CHF 250.--/ora), CHF 750.-- per lavori

di traduzione (5 ore a CHF 150.--/ora), CHF 1'929.20 di spese e CHF 1'502.-- di

esborsi (istanza 7.6.2006, p. 5-6)].

Il

procedimento in esame è stato particolarmente impegnativo, perlomeno da un

punto di vista fattuale. Come osservato dall’istante, la complessità della

fattispecie ed i necessari approfondimenti di un settore assai tecnico, a cui

vanno ad aggiungersi le continue interruzioni dell’inchiesta, hanno comportato

un importante dispendio di tempo. Ciò premesso, l’onorario corrispondente ad

una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato non può essere semplicemente

limitato a CHF 6'000.-- (art. 33 e 37 TOA), giacché tale compenso risulterebbe manifestamente

inadeguato sotto un profilo meramente orario; in concreto, sono dati i

presupposti di applicazione dell’art. 41 TOA.

2.3

Ricordato

che determinante non è tanto l'impiego temporale effettivo del caso concreto,

quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo

la normale esperienza, nell'esecuzione di un mandato di complessità analoga

(cfr. REP. 1998 n. 126 nota 4), il dispendio orario esposto appare tuttavia –

nel suo insieme – oggettivamente eccessivo, non giustificato dalle concrete

necessità di difesa. Nell’esecuzione del mandato al legale spetta infatti

tenere conto di una certa proporzionalità (R. HAUSER / E. SCHWERI / K.

HARTMANN, op. cit., § 109 n. 5): esso ha diritto solo al

riconoscimento delle prestazioni risultanti da una conduzione ragionevole del

mandato, esclusi interventi non indispensabili o che esulano da un ambito

strettamente legale.

2.3.1

In

merito alla nota professionale 19.2.2001, relativa alle prestazioni dal

3.10.1998

al 25.4.2000 (doc. F), va anzitutto rilevato che i difensori di IS 1 hanno

partecipato ai verbali di interrogatorio di data 3.10.1998 (dalle ore 16.10

alle ore 17.20), di data 4.10.1998 (davanti al giudice dell’istruzione e

dell’arresto), di data 6.10.1998 (dalle ore 11.35 alle ore 12.00) e di data

8.10.1998

(dalle ore 9.30 alle ore 13.35 e dalle ore 17.35 alle ore 18.45), per

un totale – comprese le trasferte – di 10 ore. Per i necessari colloqui (anche

telefonici) con il cliente, 10 ore appaiono sicuramente proporzionate

nell’ottica degli atti istruttori in corso. Il colloquio di data 5.10.1998 con

la moglie viene invece ridotto a 30 minuti, ritenuto che le prestazioni

destinate a opere di sostegno morale o di aiuto sociale non rientrano tra le

spese di patrocinio oggettivamente necessarie per la difesa di un accusato

(cfr. DTF 109 Ia 111 consid. 3b). Per la stesura del reclamo al giudice

dell’istruzione e dell’arresto di data 7.12.1998 (di poche pagine, AI 111), a

giudizio di questa Camera appaiono pure sufficienti 30 minuti, mentre che per

la redazione degli ulteriori scritti viene ammessa un’ulteriore ora. Il tempo

destinato all’esame degli atti di data 26.11.1998 viene accertato in 45 minuti,

così come indicato. In margine e conseguentemente all’inchiesta __________ è

stato pure aperto un procedimento penale doganale (AI 17): le relative prestazioni

di assistenza non vengono tuttavia riconosciute, trattandosi di un procedimento

autonomo, disciplinato dalla legge federale sul diritto penale amministrativo

anche per quanto concerne un’eventuale indennità (art. 99 ss. DPA), ragione per

cui la competenza di questa Camera a statuire in merito è in ogni caso da

escludere (cfr., al proposito, decisione 17.6.2004, inc. __________).

Esaminato

l’incarto, viene conseguentemente ammesso un onorario pari a 23 ore (arrotondate)

a CHF 220.--/ora, come da prassi all’epoca del mandato, per complessivi CHF 5'060.--.

Le spese di CHF 562.-- e gli esborsi di CHF 800.-- vengono infine riconosciuti così

come postulati.

2.3.2

Quanto

alla nota professionale 1.7.2004, relativa alle prestazioni dal 21.2.2001 al

12.5.2004

(doc. G), appare invece adeguato un onorario pari a 23 ore

(arrotondate) a CHF 250.--/ora, per complessivi CHF 5'750.--.

Più

in dettaglio, per la redazione del ricorso 7.12.2004 inoltrato a questa Camera

appare sufficiente 1 ora (di poche pagine, AI 187), per la stesura del reclamo

30.1.2002

al giudice dell’istruzione e dell’arresto 2 ore (AI 194) e per la notifica

prove 22.4.2002 al Tribunale penale cantonale 3 ore. Non vengono invece ammesse

le prestazioni inerenti il ricorso presentato a questa Camera in data 30.1.2002

e successivamente stralciato dai ruoli, siccome divenuto privo di oggetto,

ritenuto che la questione relativa alla disgiunzione del procedimento, avvenuta

implicitamente in contestualità con le proposte contenute nel decerto di

accusa, non rientra nella competenza di questa Camera, ma in quella del giudice

dell’istruzione e dell’arresto, concernendo la fase istruttoria del

procedimento (inc. __________). A queste ore vanno aggiunti 50 minuti inerenti

gli scritti al cliente (come esposto), 145 minuti inerenti gli scritti al

Ministero pubblico (come esposto) e 20 minuti inerenti gli scritti al Tribunale

penale cantonale di data 28.3.2002 e 21.5.2002. Per i necessari colloqui (anche

telefonici) con il cliente appaiono adeguate 4 ore, per quelli con i parenti 30

minuti. I colloqui telefonici con il procuratore pubblico sono riconosciuti in

30.

minuti, quelli con il giudice dell’istruzione e dell’arresto in 10 minuti. Viene

infine ammesso un dispendio di 3 ore (come esposto) inerente l’interrogatorio

di data 4.7.2001 e di 5 ore (come esposto) inerente l’esame documentazione di data

10.4.2002

Le

spese ammontano a CHF 642.40, dedotte quelle dipendenti dal ricorso 30.1.2002 a

questa Camera, e gli esborsi a CHF 602.--, dedotte la tassa di giustizia e le

spese inerenti il medesimo ricorso.

2.3.3

In

merito alla nota professionale 28.12.2005, relativa alle prestazioni dal

17.3.2004

al 28.12.2005, l’onorario esposto, pari a 30 ore a CHF 250.--/ora,

per complessivi CHF 7'500.--, è certamente conforme al criterio della regolare,

ordinata e ragionevole conduzione del mandato. Basti al proposito ricordare i

numerosi colloqui (anche telefonici) con il cliente che si sono resi necessari in

vista della preparazione del dibattimento, l’esame del voluminoso incarto, nonché

il dibattimento presso la Pretura penale di Bellinzona (che, apertosi alle ore

9.

, è stato riaperto per la lettura del dispositivo alle ore 15.00).

Vengono

inoltre riconosciuti, così come indicati dall’istante, l’onorario di CHF 750.--

inerente le prestazioni di traduzione di data 2.6.2005 e 14.6.2005 (5 ore a CHF

150.

--/ora) e le spese di CHF 656.20.

2.4

Riepilogando,

a IS 1 va rifuso – a titolo di spese legali – l’importo complessivo di CHF 22'322.60,

di cui CHF 18'310.-- di onorario, CHF 1'860.60 di spese, CHF 1'402.-- di esborsi

e CHF 750.-- per traduzioni.

3.

Risarcimento

dei danni materiali

3.1

Secondo

la giurisprudenza sviluppata da questa Camera nell'interpretazione delle norme

precedentemente in vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da

risarcire, era stato inizialmente affermato che “tali sono e non possono

essere altri che quelli della perdita di guadagno e di occupazione” (REP.

1925.

p. 312), per poi successivamente confermare l'estensione interpretativa

del danno pecuniario al “danno patrimoniale, materiale” e cioè del

lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto (REP. 1985 p.

406.

e 1988 p. 422), che l'istante deve fondare su fatti precisi e documentati

(DTF 113 IV 93 e 107 IV 155). Questa interpretazione si applica evidentemente

anche alle nuove norme in vigore dal 1.1.1996. La perdita di guadagno non

concerne quindi unicamente il mancato guadagno durante il periodo della

detenzione o quello derivante dalla rottura del contratto di lavoro a seguito

dell'arresto, bensì anche tutti gli altri danni posteriori alla detenzione, a

condizione che venga stabilito un nesso di causalità adeguata tra la detenzione

o il procedimento penale ed il danno invocato. L'accusato deve quindi

dimostrare che il danno subito é la conseguenza diretta dell'accusa o della

detenzione (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 1 ss.; G.

PIQUEREZ, Traité de procédure pénale bernoise et jurassienne, Neuchâtel, 1984,

no. 742 ss.).

Per

la valutazione e l'estensione del danno sono applicabili, quale diritto

suppletivo, gli art. 42 ss. CO (R. HAUSER / E. SCHWERI

/ K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7; N. OBERHOLZER, op. cit., p. 593; R.

WALLIMAN BAUR, Diss. ZH 1998, Entschädigung und Genugtuung durch den Staat an

unschuldig Verfolgte im ordentlichen zürcherischen Untersuchungsverfahren, n.

2, p. 89).

3.2

L’istante

postula al proposito la rifusione dell’importo di CHF 2'928.50, corrispondente

ai costi di tre trasferte __________ – __________ (riconducibili agli interrogatori

di data 23.10.1998, 27.11.1998 e 4.7.2001) e di una trasferta __________ (dove

nel frattempo ha trasferito il proprio domicilio) – __________, oltre alle

spese di alloggio (due notti d’albergo), riconducibili al dibattimento dinanzi

alla Pretura penale di data 15.6.2005.

È

anzitutto pacifica l’esistenza di un nesso di causalità naturale ed adeguato

tra il procedimento penale e le citate pretese (cfr., al

proposito, decisione TF 23.2.2004 in re F. B., inc.1P.602/2003). Occorre poi

evidenziare che l’istante non chiede il rimborso delle spese effettivamente

sostenute, bensì di due biglietti ferroviari di seconda

classe __________ [pari a CHF 134.-- l’uno (doc. O)], di

un biglietto aereo __________ [pari a CHF 125.--, dunque più vantaggioso

rispetto a quello ferroviario (doc. L)], di una carta giornaliera [pari a CHF

52.

-- (doc. M)], di un biglietto aereo in classe “economica” __________ [pari a

CHF 2'283.50 (doc. N)] e di due notti d’albergo [pari a CHF 450.-- (doc. P),

ridotte tuttavia a CHF 200.--], conformemente al principio secondo cui il

danneggiato è tenuto a ridurre il proprio nocumento (art. 44 CO).

L’importo

di CHF 2'928.50 rivendicato a titolo di risarcimento dei danni materiali è

pertanto ammesso così come esposto.

4.

Riparazione

del torto morale

4.1

L'indennità prevista dall'art. 317 CPP si estende, come detto, anche

al danno morale patito dall'accusato prosciolto. La determinazione dell'ammontare

dell'indennità é lasciata al potere d'apprezzamento del giudice (cfr. rapporto

della Commissione speciale per l'esame del CPP dell'8.11.1994, p. 96 ad art.

317.

nel quale si parla di "equa indennità"; note riassuntive

della seduta del 9.7.1993 della Commissione speciale per la revisione del CPP,

p. 15 ss.) ed é stabilita in funzione della gravità della lesione alla

personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113

Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7). L’art. 49 CO prevede che un'indennità è concessa nel caso in cui la

gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata

riparata in altro modo. È necessario tenere conto delle circostanze del caso

concreto, in particolare del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica

o alla reputazione dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di

persone venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e

professionale dell'accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125

III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446).

La

privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione della

personalità dell'accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto

all'indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (DTF 113 Ia

177.

e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229). Secondo dottrina e giurisprudenza, in

caso di detenzione ingiustificata, il torto morale dev'essere fissato secondo

il cosiddetto “metodo bifasico” (HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral,

Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH, Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten

Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998, p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5).

Nella

prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto, della

durata della detenzione. Questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo,

di riconoscere in genere un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata

di detenzione (REP. 1998 n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti). Tale regola

è stata ancora di recente confermata dal Tribunale federale, che l'ha ritenuta

conforme ai dettami costituzionali (decisione TF 1P.580/2002 del 14.4.2003).

Invero, la Camera d'accusa del Tribunale federale considera di regola adeguato

riconoscere un'indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di

privazione della libertà più brevi e nella misura in cui non sussistano

particolari motivi che ne giustifichino un aumento o una diminuzione (decisioni

TF 8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza alla

quale, sia notato di transenna, anche questa Camera si è adeguata (decisione

25.4.2002

in re S.R., inc. 60.2001.111).

Nella

seconda fase l'importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o verso

l'alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei vari

fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali conseguenze

fisiche o psichiche per l'accusato. Benché il denaro possa apparire inadeguato

a compensare le frustrazioni inevitabilmente legate alla carcerazione,

l'indennità per torto morale non deve neppure essere puramente simbolica.

4.2

L’istante

postula il versamento di CHF 1'000.-- per torto morale ed ingiusta carcerazione,

sottolineando in particolare le circostanze in cui si è svolto l’arresto (“sotto

gli occhi esterrefatti della sua famiglia”) e le difficoltà createsi sul

posto di lavoro, a dipendenza della sua posizione di responsabilità (istanza

7.6

, p. 4).

In

concreto, IS 1 è stato arrestato a __________ il 3.10.1998,

quindi trasportato in Ticino ed associato alle carceri pretoriali di Bellinzona

(AI 71). Il giorno seguente, il suo arresto è confermato dall’allora giudice dell’istruzione e dell’arresto Ivano Ranzanici, considerata l’esistenza di gravi e concreti indizi di

colpevolezza e preminenti motivi di interesse pubblico, segnatamente i bisogni

dell’istruzione (AI 73). È stato infine scarcerato l’8.10.1998 (AI 86).

Ciò

posto ed in applicazione della prassi in materia, per i giorni di detenzione

preventiva ingiustamente sofferta va senz’altro riconosciuto l’importo di CHF

1'000.--, così come domandato.

5.

L’istante postula infine la rifusione delle ripetibili di questa

sede.

Nella

commisurazione dell’onorario inerente le prestazioni dipendenti dall’istanza di

indennità, questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di moderazione

per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio legale, tiene

in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame (“Erfolgsprinzip”).

In

concreto, la stesura dell’istanza in esame non presentava dal profilo giuridico

e fattuale difficoltà particolari; l’onere lavorativo può del resto essere

considerato limitato dal momento che il patrocinatore già conosceva la

fattispecie.

Preso

atto del parziale accoglimento della domanda, a giudizio di questa Camera appare

congruo riconoscere un importo di CHF 1'000.--, comprendente onorario e spese.

6.

In

conclusione, l’indennità dovuta a IS 1 ammonta a CHF 27'251.10, di cui CHF 22'322.60

per spese di patrocinio, CHF 2'928.50 per danni

materiali, CHF 1'000.-- per torto morale e CHF 1'000.-- per indennità

dipendente dal presente procedimento. Interessi di mora non sono pretesi.

7.

La

procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 vCPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è parzialmente accolta.

Di

conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in

relazione al giudizio 15.6.2005 dell’allora giudice della Pretura penale Marco Ambrosini

(inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________ __________, a

titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 27'251.10.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

per conoscenza:

terzi

implicati

PI 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il vicepresidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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