60.2006.207
istanza di decadenza della cauzione a favore dello Stato.
15 settembre 2006Italiano8 min
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Numero d'incarto:
60.2006.207
Data decisione, Autorità:
15.09.2006, CRP
Titolo:
istanza di decadenza della cauzione a favore dello Stato.
DECADENZA OPE LEGIS
DIRITTI DELLA PARTE CIVILE
ISTANZA PER LA PRONUNCIA DELLA DECADENZA
art. 112 CPP-TI
Incarto n.
60.2006.207
Lugano
15 settembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 8/9.6.2006 presentata dal
IS 1
chiedente la pronuncia della decadenza della cauzione di CHF
15'000.-- prestata da PI 2, __________ (patr. da: avv. PR 1, __________);
richiamate le osservazioni 12/13.6.2006 del procuratore __________, con
le quali ha preavvisato favorevolmente l’istanza;
richiamate le osservazioni 14/16.6.2006 di PI 4, __________,
mediante le quali richiede l’attribuzione di parte della cauzione a titolo di
risarcimento;
richiamate le osservazioni 16/19.6.2006 della PI 3, __________, che
pure chiede in parte l’attribuzione della cauzione quale risarcimento, dedotte
le spese processuali e le tasse di giustizia;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Con
sentenza 22.3.2006 della Corte delle assise correzionali di __________ (inc.
TPC __________), PI 2 è stata condannata in contumacia, per titolo di ripetuto
furto (consumato e tentato), ripetuto danneggiamento, ricettazione, ripetuta
violazione di domicilio e vie di fatto, alla pena di 18 mesi di detenzione,
all’espulsione dal territorio svizzero per 7 anni, al pagamento della tassa di
giustizia di CHF 300.-- e delle spese processuali. La Corte ha pure condannato PI
2 al pagamento di CHF 10'710.-- a PI 4 e di CHF 455.95 alla PI 3.
2. Con
la presente istanza, il presidente della Corte chiede la decadenza a favore
dello Stato della cauzione prestata da PI 2 di CHF 15'000.--, considerato come
nei suoi confronti si sia dovuto procedere nelle forme contumaciali (sentenza
22.3.2006, p. 6 e 8).
3. Se
il procuratore pubblico ha dato il proprio consenso alla decadenza a favore
dello Stato, le due parti civili interpellate hanno chiesto la devoluzione
parzialmente a loro favore della somma depositata a titolo di cauzione.
4. La
cauzione è una misura sostitutiva dell’arresto (art. 96 CPP) e decade a favore
dello Stato dal momento in cui la persona che l’ha prestata non si sottopone ad
un atto di procedura o all’esecuzione della pena. La dottrina tende a non
correlare questa conseguenza con l’esito del procedimento. La decisione che
constata l’assenza colpevole davanti all’autorità giudiziaria o di esecuzione
già da sola appare sufficiente per far scattare il suo decadimento a favore dello
Stato (cfr. G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, p. 525, n.
2451-2454, in particolare n. 221). Secondo l’art. 112 cpv. 1 CPP, la cauzione
decade a favore dello Stato, con gli eventuali interessi non scaduti, allorché
l’accusato rispettivamente il condannato si sottrae al procedimento o
all’espiazione della pena o della misura privativa della libertà. La decadenza
della cauzione interviene quindi “ope legis” quando si verificano le
condizioni elencate da questo capoverso.
5. La
parte civile ha diritto di chiedere che con la cauzione prestata dal condannato
siano anzitutto soddisfatte le sue pretese di risarcimento civilmente
esigibili, se é prevedibile che il danno, non coperto da nessuna assicurazione,
non sarà risarcito dal condannato (art. 112 cpv. 2 CPP).
6. La
successiva sentenza di decadenza della cauzione prolata dalla Camera dei
ricorsi penali, secondo l'art. 112 cpv. 3 CPP, ad istanza del presidente della
Corte competente, ha quindi solo valore dichiarativo e non costitutivo, limitandosi
a constatare che la cauzione é decaduta “ex tunc”, al momento in cui se
ne sono verificati i presupposti. Nel caso in cui un accusato si sottrae al
procedimento e viene poi arrestato o si ripresenta, la decadenza della cauzione
é già sostanzialmente intervenuta (cfr. decisione GIAR 26.8.1993 in re K.). In
questi casi, la restituzione della cauzione potrà perciò essere solo parziale,
con trattenuta delle presumibili spese, eventuali multe e indennità di parte
civile (art. 112 cpv. 4 CPP). Il Tribunale federale (cfr. REP. 1978, 258 ss.)
chiamato a determinarsi sulla natura della cauzione codificata dall'art. 42
cpv. 1 vCPP (1941) - sostituito nel 1993 dall'art. 51 e nel 1996
dall'art. 112 cpv. 1 CPP, che ne hanno ripreso sostanzialmente il
contenuto - aveva ritenuto che secondo la procedura ticinese non ogni
inosservanza dei doveri processuali incombenti ad un imputato in libertà
provvisoria comportasse la decadenza della cauzione a favore dello Stato. Aveva
argomentato che l'ingiustificata non comparsa dell'imputato ad una citazione
costituiva sì motivo per ricondurlo in carcere nonostante la prestata cauzione,
ma non ancora motivo di decadenza della cauzione, poiché, ricondotto in carcere
l'imputato, la cauzione veniva liberata (art. 42 cpv. 3 vCPP). Nemmeno potevano
essere tratte conclusioni circa il decadimento o meno della cauzione a favore
dello Stato dalla circostanza che il processo fosse celebrato nelle forme
contumaciali. Determinante doveva essere la valutazione del comportamento
dell'imputato circa la sua intenzione di sottrarsi all'applicazione di mezzi
coercitivi, in particolare al ripristino dell'arresto ai fini istruttori o ad
un'eventuale espiazione della pena.
7. Nella
fattispecie, l'ingiustificata assenza dal processo, ritenuta tale dalla Corte
(sentenza 22.3.2006, p. 6 e 8), costituisce condizione e causa di decadenza
della cauzione a favore dello Stato (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento
del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 3 ad art. 112 CPP, p.
449).
8. In
sede di giudizio, come già rilevato, la Corte ha condannato PI 2 a risarcire
due parte civili, che in questa sede hanno chiesto l’attribuzione parziale, a
titolo di risarcimento, dell’importo depositato a titolo di cauzione.
9. L'art.
112 cpv. 2 CPP prevede questo diritto delle parti civili, a condizione che la
pretesa sia riconosciuta, che non sia coperta da nessuna assicurazione, e che
prevedibilmente non sarà risarcita dal condannato, e ciò in quanto la parte
civile può rifarsi sulla cauzione solo a titolo sussidiario. Riguardo alla
terza condizione, non occorre portare la dimostrazione dell'assenza di beni del
condannato: basta che la difficoltà nell'ottenere il risarcimento sia
giustificabile alla luce del principio della proporzionalità (M. RUSCA / E.
SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 5 e 7 ad art. 112 CPP, p. 450 e 451).
10. Nel
presente caso, la prima condizione è certamente data, avendo il presidente qui
istante riconosciuto le pretese delle due parti civili che chiedono di essere
indennizzate (punto 5 del dispositivo della sentenza 22.3.2006. p. 9). I due
importi riconosciuti alle parti civili, sommati, sono inferiori all’importo
della cauzione.
Non
risulta che i danni subiti dalle due parti civili in conseguenza degli illeciti
penali siano coperti da un’assicurazione, e visto anche l’atteggiamento di PI 2
nei confronti della Corte, è più che probabile che non risarcirà le parti lese.
Considerato
anche il criterio di equità alla base dell'art. 112 cpv. 2 CPP, ricordato dal
Rapporto dell'8.11.1994 della Commissione speciale per l'esame del CPP (p. 44),
che impone anche di non essere eccessivamente restrittivi con le condizioni
poste dall’art. 112 cpv. 2 CPP alla parte civile, questa Camera attribuisce
alle parti civili l’importo della cauzione fino a concorrenza dei loro crediti.
Il saldo è devoluto allo Stato.
Per
prudenza e per proporzionalità, questa Camera pone come condizione per il riconoscimento
della pretesa della parte civile PI 4 l’invio a questa Camera di una
dichiarazione della propria assicurazione di non copertura del danno.
11. L’importo
della cauzione (CHF 15'000.--) è attribuito per CHF 10’710.-- a favore di PI 4,
__________, per CHF 455.95 a favore della PI 3, __________, mentre il saldo di
CHF 3'834.05 sarà devoluto allo Stato. In caso di non presentazione della
dichiarazione assicurativa da parte della parte civile PI 4, l’importo di CHF
10'710.-- sarà devoluto allo Stato.
12. Vista
la natura del giudizio ed il tenore dell’art. 112 cpv. 2 CPP, non si prelevano
tassa di giustizia e spese.
Per
questi motivi,
richiamati
l'art. 112 CPP e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L'istanza
è accolta.
§ Di
conseguenza la cauzione di CHF 15'000.-- prestata da PI 2, __________, è
assegnata per CHF 10'710.-- alla parte civile PI 4, __________, a condizione di
produrre la dichiarazione assicurativa ai sensi dei considerandi, per CHF
Fatti
455.95 a favore della PI 3, __________, ed è decaduta a favore dello Stato per
l’importo residuo, di CHF 3'834.05 oltre eventuali interessi (di CHF 14'544.50
in caso di non presentazione della dichiarazione assicurativa).
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi
implicati
1. PI 1
Considerandi
2.
PI 2
2.
patr. da: PR 1
3.
PI 3
4.
PI 4
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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