60.2006.204
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. tempestività. accusato. spese legali. torto morale
21 novembre 2006Italiano14 min
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Numero d'incarto:
60.2006.204
Data decisione, Autorità:
21.11.2006, CRP
Titolo:
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. tempestività. accusato. spese legali. torto morale
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2006.204
Lugano
21 novembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele
Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Rocco Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sull’istanza 6.6.2006 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento
penale sfociato nel giudizio 2.2.2006 del giudice della Pretura penale
Giorgio Bassetti (inc. __________), un’indennità a’ sensi dell’art. 317 CPP;
richiamate le osservazioni 20.6.2006 del procuratore pubblico Maria
Galliani, che sottolinea la semplicità del caso e l’assenza di prove a sostegno
dell’asserito torto morale;
preso atto delle osservazioni di replica 26/27.6.2006 di IS 1;
rilevato che con scritto 3.7.2006 il magistrato inquirente si è
astenuto da qualsiasi ulteriore commento;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
in data 24.1.2005 __________ __________ ha sporto denuncia penale nei confronti
di IS 1 per titolo di appropriazione indebita, accusandolo di avere illecitamente
disposto dei fondi raccolti nell’ambito del progetto “__________”, avente per scopo
la costruzione di un orfanotrofio a __________ __________, in __________, e più
in generale l’aiuto finanziario alle suore __________ di __________ (AI 1);
che
in data 1.3.2005 – nell’ambito delle informazioni preliminari – il procuratore
pubblico ha interrogato IS 1 (AI 7) ed ordinato la perquisizione della sua
abitazione (AI 8), segnatamente allo scopo di reperire la documentazione attestante
Fatti
i pagamenti sostenuti per il progetto (cfr. verbale di interrogatorio 1.3.2005,
p. 9);
che
con decisione 9.5.2005 ha quindi decretato il non luogo a procedere in ordine
alla suddetta denuncia, evidenziando come l’inchiesta abbia permesso di
accertare che i fondi raccolti nell’ambito del progetto “__________” sono stati
utilizzati a copertura dei costi di organizzazione delle varie iniziative (NLP __________);
che
con – separato – decreto di medesima data ha invece posto IS 1 in stato di
accusa davanti alla Pretura penale siccome ritenuto colpevole di truffa “(…)
per avere, a __________, nel corso del mese di __________, al fine di
procacciarsi un indebito profitto, astutamente ingannato i funzionari della __________,
di __________, della __________, di __________, della __________, della __________
e della __________” inviando loro “(…) una lettera da lui stesso redatta
con la quale chiedeva fondi in beneficenza e specificava, contrariamente al
vero, che egli avrebbe consegnato personalmente alle suore __________ di __________
a __________ __________ in __________ tutti i fondi raccolti a loro favore,
assumendosi in proprio le spese di viaggio, vitto e alloggio, inducendo in tal
modo i citati istituti bancari ed assicurativi a versare, a contanti e mediante
assegni, le somme complessive di frs. 1'900.-- e USD 391.--, parzialmente utilizzate,
per almeno frs. 1'800.--, per finanziare il suo viaggio a __________ __________”
(DA __________);
che
ha proposto la sua condanna alla pena di dieci giorni di detenzione, sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di due anni, ed al pagamento della
tassa di giustizia e delle spese;
che
con scritto 18/19.5.2005 IS 1 ha interposto opposizione al predetto decreto di
accusa;
che
con decisione 2.2.2006 il giudice della Pretura penale lo ha infine assolto
dall’imputazione di truffa, per difetto dei presupposti oggettivi e soggettivi;
che
con l’istanza in esame IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone
Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in
seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 94'641.85, di cui CHF 4'641.85
per spese di patrocinio e CHF 90'000.-- per torto morale;
che
giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla
Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da
ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma
della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali
e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI
/ K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109
n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);
che
giusta l’art. 320 cpv. 1 CPP l’istanza deve essere presentata nel termine di un
anno dall’abbandono del procedimento, rispettivamente dalla sentenza di
assoluzione;
che
in concreto, i fatti per cui è stata promossa l’accusa per titolo di truffa
sono emersi in margine e conseguentemente alle indagini volte a verificare il
reato di appropriazione indebita in relazione al progetto “__________”;
che
il procedimento penale, benché sfociato in due distinte decisioni, va pertanto considerato
nel suo insieme: l’istanza – introdotta il 6.6.2006 – è quindi da reputarsi
tempestiva anche con riferimento al decreto di non luogo a procedere 9.5.2005
[cfr. decisione 28.3.2006 di questa Camera in re F.N. (inc. 60.2004.191)];
che
– come detto – il diritto di cui agli art. 317 ss. CPP compete all'accusato;
che
accusato è chiunque nei confronti del quale il procuratore pubblico ha promosso
l'accusa (art. 47 cpv. 1 CPP);
che
scopo delle informazioni preliminari è quello di stabilire se una notizia di
reato é sostenuta da sufficienti indizi, onde decidere se promuovere l’accusa e
avviare l’istruzione formale o se decretare un non luogo a procedere (art. 184
cpv. 1 e 2 CPP);
che
in questa fase preliminare l’interessato non ha veste di accusato e pertanto
non necessita generalmente dell’assistenza di un difensore;
che
la qualità di parte processuale nasce infatti, come esposto, con la promozione
dell'accusa e da quel momento l'accusato beneficia di determinati diritti e,
segnatamente, di essere assistito da un legale, di accedere agli atti e di
partecipare agli interrogatori (art. 49 ss. CPP);
che
– secondo la giurisprudenza – è nondimeno da considerare “accusata” ogni
persona sospettata di aver commesso un reato, oggetto di indagini, con
importanti ripercussioni sulla sua situazione o sulla sua sfera personale
(perquisizione, sequestro, ecc.);
che
la necessità della presenza di un difensore nasce pertanto quando gli interessi
dell'indagato sono colpiti in misura importante e la fattispecie presenta
difficoltà di fatto e di diritto che superano le sue capacità e che quindi
rendono necessario un patrocinatore;
che
in ambito penale questo è segnatamente il caso quando, indipendentemente dalle
difficoltà di fatto e di diritto, si debba attendere l'irrogazione di una pena
la cui durata escluda la sospensione condizionale della stessa o l'assunzione
di misure privative della libertà personale;
che
nei casi in cui la verosimile aspettativa di pena è di pochi mesi si devono
considerare le difficoltà giuridiche e fattuali della procedura, alle quali
l'interessato non è in grado di far fronte (per es. la complessità delle
questioni giuridiche e procedurali, la facoltà di difendersi efficacemente
nella procedura);
che
nel caso di evidenti reati minori (“Bagatelldelikte”), ove entri in
considerazione solo una multa o una pena privativa della libertà di poco conto,
il Tribunale federale nega invece il diritto costituzionale al gratuito
patrocinio (cfr. DTF 129 I 281, 128 I 225, 126 I 194, 124 I 304, 122 I 49 e
275, 120 Ia 43; cfr. M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di
procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 2 e 18 ss. ad art. 49 vCPP; R.
HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 40 n. 11 e 16; G. PIQUEREZ, op.
cit., Zurigo 2000, n. 1259 ss.; B. CORBOZ, Le droit constitutionnel à
l'assistance judiciaire, in SJ 2003 II p. 67 ss.);
che
in concreto, l’avv. __________ ha assunto il mandato l’1.3.2005, interpellato
direttamente dal Ministero pubblico dopo che IS 1, durante il suo
interrogatorio, aveva espressamente richiesto di essere assistito da un legale (cfr.
verbale di interrogatorio 1.3.2005, p. 6);
che
– come sopra esposto – il procuratore pubblico ha in seguito ordinato la
perquisizione della sua abitazione ed il sequestro di tutta la documentazione
rilevante (AI 8);
che
le circostanze concrete imponevano pertanto la presenza di un legale già a
questo stadio del procedimento;
che
in definitiva l'istante va ritenuto “accusato” a’ sensi dell'art. 317
CPP prima ancora della formale promozione dell'accusa per titolo di truffa,
intervenuta il 4.4.2005 (AI 16);
che
– nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire – questa Camera
verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa
dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali
Considerandi
seguiti dal Consiglio di moderazione;
che
giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di
esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari,
l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in
ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF 5'000.--
per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF
3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi
davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti
alla Corte delle assise criminali;
che,
entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi
generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore
e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato,
il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle
parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che
il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della
complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF
200.
-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;
che
nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del
patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che
in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della
pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità,
dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità
dell'esito del procedimento;
che
in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un
avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole
margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;
che
l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore
di fiducia, avv. __________, di complessivi CHF 4'641.85 [di cui CHF 3'960.--
di onorario (24 ore e 45 minuti a CHF 160.--/ora), CHF 354.-- di spese e CHF 327.85
di IVA];
che
la tariffa applicata, pari a CHF 160.--/ora, è senz’altro conforme ai principi
suesposti;
che
il dispendio orario esposto (24 ore e 45 minuti) appare invece – per un
avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale – oggettivamente
sproporzionato alla fattispecie, segnatamente con riferimento agli scritti (oltre
7.
ore) ed alle sessioni telefoniche (quasi 3 ore);
che
infatti determinante non è tanto l'impiego temporale effettivo nel caso
concreto, quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso,
secondo la normale esperienza, nell'esecuzione di un mandato di complessità
analoga (REP. 1998 n. 126);
che
del resto la fattispecie non presentava difficoltà particolari di fatto o di
diritto, circostanza che peraltro l’istante non sostiene;
che
viene conseguentemente ammesso un onorario pari a 17 ore a CHF 160.--/ora, per
complessivi CHF 2'720.--, di cui 390 minuti (compresa la trasferta) inerenti il
verbale al Ministero pubblico di data 1.3.2005 (che si è protratto, alla
presenza del legale, dalle ore 12.30 alle ore 18.15), 60 minuti inerenti gli
scritti al cliente (6 scritti/10 minuti ciascuno essendo sufficienti per
adeguatamente informarlo sullo sviluppo del mandato), 160 minuti inerenti gli
ulteriori scritti (in media 10 minuti/scritto, spesso di poche righe, stralciati
invece quelli di data 29.3.2005 e 1.7.2005, in quanto non meglio specificati), 80
minuti inerenti le telefonate (in media 5 minuti/telefonata), 60 minuti
inerenti i colloqui con il cliente, 150 minuti inerenti lo studio dell’incarto
e la preparazione al dibattimento, 120 minuti inerenti il dibattimento (come
esposto);
che
a questa somma vanno aggiunte le spese, pari a CHF 270.50, ridotte a CHF 10.50
quelle per le telefonate in uscita [70 minuti a CHF 0.15/minuto (cfr. decisione
10.12.2004
del Consiglio di moderazione in re avv. B.C., inc. __________)], ed a
CHF 36.-- quelle per gli scritti al cliente [CHF 5.-- per pagina originale,
compresa la copia per l'incarto (art. 3 lit. b TOA), e CHF 1.-- per invio
semplice], stralciate invece – come in precedenza – quelle inerenti gli scritti
di data 29.3.2005 e 1.7.2005;
che
l’IVA ammonta a CHF 227.30;
che
a IS 1 va pertanto rifuso – a titolo di spese legali – l’importo complessivo di
CHF 3'217.80;
che
l'indennità prevista dall'art. 317 ss. CPP si estende, come detto, anche al danno
morale patito dall'accusato prosciolto;
che
la determinazione dell'ammontare dell'indennità é lasciata al potere
d'apprezzamento del giudice ed é stabilita in funzione della gravità della
lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op.
cit., § 109 n. 7);
che
l’art. 49 CO prevede che un'indennità è concessa nel caso in cui la gravità
dell'offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in
altro modo;
che
è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare
del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione
dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a
conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale
dell'accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e
412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);
che
l’accusato che durante l’istruzione formale non è stato oggetto di un
provvedimento restrittivo della libertà personale può ottenere un’indennità per
torto morale unicamente se prova che a seguito dell’esecuzione di “altri
atti istruttori” (per es. perquisizioni, sequestri, richieste di
informazioni, ecc.) o per il semplice fatto di essere stato oggetto di un procedimento
penale ha subito una grave violazione della sua personalità;
che
al proposito l’istante postula la rifusione di CHF 90'000.--, per avere subito “(…)
un grave danno esistenziale, all’onore e alla reputazione sua e della sua
famiglia”, per la conseguente “negatività” causatagli in vari ambiti
“istituzionali e artistici, in luoghi d’autorità, cittadine e cantonali, in
ambito della cultura e collezionisti d’arte figurativa” come pure in seno
alla __________ e considerato infine il suo “massacrante” interrogatorio
di data 1.3.2005, “(…) durato una giornata intera, con formula di detenzione
quasi assoluta” (istanza 6.6.2006);
che
non ha tuttavia dimostrato – come gli incombeva – gli asseriti pregiudizi ed il
loro nesso di causalità naturale ed adeguato (cfr., al proposito, decisione TF
1P.602/2003 del 23.2.2004) con il procedimento penale;
che
in particolare non ha prodotto alcun certificato o documento attestante una
specifica sofferenza psichica, rispettivamente le citate difficoltà in ambito famigliare
e professionale;
che
peraltro le lettere degli istituti bancari ed assicurativi prodotte dinanzi
alla Pretura penale provano semmai che le accuse non hanno recato pregiudizio “alla
reputazione sua e della sua famiglia”;
che
le critiche in merito alla conduzione del suo interrogatorio sono infine prive
di ogni fondamento, in quanto il vaglio della documentazione sequestrata
necessitava di un certo dispendio di tempo e, come osservato dallo stesso procuratore
pubblico, “(…) da una parte sono comunque stati rispettati i dispositivi a
tutela del denunciato, dall’altra proprio un’indagine celere, conclusasi
sostanzialmente in un giorno, ha permesso di giungere ad una decisione di non
luogo a procedere per il reato di appropriazione indebita” (osservazioni
20.6
, p. 3);
che
del resto lo Stato non è tenuto al versamento di un'indennità a tutti coloro
che hanno subito un pregiudizio in ragione di un procedimento penale (REP. 1998
n. 126 nota 5.3);
che
in definitiva l’istante non ha provato di avere subito una grave lesione della sua
personalità;
che
questa conclusione tiene conto della soddisfazione personale già derivabile dal
riconoscimento che il procedimento penale nei suoi confronti era
ingiustificato, come emerge dal giudizio 2.2.2006 della Pretura penale e dalla
presente decisione;
che
la pretesa non può quindi essere ammessa;
che,
in conclusione, a IS 1 va risarcito l’importo di CHF 3'217.80 per spese di patrocinio;
che
interessi di mora non sono pretesi;
che
la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 vCPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è parzialmente accolta.
Di
conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in
relazione al giudizio 2.2.2006 del giudice della Pretura penale Giorgio
Bassetti (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo
di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 3'217.80.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
per conoscenza:
terzi
implicati
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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