60.2006.203
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danni materiali. torto morale
21 dicembre 2006Italiano22 min
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Numero d'incarto:
60.2006.203
Data decisione, Autorità:
21.12.2006, CRP
Titolo:
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danni materiali. torto morale
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2006.203
Lugano
21 dicembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Raffaele Guffi, vicepresidente,
Matteo Cassina,
Andrea Pedroli (in sostituzione di Mauro Mini e Ivano Ranzanici, esclusisi)
segretario:
Rocco Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sull’istanza 7.6.2006 presentata da
IS 1 ,
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento
penale sfociato nel giudizio 15.6.2005 dell’allora giudice della Pretura
penale Marco Ambrosini (inc. __________), un’indennità a’ sensi dell’art. 317
CPP;
premesso che in data 13.6.2006 il coaccusato __________ __________
ha pure presentato istanza di indennità per ingiusto procedimento, che questa
Camera ha parzialmente accolto con decisione 21.12.2006 (inc. __________);
richiamato lo scritto 12/13.6.2006 del procuratore pubblico Giovan
Maria Tattarletti, che comunica di non avere particolari osservazioni da formulare
in merito alle spese di viaggio e all’indennità per ingiusta carcerazione,
rimettendosi al giudizio di questa Camera riguardo alla rifusione delle spese
di patrocinio;
preso atto dello scritto 20.6.2006 di IS 1, con il quale precisa che
la nota d’onorario è completa di dettaglio;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. Dal
1991 la società __________ SA – nel frattempo sciolta in seguito a fallimento e
radiata d’ufficio dal Registro di commercio –, tramite il suo programmatore __________
__________ e sotto la direzione di __________ __________, ha dato avvio allo
sviluppo di un software chiamato prima __________ e poi __________, consistente
in un sistema di controllo accessi e rilevamento presenze basato su tecnologia
biometrica, destinato al controllo elettronico mediante impronte digitali di
porte d’entrata di banche e altri luoghi che necessitano di protezione. Il
programma è stato sviluppato dapprima nella versione “standard normale”
ed in seguito nella versione “standard __________”, finalizzata al collegamento
con i sistemi di controllo accesso della ditta __________ (denuncia/querela
penale 2/6.6.1995, p. 4). In data 10.5.1994, il marchio “__________” è stato
depositato presso l’Ufficio federale della proprietà intellettuale (UFPI).
A
mente di __________ SA, alcune società facenti capo a IS 1 e __________ __________,
segnatamente __________, __________ e __________ (quest’ultima azionista in ragione
del 30% di __________ SA), avrebbero in seguito modificato e commercializzato
il citato sistema __________, denominandolo __________, __________ e __________
e installandolo in diverse banche e istituti in __________, __________ e __________.
Da
qui l’esposto di denuncia/querela 2/6.6.1995, che ha dato avvio all'inchiesta
penale denominata __________ (__________).
b. Le
informazioni preliminari sono state particolarmente laboriose: oltre alle
numerose audizioni, hanno comportato l’acquisizione di una notevole mole di
documentazione e di accertamenti tecnici. Domande di assistenza giudiziaria
sono state eseguite a __________ (AI 13), a __________ (AI 28), a __________
(AI 29), a __________ (AI 43) ed a __________ (AI 44).
c. Su
ordine dell’allora competente procuratore pubblico Maria Galliani, IS 1 è stato
arrestato a __________ il 3.10.1998, quindi trasportato in Ticino ed associato
alle carceri pretoriali di __________ (AI 71), con l’accusa di violazione della
legge federale sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini e della
legge federale contro la concorrenza sleale, di truffa e, subordinatamente, di
appropriazione indebita (AI 72).
L’ordine
di scarcerazione è invece datato 8.10.1998 (AI 86).
d. Seguono
altri interrogatori e verbali di confronto. In data 5.10.1998 l’allora
competente magistrato inquirente ha indirizzato alle banche ticinesi un ordine
di perquisizione e sequestro di tutte le relazioni intestate o comunque facenti
capo all’accusato (AI 77). Il rapporto d’inchiesta preliminare di polizia
giudiziaria è invece datato 6.1.1999 (AI 121).
Il
26.11.2001, il procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti – subentrato
nell’inchiesta – ha poi esteso l’accusa per titolo di delitto contro la legge
federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (AI
180).
e. Con
decreto 21.1.2002 ha quindi posto IS 1 in stato di accusa dinanzi all’allora
competente Corte delle assise correzionali di __________ e proposto la sua
condanna alla pena di sessanta giorni di detenzione sospesa condizionalmente
per un periodo di prova di due anni, alla multa di CHF 5'000.--, al pagamento
in favore dello Stato di un risarcimento equivalente (in solido con __________ __________)
di CHF 40'063.50 ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, siccome
prevenuto colpevole di truffa, concorrenza sleale, violazione del diritto
d’autore e violazione del diritto al marchio (DAC __________).
f. Con
scritto 31.1.2002 l’accusato ha interposto formale opposizione al predetto
decreto.
L’allora
giudice della Pretura penale Marco Ambrosini – a cui l’incarto era stato nel
frattempo trasmesso per competenza –, con ordinanza 7.2.2005 ha formalmente
riunito i procedimenti a carico di IS 1 e __________ __________. Con sentenza
15.6.2005 ha infine prosciolto entrambi gli accusati da tutte le imputazioni
(inc. __________).
g. Con
l’istanza in esame – fondata sugli art. 317 ss. CPP – IS 1, che protesta le
ripetibili, chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia
condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al
procedimento penale, l’importo complessivo di CHF 33'678.20, di cui CHF
27'181.20 per spese di patrocinio, CHF 2'928.50 per danni materiali e CHF
1'000.-- per torto morale.
L’istante
evidenzia in particolare la complessità della fattispecie e le difficoltà inerenti
la sua ricostruzione nella massa di documentazione, nonché la scelta del procuratore
pubblico di non permettere alla difesa di assistere a grande parte degli atti
istruttori e di non procedere al deposito atti. Sottolinea poi la durata
dell’inchiesta, caratterizzata da lunghe fasi di stallo e la spropositata domanda
di risarcimento della parte civile, di complessivi CHF 3'377'020.-- (istanza
7.6.2006, p. 3). Delle ulteriori motivazioni si dirà, laddove necessario, in
corso di motivazione.
in
diritto
1. 1.1.
Giusta
l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte
delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni
accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma della
rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e
della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI /
K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n.
1 ss.; G. PIQUEREZ, Tarité de procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea
2006, n. 1556 ss.).
L'indennità
prevista dall'art. 317 CPP consiste nel risarcimento pieno (“rifusione”)
delle spese di patrocinio legale oggettivamente necessarie e dei danni
materiali, nonché nella “riparazione” del torto morale, la cui
determinazione é lasciata al potere d'apprezzamento del giudice. Per la
definizione dell'ammontare, delle modalità e dell'estensione dell'indennità si
applicano le norme cantonali e, a titolo di diritto cantonale suppletivo, le
regole generali degli art. 42 ss. CO (R. HAUSER / E.
SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7; N. OBERHOLZER, Grundzüge des
Strafprozessrechts, Berna 1994, p. 593).
1.2.
L'onere della prova incombe all'istante, motivo per cui la sua
richiesta di risarcimento deve essere fondata su fatti precisi e deve essere documentata
(decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 113 IV 93 e 107 IV 155; G.
PIQUEREZ, op. cit., n. 1559; N. OBERHOLZER, op. cit., p. 593; rapporto n. 3163,
p. 96 ad art. 317 e note riassuntive della seduta del 20.7.1988 della
Commissione speciale per la revisione del CPP, p. 9 ss.), e ciò malgrado la
responsabilità dello Stato sia di natura causale. Del resto, appositamente per
permettergli di raccogliere la documentazione e gli elementi necessari alla
corretta quantificazione della pretesa, la legge prevede che l'istanza debba
essere introdotta entro un anno (N. SALVIONI, Codice di procedura penale
annotato, Locarno 1999, ad art. 320 CPP, p. 508).
1.3.
Giusta
l’art. 320 cpv. 1 CPP, la domanda di indennità deve essere presentata entro un
anno dall’abbandono del procedimento, rispettivamente dalla sentenza di
assoluzione.
Il
procedimento penale promosso a carico di IS 1 si è concluso con sentenza
15.6.2005 del giudice della Pretura penale. La tempestività dell’istanza in
esame, introdotta il 7.6.2006, è pertanto pacifica.
Considerandi
2.
Rifusione
delle spese di patrocinio
2.1
Nello
stabilire l'importo delle spese di patrocinio legale da risarcire, questa
Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa
dell'Ordine degli avvocati (TOA) – così come voluto dal legislatore per evitare
abusi (cfr. note riassuntive della seduta del 20.7.1988 della Commissione
speciale per la revisione del CPP, p. 10) – analogamente a quanto previsto
dalla legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (art. 25 ss.
Lag, in vigore dal 31.7.2002) nella retribuzione del difensore d'ufficio
dell'accusato al beneficio del gratuito patrocinio, applicando quindi i parametri
giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione e dal giudice
dell’istruzione e dell’arresto.
Giusta
l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre,
per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari,
l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in
ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA. Pertanto, con
riserva per procedimenti ed altri atti particolarmente impegnativi (art. 41
TOA), CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e
federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i
processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i
processi davanti alla Corte delle assise criminali. Entro tali limiti,
l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA,
cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della
pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il
tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle
parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità (DTF 122 I 1, cons. 3a con
numerosi riferimenti).
Il
Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della
complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF
200.
-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo. Nel
riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari
corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato,
applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a
carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del
patrocinatore. In questo senso si tiene conto della complessità e
dell'importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della
responsabilità, dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché
della prevedibilità dell'esito del procedimento. In altre parole l'onorario a tempo
va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto
penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le
particolarità del caso.
2.2
L’istante
postula una parziale rifusione delle note professionali 19.2.2001, 1.7.2004 e
28.12.2005
dello studio legale __________, per complessivi CHF 27'181.20 [di
cui CHF 23'000.-- di onorario (92 ore a CHF 250.--/ora), CHF 750.-- per lavori
di traduzione (5 ore a CHF 150.--/ora), CHF 1'929.20 di spese e CHF 1'502.-- di
esborsi (istanza 7.6.2006, p. 5-6)].
Il
procedimento in esame è stato particolarmente impegnativo, perlomeno da un
punto di vista fattuale. Come osservato dall’istante, la complessità della
fattispecie ed i necessari approfondimenti di un settore assai tecnico, a cui
vanno ad aggiungersi le continue interruzioni dell’inchiesta, hanno comportato
un importante dispendio di tempo. Ciò premesso, l’onorario corrispondente ad
una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato non può essere semplicemente
limitato a CHF 6'000.-- (art. 33 e 37 TOA), giacché tale compenso risulterebbe manifestamente
inadeguato sotto un profilo meramente orario; in concreto, sono dati i
presupposti di applicazione dell’art. 41 TOA.
2.3
Ricordato
che determinante non è tanto l'impiego temporale effettivo del caso concreto,
quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo
la normale esperienza, nell'esecuzione di un mandato di complessità analoga
(cfr. REP. 1998 n. 126 nota 4), il dispendio orario esposto appare tuttavia –
nel suo insieme – oggettivamente eccessivo, non giustificato dalle concrete
necessità di difesa. Nell’esecuzione del mandato al legale spetta infatti
tenere conto di una certa proporzionalità (R. HAUSER / E. SCHWERI / K.
HARTMANN, op. cit., § 109 n. 5): esso ha diritto solo al
riconoscimento delle prestazioni risultanti da una conduzione ragionevole del
mandato, esclusi interventi non indispensabili o che esulano da un ambito
strettamente legale.
2.3.1
In
merito alla nota professionale 19.2.2001, relativa alle prestazioni dal
3.10.1998
al 25.4.2000 (doc. F), va anzitutto rilevato che i difensori di IS 1 hanno
partecipato ai verbali di interrogatorio di data 3.10.1998 (dalle ore 16.10
alle ore 17.20), di data 4.10.1998 (davanti al giudice dell’istruzione e
dell’arresto), di data 6.10.1998 (dalle ore 11.35 alle ore 12.00) e di data
8.10.1998
(dalle ore 9.30 alle ore 13.35 e dalle ore 17.35 alle ore 18.45), per
un totale – comprese le trasferte – di 10 ore. Per i necessari colloqui (anche
telefonici) con il cliente, 10 ore appaiono sicuramente proporzionate
nell’ottica degli atti istruttori in corso. Il colloquio di data 5.10.1998 con
la moglie viene invece ridotto a 30 minuti, ritenuto che le prestazioni
destinate a opere di sostegno morale o di aiuto sociale non rientrano tra le
spese di patrocinio oggettivamente necessarie per la difesa di un accusato
(cfr. DTF 109 Ia 111 consid. 3b). Per la stesura del reclamo al giudice
dell’istruzione e dell’arresto di data 7.12.1998 (di poche pagine, AI 111), a
giudizio di questa Camera appaiono pure sufficienti 30 minuti, mentre che per
la redazione degli ulteriori scritti viene ammessa un’ulteriore ora. Il tempo
destinato all’esame degli atti di data 26.11.1998 viene accertato in 45 minuti,
così come indicato. In margine e conseguentemente all’inchiesta __________ è
stato pure aperto un procedimento penale doganale (AI 17): le relative prestazioni
di assistenza non vengono tuttavia riconosciute, trattandosi di un procedimento
autonomo, disciplinato dalla legge federale sul diritto penale amministrativo
anche per quanto concerne un’eventuale indennità (art. 99 ss. DPA), ragione per
cui la competenza di questa Camera a statuire in merito è in ogni caso da
escludere (cfr., al proposito, decisione 17.6.2004, inc. __________).
Esaminato
l’incarto, viene conseguentemente ammesso un onorario pari a 23 ore (arrotondate)
a CHF 220.--/ora, come da prassi all’epoca del mandato, per complessivi CHF 5'060.--.
Le spese di CHF 562.-- e gli esborsi di CHF 800.-- vengono infine riconosciuti così
come postulati.
2.3.2
Quanto
alla nota professionale 1.7.2004, relativa alle prestazioni dal 21.2.2001 al
12.5.2004
(doc. G), appare invece adeguato un onorario pari a 23 ore
(arrotondate) a CHF 250.--/ora, per complessivi CHF 5'750.--.
Più
in dettaglio, per la redazione del ricorso 7.12.2004 inoltrato a questa Camera
appare sufficiente 1 ora (di poche pagine, AI 187), per la stesura del reclamo
30.1.2002
al giudice dell’istruzione e dell’arresto 2 ore (AI 194) e per la notifica
prove 22.4.2002 al Tribunale penale cantonale 3 ore. Non vengono invece ammesse
le prestazioni inerenti il ricorso presentato a questa Camera in data 30.1.2002
e successivamente stralciato dai ruoli, siccome divenuto privo di oggetto,
ritenuto che la questione relativa alla disgiunzione del procedimento, avvenuta
implicitamente in contestualità con le proposte contenute nel decerto di
accusa, non rientra nella competenza di questa Camera, ma in quella del giudice
dell’istruzione e dell’arresto, concernendo la fase istruttoria del
procedimento (inc. __________). A queste ore vanno aggiunti 50 minuti inerenti
gli scritti al cliente (come esposto), 145 minuti inerenti gli scritti al
Ministero pubblico (come esposto) e 20 minuti inerenti gli scritti al Tribunale
penale cantonale di data 28.3.2002 e 21.5.2002. Per i necessari colloqui (anche
telefonici) con il cliente appaiono adeguate 4 ore, per quelli con i parenti 30
minuti. I colloqui telefonici con il procuratore pubblico sono riconosciuti in
30.
minuti, quelli con il giudice dell’istruzione e dell’arresto in 10 minuti. Viene
infine ammesso un dispendio di 3 ore (come esposto) inerente l’interrogatorio
di data 4.7.2001 e di 5 ore (come esposto) inerente l’esame documentazione di data
10.4.2002
Le
spese ammontano a CHF 642.40, dedotte quelle dipendenti dal ricorso 30.1.2002 a
questa Camera, e gli esborsi a CHF 602.--, dedotte la tassa di giustizia e le
spese inerenti il medesimo ricorso.
2.3.3
In
merito alla nota professionale 28.12.2005, relativa alle prestazioni dal
17.3.2004
al 28.12.2005, l’onorario esposto, pari a 30 ore a CHF 250.--/ora,
per complessivi CHF 7'500.--, è certamente conforme al criterio della regolare,
ordinata e ragionevole conduzione del mandato. Basti al proposito ricordare i
numerosi colloqui (anche telefonici) con il cliente che si sono resi necessari in
vista della preparazione del dibattimento, l’esame del voluminoso incarto, nonché
il dibattimento presso la Pretura penale di Bellinzona (che, apertosi alle ore
9.
, è stato riaperto per la lettura del dispositivo alle ore 15.00).
Vengono
inoltre riconosciuti, così come indicati dall’istante, l’onorario di CHF 750.--
inerente le prestazioni di traduzione di data 2.6.2005 e 14.6.2005 (5 ore a CHF
150.
--/ora) e le spese di CHF 656.20.
2.4
Riepilogando,
a IS 1 va rifuso – a titolo di spese legali – l’importo complessivo di CHF 22'322.60,
di cui CHF 18'310.-- di onorario, CHF 1'860.60 di spese, CHF 1'402.-- di esborsi
e CHF 750.-- per traduzioni.
3.
Risarcimento
dei danni materiali
3.1
Secondo
la giurisprudenza sviluppata da questa Camera nell'interpretazione delle norme
precedentemente in vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da
risarcire, era stato inizialmente affermato che “tali sono e non possono
essere altri che quelli della perdita di guadagno e di occupazione” (REP.
1925.
p. 312), per poi successivamente confermare l'estensione interpretativa
del danno pecuniario al “danno patrimoniale, materiale” e cioè del
lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto (REP. 1985 p.
406.
e 1988 p. 422), che l'istante deve fondare su fatti precisi e documentati
(DTF 113 IV 93 e 107 IV 155). Questa interpretazione si applica evidentemente
anche alle nuove norme in vigore dal 1.1.1996. La perdita di guadagno non
concerne quindi unicamente il mancato guadagno durante il periodo della
detenzione o quello derivante dalla rottura del contratto di lavoro a seguito
dell'arresto, bensì anche tutti gli altri danni posteriori alla detenzione, a
condizione che venga stabilito un nesso di causalità adeguata tra la detenzione
o il procedimento penale ed il danno invocato. L'accusato deve quindi
dimostrare che il danno subito é la conseguenza diretta dell'accusa o della
detenzione (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 1 ss.; G.
PIQUEREZ, Traité de procédure pénale bernoise et jurassienne, Neuchâtel, 1984,
no. 742 ss.).
Per
la valutazione e l'estensione del danno sono applicabili, quale diritto
suppletivo, gli art. 42 ss. CO (R. HAUSER / E. SCHWERI
/ K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7; N. OBERHOLZER, op. cit., p. 593; R.
WALLIMAN BAUR, Diss. ZH 1998, Entschädigung und Genugtuung durch den Staat an
unschuldig Verfolgte im ordentlichen zürcherischen Untersuchungsverfahren, n.
2, p. 89).
3.2
L’istante
postula al proposito la rifusione dell’importo di CHF 2'928.50, corrispondente
ai costi di tre trasferte __________ – __________ (riconducibili agli interrogatori
di data 23.10.1998, 27.11.1998 e 4.7.2001) e di una trasferta __________ (dove
nel frattempo ha trasferito il proprio domicilio) – __________, oltre alle
spese di alloggio (due notti d’albergo), riconducibili al dibattimento dinanzi
alla Pretura penale di data 15.6.2005.
È
anzitutto pacifica l’esistenza di un nesso di causalità naturale ed adeguato
tra il procedimento penale e le citate pretese (cfr., al
proposito, decisione TF 23.2.2004 in re F. B., inc.1P.602/2003). Occorre poi
evidenziare che l’istante non chiede il rimborso delle spese effettivamente
sostenute, bensì di due biglietti ferroviari di seconda
classe __________ [pari a CHF 134.-- l’uno (doc. O)], di
un biglietto aereo __________ [pari a CHF 125.--, dunque più vantaggioso
rispetto a quello ferroviario (doc. L)], di una carta giornaliera [pari a CHF
52.
-- (doc. M)], di un biglietto aereo in classe “economica” __________ [pari a
CHF 2'283.50 (doc. N)] e di due notti d’albergo [pari a CHF 450.-- (doc. P),
ridotte tuttavia a CHF 200.--], conformemente al principio secondo cui il
danneggiato è tenuto a ridurre il proprio nocumento (art. 44 CO).
L’importo
di CHF 2'928.50 rivendicato a titolo di risarcimento dei danni materiali è
pertanto ammesso così come esposto.
4.
Riparazione
del torto morale
4.1
L'indennità prevista dall'art. 317 CPP si estende, come detto, anche
al danno morale patito dall'accusato prosciolto. La determinazione dell'ammontare
dell'indennità é lasciata al potere d'apprezzamento del giudice (cfr. rapporto
della Commissione speciale per l'esame del CPP dell'8.11.1994, p. 96 ad art.
317.
nel quale si parla di "equa indennità"; note riassuntive
della seduta del 9.7.1993 della Commissione speciale per la revisione del CPP,
p. 15 ss.) ed é stabilita in funzione della gravità della lesione alla
personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113
Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7). L’art. 49 CO prevede che un'indennità è concessa nel caso in cui la
gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata
riparata in altro modo. È necessario tenere conto delle circostanze del caso
concreto, in particolare del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica
o alla reputazione dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di
persone venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e
professionale dell'accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125
III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446).
La
privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione della
personalità dell'accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto
all'indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (DTF 113 Ia
177.
e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229). Secondo dottrina e giurisprudenza, in
caso di detenzione ingiustificata, il torto morale dev'essere fissato secondo
il cosiddetto “metodo bifasico” (HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral,
Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH, Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten
Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998, p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5).
Nella
prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto, della
durata della detenzione. Questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo,
di riconoscere in genere un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata
di detenzione (REP. 1998 n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti). Tale regola
è stata ancora di recente confermata dal Tribunale federale, che l'ha ritenuta
conforme ai dettami costituzionali (decisione TF 1P.580/2002 del 14.4.2003).
Invero, la Camera d'accusa del Tribunale federale considera di regola adeguato
riconoscere un'indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di
privazione della libertà più brevi e nella misura in cui non sussistano
particolari motivi che ne giustifichino un aumento o una diminuzione (decisioni
TF 8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza alla
quale, sia notato di transenna, anche questa Camera si è adeguata (decisione
25.4.2002
in re S.R., inc. 60.2001.111).
Nella
seconda fase l'importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o verso
l'alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei vari
fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali conseguenze
fisiche o psichiche per l'accusato. Benché il denaro possa apparire inadeguato
a compensare le frustrazioni inevitabilmente legate alla carcerazione,
l'indennità per torto morale non deve neppure essere puramente simbolica.
4.2
L’istante
postula il versamento di CHF 1'000.-- per torto morale ed ingiusta carcerazione,
sottolineando in particolare le circostanze in cui si è svolto l’arresto (“sotto
gli occhi esterrefatti della sua famiglia”) e le difficoltà createsi sul
posto di lavoro, a dipendenza della sua posizione di responsabilità (istanza
7.6
, p. 4).
In
concreto, IS 1 è stato arrestato a __________ il 3.10.1998,
quindi trasportato in Ticino ed associato alle carceri pretoriali di Bellinzona
(AI 71). Il giorno seguente, il suo arresto è confermato dall’allora giudice dell’istruzione e dell’arresto Ivano Ranzanici, considerata l’esistenza di gravi e concreti indizi di
colpevolezza e preminenti motivi di interesse pubblico, segnatamente i bisogni
dell’istruzione (AI 73). È stato infine scarcerato l’8.10.1998 (AI 86).
Ciò
posto ed in applicazione della prassi in materia, per i giorni di detenzione
preventiva ingiustamente sofferta va senz’altro riconosciuto l’importo di CHF
1'000.--, così come domandato.
5.
L’istante postula infine la rifusione delle ripetibili di questa
sede.
Nella
commisurazione dell’onorario inerente le prestazioni dipendenti dall’istanza di
indennità, questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di moderazione
per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio legale, tiene
in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame (“Erfolgsprinzip”).
In
concreto, la stesura dell’istanza in esame non presentava dal profilo giuridico
e fattuale difficoltà particolari; l’onere lavorativo può del resto essere
considerato limitato dal momento che il patrocinatore già conosceva la
fattispecie.
Preso
atto del parziale accoglimento della domanda, a giudizio di questa Camera appare
congruo riconoscere un importo di CHF 1'000.--, comprendente onorario e spese.
6.
In
conclusione, l’indennità dovuta a IS 1 ammonta a CHF 27'251.10, di cui CHF 22'322.60
per spese di patrocinio, CHF 2'928.50 per danni
materiali, CHF 1'000.-- per torto morale e CHF 1'000.-- per indennità
dipendente dal presente procedimento. Interessi di mora non sono pretesi.
7.
La
procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 vCPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è parzialmente accolta.
Di
conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in
relazione al giudizio 15.6.2005 dell’allora giudice della Pretura penale Marco Ambrosini
(inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________ __________, a
titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 27'251.10.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
per conoscenza:
terzi
implicati
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il vicepresidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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