60.2006.212
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. torto morale
21 dicembre 2006Italiano19 min
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Numero d'incarto:
60.2006.212
Data decisione, Autorità:
21.12.2006, CRP
Titolo:
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. torto morale
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2006.212
Lugano
21 dicembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Raffaele Guffi, vicepresidente,
Matteo Cassina,
Andrea Pedroli (in sostituzione di Mauro Mini e Ivano Ranzanici, esclusisi)
segretario:
Rocco Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sull’istanza 13.6.2006 presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento
penale sfociato nel giudizio 15.6.2005 dell’allora giudice della Pretura
penale Marco Ambrosini (inc. __________), un’indennità a’ sensi dell’art. 317
CPP;
premesso che in data 7.6.2006 il coaccusato __________ __________ ha
pure presentato istanza di indennità per ingiusto procedimento, che questa
Camera ha parzialmente accolto con decisione 21.12.2006 (inc. __________);
richiamato lo scritto 4.7.2006 del procuratore pubblico Giovan Maria
Tattarletti, con il quale si rimette al giudizio di questa Camera, pur osservando
che le richieste di indennità per ingiusta carcerazione e per spese di
patrocinio sono manifestamente più elevate rispetto a quelle formulate dal coaccusato
__________ __________;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. Dal
1991 la società __________ SA – nel frattempo sciolta in seguito a fallimento e
radiata d’ufficio dal Registro di commercio –, tramite il suo programmatore __________
__________ e sotto la direzione di __________ __________, ha dato avvio allo
sviluppo di un software chiamato prima __________ e poi __________, consistente
in un sistema di controllo accessi e rilevamento presenze basato su tecnologia
biometrica, destinato al controllo elettronico mediante impronte digitali di
porte d’entrata di banche e altri luoghi che necessitano di protezione. Il
programma è stato sviluppato dapprima nella versione “standard normale”
ed in seguito nella versione “standard __________”, finalizzata al collegamento
con i sistemi di controllo accesso della ditta __________ (denuncia/querela
penale 2/6.6.1995, p. 4). In data 10.5.1994, il marchio “__________” è stato
depositato presso l’Ufficio federale della proprietà intellettuale (UFPI).
A
mente di __________ SA, alcune società facenti capo a IS 1 e __________ __________,
segnatamente __________, __________ e __________ (quest’ultima azionista in
ragione del 30% di __________ SA), avrebbero in seguito modificato e commercializzato
il citato sistema __________, denominandolo __________, __________ e __________
e installandolo in diverse banche e istituti in __________, __________ e __________.
Da
qui l’esposto di denuncia/querela 2/6.6.1995, che ha dato avvio all'inchiesta
penale denominata __________ (__________).
b. Le
informazioni preliminari sono state particolarmente laboriose: oltre alle
numerose audizioni, hanno comportato l’acquisizione di una notevole mole di
documentazione e di accertamenti tecnici. Domande di assistenza giudiziaria
sono state eseguite a __________ (AI 13), a __________ (AI 28), a __________
(AI 29), a __________ (AI 43) ed a __________ (AI 44).
c. Su
ordine dell’allora competente procuratore pubblico Maria Galliani, IS 1 è stato
arrestato a __________ il 3.10.1998 ed associato alle carceri pretoriali di __________
(AI 71), con l’accusa di violazione della legge federale sul diritto d'autore e
sui diritti di protezione affini e della legge federale contro la concorrenza
sleale, di truffa e, subordinatamente, di appropriazione indebita (AI 74).
L’ordine
di scarcerazione, previo versamento di una cauzione di CHF 200'000.--, è invece
datato 8.10.1998 (AI 85).
d. Seguono
altri interrogatori e verbali di confronto. In data 5.10.1998 l’allora
competente magistrato inquirente ha indirizzato alle banche ticinesi un ordine
di perquisizione e sequestro di tutte le relazioni intestate o comunque facenti
capo all’accusato (AI 77). Il rapporto d’inchiesta preliminare di polizia
giudiziaria è invece datato 6.1.1999 (AI 121).
Il
26.11.2001, il procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti – subentrato nell’inchiesta
– ha poi esteso l’accusa per titolo di delitto contro la legge federale sulla
protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (AI 182).
e. Con
decreto 21.1.2002 ha quindi posto IS 1 in stato di accusa dinanzi all’allora
competente Corte delle assise correzionali di __________ e proposto la sua
condanna alla pena di sessanta giorni di detenzione sospesa condizionalmente
per un periodo di prova di due anni, alla multa di CHF 5'000.--, al pagamento
in favore dello Stato di un risarcimento equivalente (in solido con __________ __________)
di CHF 40'063.50 ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, siccome
prevenuto colpevole di truffa, concorrenza sleale, violazione del diritto
d’autore e violazione del diritto al marchio (DAC __________).
f. Con
scritto 4/5.2.2002 l’accusato ha interposto formale opposizione al predetto
decreto.
L’allora
giudice della Pretura penale Marco Ambrosini – a cui l’incarto era stato nel
frattempo trasmesso per competenza –, con ordinanza 7.2.2005 ha formalmente riunito
i procedimenti a carico di IS 1 e __________ __________. Con sentenza 15.6.2005
ha infine prosciolto entrambi gli accusati da tutte le imputazioni (inc. __________).
g. Con
l’istanza in esame – fondata sugli art. 317 ss. CPP – IS 1 chiede che lo Stato
della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale
risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo
complessivo di CHF 67'758.--, di cui CHF 62'758.-- per spese di patrocinio e CHF
5'000.-- per torto morale.
L’istante
evidenzia in particolare il carattere straordinario dell’inchiesta, la complessità
della fattispecie e le difficoltà inerenti la sua ricostruzione, e prima ancora
comprensione, nella massa di documentazione. Sottolinea poi la spropositata
domanda di risarcimento della parte civile, di complessivi CHF 3'377'020.--
(istanza 13.6.2006, p. 2-3). Delle ulteriori motivazioni si dirà, laddove
necessario, in corso di motivazione.
in
diritto
1. 1.1.
Giusta
l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte
delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni
accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma della
rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e
della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI /
K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n.
1 ss.; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea
2006, n. 1556 ss.).
L'indennità
prevista dall'art. 317 CPP consiste nel risarcimento pieno (“rifusione”)
delle spese di patrocinio legale oggettivamente necessarie e dei danni
materiali, nonché nella “riparazione” del torto morale, la cui
determinazione é lasciata al potere d'apprezzamento del giudice. Per la
definizione dell'ammontare, delle modalità e dell'estensione dell'indennità si
applicano le norme cantonali e, a titolo di diritto cantonale suppletivo, le
regole generali degli art. 42 ss. CO (R. HAUSER / E.
SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7; N. OBERHOLZER, Grundzüge des
Strafprozessrechts, Berna 1994, p. 593).
1.2.
L'onere della prova incombe all'istante, motivo per cui la sua
richiesta di risarcimento deve essere fondata su fatti precisi e deve essere documentata
(decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 113 IV 93 e 107 IV 155; G.
PIQUEREZ, op. cit., n. 1559; N. OBERHOLZER, op. cit., p. 593; rapporto n. 3163,
p. 96 ad art. 317 e note riassuntive della seduta del 20.7.1988 della
Commissione speciale per la revisione del CPP, p. 9 ss.), e ciò malgrado la
responsabilità dello Stato sia di natura causale. Del resto, appositamente per
permettergli di raccogliere la documentazione e gli elementi necessari alla
corretta quantificazione della pretesa, la legge prevede che l'istanza debba
essere introdotta entro un anno (N. SALVIONI, Codice di procedura penale
annotato, Locarno 1999, ad art. 320 CPP, p. 508).
1.3.
Giusta
l’art. 320 cpv. 1 CPP, la domanda di indennità deve essere presentata entro un
anno dall’abbandono del procedimento, rispettivamente dalla sentenza di
assoluzione.
Il
procedimento penale promosso a carico di IS 1 si è concluso con sentenza
15.6.2005 del giudice della Pretura penale. La tempestività dell’istanza in
esame, introdotta il 13.6.2006, è pertanto pacifica.
Considerandi
2.
Rifusione
delle spese di patrocinio
2.1
Nello
stabilire l'importo delle spese di patrocinio legale da risarcire, questa
Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa
dell'Ordine degli avvocati (TOA) – così come voluto dal legislatore per evitare
abusi (cfr. note riassuntive della seduta del 20.7.1988 della Commissione
speciale per la revisione del CPP, p. 10) – analogamente a quanto previsto dalla
legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (art. 25 ss. Lag,
in vigore dal 31.7.2002) nella retribuzione del difensore d'ufficio dell'accusato
al beneficio del gratuito patrocinio, applicando quindi i parametri
giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione e dal giudice
dell’istruzione e dell’arresto.
Giusta
l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre,
per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari,
l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in
ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA. Pertanto, con
riserva per procedimenti ed altri atti particolarmente impegnativi (art. 41
TOA), CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e
federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i
processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i
processi davanti alla Corte delle assise criminali. Entro tali limiti,
l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA,
cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della
pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il
tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle
parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità (DTF 122 I 1, cons. 3a con
numerosi riferimenti).
Il
Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della
complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF
200.
-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo. Nel
riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari
corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato,
applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a
carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del
patrocinatore. In questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza
della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità,
dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità
dell'esito del procedimento. In altre parole l'onorario a tempo va stabilito
prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto
conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità
del caso.
2.2
L’istante
postula la rifusione della nota professionale 12.6.2006 del suo patrocinatore
di fiducia, avv. PR 1, di complessivi CHF 62'758.-- [di cui CHF 55'000.-- di
onorario (220 ore a CHF 250.--/ora), CHF 5'350.-- di spese e CHF 2'408.-- di
esborsi (doc. D-F allegati all’istanza 13.6.2006)].
Richiesto
di produrre il dettaglio della nota d’onorario con scritto 14.6.2006, l’avv. PR
1.
non vi ha mai dato seguito.
Come
sopra esposto (consid. 1.2.), nella procedura di indennità retta dagli art. 317
ss. CPP, il principio inquisitorio trova un’applicazione limitata, considerato
che l’onere della prova spetta all’istante e che la domanda deve essere
documentata e fondata su fatti precisi (REP. 1998 n. 126 p. 380 consid. 3). Come
ricordato dal Tribunale federale, l’istante deve indicare, nella misura del
possibile e in quanto ciò possa essere ragionevolmente da lui preteso, tutte le
circostanze che fondano il danno e che possano permetterne o facilitarne la
determinazione. La sola possibilità che un danno si sia effettivamente
realizzato e che raggiunga la prospettata entità non è invece sufficiente, tale
conclusione dovendosi piuttosto imporre in modo convincente e pressoché certo
agli occhi del giudice. Già lo si è detto, appositamente per permettere all’istante
di raccogliere la documentazione e gli elementi necessari alla corretta
quantificazione della sua pretesa, la legge prevede che l’istanza debba essere
introdotta entro un anno (cfr. N. SALVIONI, op. cit., ad art. 320, p. 508).
Valori sperimentali possono sostituire accertamenti concreti unicamente quando
questi ultimi risultano impossibili o necessitano di un dispendio
sproporzionato e irragionevole. Peraltro, la disposizione di cui all’art. 42
cpv. 2 CO non consente al danneggiato di chiedere al giudice, senza fornire
precise indicazioni, di pronunciare un risarcimento discrezionale (cfr., al proposito,
decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004).
2.3
Le
spese di patrocinio essendo pacificamente documentabili, in concreto tale posta
del danno non può certo essere considerata provata dalla sola produzione dei
doc. D-F.
Come
da giurisprudenza di questa Camera, in assenza del dettaglio della nota
professionale, le spese legali possono nondimeno essere rifuse per quanto siano
ricostruibili dall’incarto [cfr. N. SALVIONI, op. cit., ad art. 317 CPP, p.
506: “(…) per le spese di patrocinio ed i danni materiali si deve invece
parlare di rifusione, ossia di risarcimento pieno, stabilito in base alla
documentazione prodotta dall'accusato prosciolto”].
Ritenuto
che determinante non è tanto l'impiego temporale effettivo nel caso concreto,
quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo
la normale esperienza, nell'esecuzione di un mandato di complessità analoga
(REP. 1998 n. 126) e confrontate le ore di lavoro indicate dal patrocinatore di
__________ __________, coaccusato nel medesimo procedimento, a giudizio di
questa Camera appare adeguato ammettere lo stesso onorario riconosciuto a quest’ultimo
(inc. __________), segnatamente un onorario pari a 23 ore a CHF 220.--/ora
(come da prassi all’epoca del mandato), per complessivi CHF 5'060.--, per le
prestazioni fino al 2000, ed un onorario pari a 53 ore a CHF 250.--/ora, per
complessivi CHF 13'250.--, per quelle successive.
Le
spese vengono riconosciute in CHF 1'800.--, mentre gli esborsi in CHF 1'408.--,
dedotta in particolare la tassa di giustizia dipendente dal ricorso di diritto
pubblico del 13.2.2002, siccome dichiarato dal Tribunale federale inammissibile,
senza esame nel merito, in mancanza di un pregiudizio irreparabile (decisione
TF 1P.77/2002 del 12.3.2002).
2.4
Riepilogando,
a IS 1 va rifuso – a titolo di spese legali – l’importo complessivo di CHF 21'518.--,
di cui CHF 18'310.-- di onorario, CHF 1'800.-- di spese e CHF
1'408.-- di esborsi.
3.
Riparazione
del torto morale
3.1
L'indennità prevista dall'art. 317 CPP si estende, come detto, anche
al danno morale patito dall'accusato prosciolto. La determinazione dell'ammontare
dell'indennità é lasciata al potere d'apprezzamento del giudice (cfr. rapporto
della Commissione speciale per l'esame del CPP dell'8.11.1994, p. 96 ad art.
317.
nel quale si parla di "equa indennità"; note riassuntive
della seduta del 9.7.1993 della Commissione speciale per la revisione del CPP,
p. 15 ss.) ed é stabilita in funzione della gravità della lesione alla
personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113
Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7). L’art. 49 CO prevede che un'indennità è concessa nel caso in cui la
gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata
in altro modo. È necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto,
in particolare del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla
reputazione dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone
venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e
professionale dell'accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125
III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446).
La
privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione della personalità
dell'accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto all'indennità per
torto morale anche per arresti di breve durata (DTF 113 Ia 177 e 113 Ib 155;
REP. 1973, p. 229). Secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione
ingiustificata, il torto morale dev'essere fissato secondo il cosiddetto “metodo
bifasico” (HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.;
P. MÜNCH, Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in:
ZBJV 1998, p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5).
Nella
prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto, della
durata della detenzione. Questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo,
di riconoscere in genere un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata
di detenzione (REP. 1998 n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti). Tale regola
è stata ancora di recente confermata dal Tribunale federale, che l'ha ritenuta
conforme ai dettami costituzionali (decisione TF 1P.580/2002 del 14.4.2003).
Invero, la Camera d'accusa del Tribunale federale considera di regola adeguato
riconoscere un'indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di
privazione della libertà più brevi e nella misura in cui non sussistano
particolari motivi che ne giustifichino un aumento o una diminuzione (decisioni
TF 8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza alla
quale, sia notato di transenna, anche questa Camera si è adeguata (decisione
25.4.2002
in re S.R., inc. 60.2001.111).
Nella
seconda fase l'importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o verso
l'alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei vari
fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali conseguenze
fisiche o psichiche per l'accusato. Benché il denaro possa apparire inadeguato
a compensare le frustrazioni inevitabilmente legate alla carcerazione,
l'indennità per torto morale non deve neppure essere puramente simbolica.
3.2
L’istante
postula il versamento di CHF 5'000.-- per torto morale ed ingiusta
carcerazione, sottolineando le circostanze in cui si è svolto l’arresto (“nella
sua abitazione di vacanza a __________”), le gravi ripercussioni ad “(…)
uno stato psichico già in parte minato all’epoca dell’arresto da un disturbo
depressivo maggiore” nonché le difficoltà createsi sul posto di lavoro, a
dipendenza della sua posizione di responsabilità (istanza 13.6.2006, p. 3).
In
concreto, IS 1 è stato arrestato il 3.10.1998 ed associato
alle carceri pretoriali di __________ (AI 71). Il giorno seguente, il
suo arresto è confermato dall’allora giudice dell’istruzione e
dell’arresto Ivano Ranzanici,
considerata l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza e preminenti
motivi di interesse pubblico, segnatamente il pericolo di fuga ed i bisogni
dell’istruzione (AI 75). È stato infine scarcerato, previo versamento di una
cauzione di CHF 200'000.--, l’8.10.1998 (AI 85).
Ciò
posto, per i 6 giorni di detenzione preventiva ingiustamente sofferta va
anzitutto riconosciuto un importo base di CHF 1'200.--, pari a CHF
200.
--/giorno, come da prassi di questa Camera per detenzioni
di due/tre mesi (cfr. decisione 7.12.2006, inc. __________).
3.3
Occorre
ora esaminare se sussistono gli estremi per ammettere una
lesione della personalità a tal punto grave da giustificare un aumento dell’importo
base.
Né
le circostanze in cui si è svolto l’arresto, né le condizioni di detenzione
presso le carceri pretoriali di __________, seppur sgradevoli, presentano
particolarità tali da legittimare un tale aumento.
Quanto
alle asserite gravi ripercussioni sul suo stato patologico preesistente,
occorre anzitutto ricordare la teoria della “predisposizione costituzionale”,
ovvero di una particolare predisposizione della vittima emergente dallo stato
del corpo umano oppure dalla tendenza di quest’ultima a reazioni gravi e
anormali, che va presa in considerazione quale causa concomitante fortuita nel
quadro della determinazione del danno oppure in quello della fissazione del
risarcimento (R. WALLIMANN BAUR, Diss. ZH 1998,
Entschädigung und Genugtuung durch den Staat an unschuldig Verfolgte im
ordentlichen zürcherischen Untersuchungsverfahren, p. 154 e riferimenti). In
ogni caso, a giudizio di questa Camera la perizia medico-legale allestita dal
prof. dott. __________ __________ di __________ (doc. C), che si basa su di
un’unica visita psichiatrica del 25.9.2002 e da cui emerge sostanzialmente un
resoconto dei fatti ed una raccolta dell’anamnesi psicopatologica di IS 1,
appare alquanto generica e non sufficiente a provare che i disturbi riscontrati
sono la conseguenza diretta del procedimento penale. Significativo al proposito
che l’istante non abbia prodotto alcun certifico medico dello psichiatra dott. med.
__________, da cui è in cura da anni e che continua tuttora a seguirlo: “(…)
il periziando mi precisa che egli aveva cominciato ad ammalarsi di depressione
nel 1996, in conseguenza di difficoltà professionali altamente problematizzanti”,
che “le cure specialistiche dei neuropsichiatri al quale il soggetto si rivolse
negli anni 1996-1997 non furono, tuttavia, coronate da un pieno successo:
proprio per questo motivo, qualche mese prima di venire arrestato in Svizzera,
il Sig. IS 1 aveva consultato il Dott. __________: grazie al quale aveva
cominciato ad avvertire significativi indizi di miglioramento”, “(…) mi
racconta che a lungo, dopo il suo arresto e la sua detenzione, egli rimase in
preda ad una grave depressione ad onta che il Dott. __________, al quale il
Sig. IS 1 già nell’ottobre 1998 aveva nuovamente chiesto aiuto, rafforzasse le
terapie ansiolitiche ed antidepressive” (perizia medico-legale del
18.10
, p. 2-3). Del resto, nemmeno quanto riferito dal perito in relazione
ad un certificato medico 28.6.2002 del dott. med. __________ fornisce sufficienti
elementi per ammettere che ed in che misura la dichiarata e non ulteriormente
sostanziata recrudescenza del “disturbo depressivo maggiore” ivi
descritto sia riconducibile alla vicenda penale in esame.
Da
ultimo, IS 1 non dimostra – come gli incombeva – gli asseriti pregiudizi in
ambito professionale né tantomeno un loro nesso di causalità naturale ed
adeguato con il procedimento penale (cfr., al proposito, decisione TF
1P.602/2003 del 23.2.2004).
3.4
Alla
luce di queste considerazioni, non si giustifica aumentare
l’importo base di CHF 1'200.--, che tiene del resto conto della soddisfazione
personale già derivabile dal riconoscimento che il procedimento penale,
l’arresto ed il carcere preventivo erano ingiustificati, come avvalorato dalla
sentenza del giudice della Pretura penale e da questo stesso giudizio.
4.
In
conclusione, l’indennità dovuta a IS 1 ammonta a CHF 22'718.--, di cui CHF 21'518.-- per spese di patrocinio e CHF 1'200.-- per torto morale. Interessi
di mora e ripetibili di questa sede non sono pretesi.
5.
La
procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 vCPP).
Per
questi motivi,
richiamati
gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1.
L’istanza è parzialme
nte accolta.
Di
conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in
relazione al giudizio 15.6.2005 dell’allora giudice della Pretura penale Marco Ambrosini
(inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di
indennità giusta l’art. 317 CPP, l’importo di CHF 22'718.--.
2.
Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3.
Intimazione:
per conoscenza:
terzi
implicati
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il vicepresidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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