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Decisione

60.2006.204

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. tempestività. accusato. spese legali. torto morale

21 novembre 2006Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i pagamenti sostenuti per il progetto (cfr. verbale di interrogatorio 1.3.2005,

p. 9);

che

con decisione 9.5.2005 ha quindi decretato il non luogo a procedere in ordine

alla suddetta denuncia, evidenziando come l’inchiesta abbia permesso di

accertare che i fondi raccolti nell’ambito del progetto “__________” sono stati

utilizzati a copertura dei costi di organizzazione delle varie iniziative (NLP __________);

che

con – separato – decreto di medesima data ha invece posto IS 1 in stato di

accusa davanti alla Pretura penale siccome ritenuto colpevole di truffa “(…)

per avere, a __________, nel corso del mese di __________, al fine di

procacciarsi un indebito profitto, astutamente ingannato i funzionari della __________,

di __________, della __________, di __________, della __________, della __________

e della __________” inviando loro “(…) una lettera da lui stesso redatta

con la quale chiedeva fondi in beneficenza e specificava, contrariamente al

vero, che egli avrebbe consegnato personalmente alle suore __________ di __________

a __________ __________ in __________ tutti i fondi raccolti a loro favore,

assumendosi in proprio le spese di viaggio, vitto e alloggio, inducendo in tal

modo i citati istituti bancari ed assicurativi a versare, a contanti e mediante

assegni, le somme complessive di frs. 1'900.-- e USD 391.--, parzialmente utilizzate,

per almeno frs. 1'800.--, per finanziare il suo viaggio a __________ __________”

(DA __________);

che

ha proposto la sua condanna alla pena di dieci giorni di detenzione, sospesa

condizionalmente per un periodo di prova di due anni, ed al pagamento della

tassa di giustizia e delle spese;

che

con scritto 18/19.5.2005 IS 1 ha interposto opposizione al predetto decreto di

accusa;

che

con decisione 2.2.2006 il giudice della Pretura penale lo ha infine assolto

dall’imputazione di truffa, per difetto dei presupposti oggettivi e soggettivi;

che

con l’istanza in esame IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone

Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in

seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 94'641.85, di cui CHF 4'641.85

per spese di patrocinio e CHF 90'000.-- per torto morale;

che

giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla

Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da

ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma

della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali

e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI

/ K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109

n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);

che

giusta l’art. 320 cpv. 1 CPP l’istanza deve essere presentata nel termine di un

anno dall’abbandono del procedimento, rispettivamente dalla sentenza di

assoluzione;

che

in concreto, i fatti per cui è stata promossa l’accusa per titolo di truffa

sono emersi in margine e conseguentemente alle indagini volte a verificare il

reato di appropriazione indebita in relazione al progetto “__________”;

che

il procedimento penale, benché sfociato in due distinte decisioni, va pertanto considerato

nel suo insieme: l’istanza – introdotta il 6.6.2006 – è quindi da reputarsi

tempestiva anche con riferimento al decreto di non luogo a procedere 9.5.2005

[cfr. decisione 28.3.2006 di questa Camera in re F.N. (inc. 60.2004.191)];

che

– come detto – il diritto di cui agli art. 317 ss. CPP compete all'accusato;

che

accusato è chiunque nei confronti del quale il procuratore pubblico ha promosso

l'accusa (art. 47 cpv. 1 CPP);

che

scopo delle informazioni preliminari è quello di stabilire se una notizia di

reato é sostenuta da sufficienti indizi, onde decidere se promuovere l’accusa e

avviare l’istruzione formale o se decretare un non luogo a procedere (art. 184

cpv. 1 e 2 CPP);

che

in questa fase preliminare l’interessato non ha veste di accusato e pertanto

non necessita generalmente dell’assistenza di un difensore;

che

la qualità di parte processuale nasce infatti, come esposto, con la promozione

dell'accusa e da quel momento l'accusato beneficia di determinati diritti e,

segnatamente, di essere assistito da un legale, di accedere agli atti e di

partecipare agli interrogatori (art. 49 ss. CPP);

che

– secondo la giurisprudenza – è nondimeno da considerare “accusata” ogni

persona sospettata di aver commesso un reato, oggetto di indagini, con

importanti ripercussioni sulla sua situazione o sulla sua sfera personale

(perquisizione, sequestro, ecc.);

che

la necessità della presenza di un difensore nasce pertanto quando gli interessi

dell'indagato sono colpiti in misura importante e la fattispecie presenta

difficoltà di fatto e di diritto che superano le sue capacità e che quindi

rendono necessario un patrocinatore;

che

in ambito penale questo è segnatamente il caso quando, indipendentemente dalle

difficoltà di fatto e di diritto, si debba attendere l'irrogazione di una pena

la cui durata escluda la sospensione condizionale della stessa o l'assunzione

di misure privative della libertà personale;

che

nei casi in cui la verosimile aspettativa di pena è di pochi mesi si devono

considerare le difficoltà giuridiche e fattuali della procedura, alle quali

l'interessato non è in grado di far fronte (per es. la complessità delle

questioni giuridiche e procedurali, la facoltà di difendersi efficacemente

nella procedura);

che

nel caso di evidenti reati minori (“Bagatelldelikte”), ove entri in

considerazione solo una multa o una pena privativa della libertà di poco conto,

il Tribunale federale nega invece il diritto costituzionale al gratuito

patrocinio (cfr. DTF 129 I 281, 128 I 225, 126 I 194, 124 I 304, 122 I 49 e

275, 120 Ia 43; cfr. M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di

procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 2 e 18 ss. ad art. 49 vCPP; R.

HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 40 n. 11 e 16; G. PIQUEREZ, op.

cit., Zurigo 2000, n. 1259 ss.; B. CORBOZ, Le droit constitutionnel à

l'assistance judiciaire, in SJ 2003 II p. 67 ss.);

che

in concreto, l’avv. __________ ha assunto il mandato l’1.3.2005, interpellato

direttamente dal Ministero pubblico dopo che IS 1, durante il suo

interrogatorio, aveva espressamente richiesto di essere assistito da un legale (cfr.

verbale di interrogatorio 1.3.2005, p. 6);

che

– come sopra esposto – il procuratore pubblico ha in seguito ordinato la

perquisizione della sua abitazione ed il sequestro di tutta la documentazione

rilevante (AI 8);

che

le circostanze concrete imponevano pertanto la presenza di un legale già a

questo stadio del procedimento;

che

in definitiva l'istante va ritenuto “accusato” a’ sensi dell'art. 317

CPP prima ancora della formale promozione dell'accusa per titolo di truffa,

intervenuta il 4.4.2005 (AI 16);

che

– nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire – questa Camera

verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa

dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali

Considerandi

seguiti dal Consiglio di moderazione;

che

giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di

esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari,

l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in

ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF 5'000.--

per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF

3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi

davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti

alla Corte delle assise criminali;

che,

entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi

generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore

e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato,

il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle

parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;

che

il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della

complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF

200.

-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;

che

nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti

ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando

criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del

patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

che

in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della

pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità,

dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità

dell'esito del procedimento;

che

in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un

avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole

margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;

che

l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore

di fiducia, avv. __________, di complessivi CHF 4'641.85 [di cui CHF 3'960.--

di onorario (24 ore e 45 minuti a CHF 160.--/ora), CHF 354.-- di spese e CHF 327.85

di IVA];

che

la tariffa applicata, pari a CHF 160.--/ora, è senz’altro conforme ai principi

suesposti;

che

il dispendio orario esposto (24 ore e 45 minuti) appare invece – per un

avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale – oggettivamente

sproporzionato alla fattispecie, segnatamente con riferimento agli scritti (oltre

7.

ore) ed alle sessioni telefoniche (quasi 3 ore);

che

infatti determinante non è tanto l'impiego temporale effettivo nel caso

concreto, quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso,

secondo la normale esperienza, nell'esecuzione di un mandato di complessità

analoga (REP. 1998 n. 126);

che

del resto la fattispecie non presentava difficoltà particolari di fatto o di

diritto, circostanza che peraltro l’istante non sostiene;

che

viene conseguentemente ammesso un onorario pari a 17 ore a CHF 160.--/ora, per

complessivi CHF 2'720.--, di cui 390 minuti (compresa la trasferta) inerenti il

verbale al Ministero pubblico di data 1.3.2005 (che si è protratto, alla

presenza del legale, dalle ore 12.30 alle ore 18.15), 60 minuti inerenti gli

scritti al cliente (6 scritti/10 minuti ciascuno essendo sufficienti per

adeguatamente informarlo sullo sviluppo del mandato), 160 minuti inerenti gli

ulteriori scritti (in media 10 minuti/scritto, spesso di poche righe, stralciati

invece quelli di data 29.3.2005 e 1.7.2005, in quanto non meglio specificati), 80

minuti inerenti le telefonate (in media 5 minuti/telefonata), 60 minuti

inerenti i colloqui con il cliente, 150 minuti inerenti lo studio dell’incarto

e la preparazione al dibattimento, 120 minuti inerenti il dibattimento (come

esposto);

che

a questa somma vanno aggiunte le spese, pari a CHF 270.50, ridotte a CHF 10.50

quelle per le telefonate in uscita [70 minuti a CHF 0.15/minuto (cfr. decisione

10.12.2004

del Consiglio di moderazione in re avv. B.C., inc. __________)], ed a

CHF 36.-- quelle per gli scritti al cliente [CHF 5.-- per pagina originale,

compresa la copia per l'incarto (art. 3 lit. b TOA), e CHF 1.-- per invio

semplice], stralciate invece – come in precedenza – quelle inerenti gli scritti

di data 29.3.2005 e 1.7.2005;

che

l’IVA ammonta a CHF 227.30;

che

a IS 1 va pertanto rifuso – a titolo di spese legali – l’importo complessivo di

CHF 3'217.80;

che

l'indennità prevista dall'art. 317 ss. CPP si estende, come detto, anche al danno

morale patito dall'accusato prosciolto;

che

la determinazione dell'ammontare dell'indennità é lasciata al potere

d'apprezzamento del giudice ed é stabilita in funzione della gravità della

lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op.

cit., § 109 n. 7);

che

l’art. 49 CO prevede che un'indennità è concessa nel caso in cui la gravità

dell'offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in

altro modo;

che

è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare

del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione

dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a

conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale

dell'accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e

412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);

che

l’accusato che durante l’istruzione formale non è stato oggetto di un

provvedimento restrittivo della libertà personale può ottenere un’indennità per

torto morale unicamente se prova che a seguito dell’esecuzione di “altri

atti istruttori” (per es. perquisizioni, sequestri, richieste di

informazioni, ecc.) o per il semplice fatto di essere stato oggetto di un procedimento

penale ha subito una grave violazione della sua personalità;

che

al proposito l’istante postula la rifusione di CHF 90'000.--, per avere subito “(…)

un grave danno esistenziale, all’onore e alla reputazione sua e della sua

famiglia”, per la conseguente “negatività” causatagli in vari ambiti

“istituzionali e artistici, in luoghi d’autorità, cittadine e cantonali, in

ambito della cultura e collezionisti d’arte figurativa” come pure in seno

alla __________ e considerato infine il suo “massacrante” interrogatorio

di data 1.3.2005, “(…) durato una giornata intera, con formula di detenzione

quasi assoluta” (istanza 6.6.2006);

che

non ha tuttavia dimostrato – come gli incombeva – gli asseriti pregiudizi ed il

loro nesso di causalità naturale ed adeguato (cfr., al proposito, decisione TF

1P.602/2003 del 23.2.2004) con il procedimento penale;

che

in particolare non ha prodotto alcun certificato o documento attestante una

specifica sofferenza psichica, rispettivamente le citate difficoltà in ambito famigliare

e professionale;

che

peraltro le lettere degli istituti bancari ed assicurativi prodotte dinanzi

alla Pretura penale provano semmai che le accuse non hanno recato pregiudizio “alla

reputazione sua e della sua famiglia”;

che

le critiche in merito alla conduzione del suo interrogatorio sono infine prive

di ogni fondamento, in quanto il vaglio della documentazione sequestrata

necessitava di un certo dispendio di tempo e, come osservato dallo stesso procuratore

pubblico, “(…) da una parte sono comunque stati rispettati i dispositivi a

tutela del denunciato, dall’altra proprio un’indagine celere, conclusasi

sostanzialmente in un giorno, ha permesso di giungere ad una decisione di non

luogo a procedere per il reato di appropriazione indebita” (osservazioni

20.6

, p. 3);

che

del resto lo Stato non è tenuto al versamento di un'indennità a tutti coloro

che hanno subito un pregiudizio in ragione di un procedimento penale (REP. 1998

n. 126 nota 5.3);

che

in definitiva l’istante non ha provato di avere subito una grave lesione della sua

personalità;

che

questa conclusione tiene conto della soddisfazione personale già derivabile dal

riconoscimento che il procedimento penale nei suoi confronti era

ingiustificato, come emerge dal giudizio 2.2.2006 della Pretura penale e dalla

presente decisione;

che

la pretesa non può quindi essere ammessa;

che,

in conclusione, a IS 1 va risarcito l’importo di CHF 3'217.80 per spese di patrocinio;

che

interessi di mora non sono pretesi;

che

la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 vCPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è parzialmente accolta.

Di

conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in

relazione al giudizio 2.2.2006 del giudice della Pretura penale Giorgio

Bassetti (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo

di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 3'217.80.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

per conoscenza:

terzi

implicati

PI 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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