60.2006.21
istanza di ispezione degli atti. tutore quale istante.
22 febbraio 2006Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2006.21
Data decisione, Autorità:
22.02.2006, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. tutore quale istante.
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2006.21
Lugano
22 febbraio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Rocco Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sull’istanza 10/18.1.2006 presentata dall’
IS 1
tendente ad ottenere copia della sentenza __________ della Corte
delle assise correzionali di __________ nei confronti di PI 2, persona
soggetta a tutela, in relazione a pretese di regresso da parte di una compagnia
d’assicurazione;
richiamate le osservazioni 20/23.2.2006 del patrocinatore in sede
penale di PI 2, che evidenzia come la parte civile sia stata rinviata al competente
foro civile per le proprie pretese;
richiamato inoltre lo scritto 20/24.2.2006 del procuratore pubblico Luca
Maghetti, che comunica il proprio nulla osta all’accoglimento dell’istanza;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Con
sentenza __________ PI 2, unitamente ad altri, è stato condannato dalla Corte
delle assise correzionali di __________ alla pena di 4 mesi sospesi
condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni per titolo di furto,
infrazione e contravvenzione alla LStup (inc. TPC __________). Il punto 5 del
dispositivo della sentenza prevede il rinvio delle parti civili al competente foro
civile.
2. Con
l’istanza qui in esame, la tutrice di PI 2, nominata in data 4.8.2004, chiede
di poter ottenere copia della sentenza surriferita, in particolare per
verificare l’eventuale decisione della Corte in merito alle pretese civili,
ritenuto che una compagnia di assicurazione vanta un regresso nei confronti del
suo pupillo. Come esposto in entrata, nelle proprie osservazioni il patrocinatore
in sede penale precisa che le pretese civili sono state rinviate dalla Corte al
foro civile; il procuratore pubblico non si oppone all’istanza.
3. L'art.
27 CPP, in vigore dal 1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l'ispezione degli
atti di un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell'ispezione."
4. Nella
fattispecie sono chiaramente realizzati i presupposti di legge, stante il
chiaro e legittimo interesse giuridico del tutore nominato a conoscere i fatti
alla base del giudizio penale, e ciò in considerazione delle pretese di regresso
della compagnia assicurativa legate al risarcimento conseguente agli atti
penalmente rilevanti oggetto del giudizio richiesto. La tutela della situazione
patrimoniale del pupillo e le funzioni di tutore giustificano ampiamente la
richiesta, e ciò anche se la sentenza penale rinvia le pretese civili al competente
foro civile.
Fatti
5. L'istanza
va pertanto accolta. Copia della sentenza sarà inviata al tutore in allegato
alla presente decisione.
6. Si
giustifica di prescindere dal prelievo di tassa di giustizia e spese.
Per
questi motivi,
visto
l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L'istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Considerandi
2.
Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3.
Intimazione:
terzi
implicati
1.
PI 1
2.
PI 2
patr. da: PR 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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