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Decisione

60.2006.212

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. torto morale

21 dicembre 2006Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

a. Dal

1991 la società __________ SA – nel frattempo sciolta in seguito a fallimento e

radiata d’ufficio dal Registro di commercio –, tramite il suo programmatore __________

__________ e sotto la direzione di __________ __________, ha dato avvio allo

sviluppo di un software chiamato prima __________ e poi __________, consistente

in un sistema di controllo accessi e rilevamento presenze basato su tecnologia

biometrica, destinato al controllo elettronico mediante impronte digitali di

porte d’entrata di banche e altri luoghi che necessitano di protezione. Il

programma è stato sviluppato dapprima nella versione “standard normale”

ed in seguito nella versione “standard __________”, finalizzata al collegamento

con i sistemi di controllo accesso della ditta __________ (denuncia/querela

penale 2/6.6.1995, p. 4). In data 10.5.1994, il marchio “__________” è stato

depositato presso l’Ufficio federale della proprietà intellettuale (UFPI).

A

mente di __________ SA, alcune società facenti capo a IS 1 e __________ __________,

segnatamente __________, __________ e __________ (quest’ultima azionista in

ragione del 30% di __________ SA), avrebbero in seguito modificato e commercializzato

il citato sistema __________, denominandolo __________, __________ e __________

e installandolo in diverse banche e istituti in __________, __________ e __________.

Da

qui l’esposto di denuncia/querela 2/6.6.1995, che ha dato avvio all'inchiesta

penale denominata __________ (__________).

b. Le

informazioni preliminari sono state particolarmente laboriose: oltre alle

numerose audizioni, hanno comportato l’acquisizione di una notevole mole di

documentazione e di accertamenti tecnici. Domande di assistenza giudiziaria

sono state eseguite a __________ (AI 13), a __________ (AI 28), a __________

(AI 29), a __________ (AI 43) ed a __________ (AI 44).

c. Su

ordine dell’allora competente procuratore pubblico Maria Galliani, IS 1 è stato

arrestato a __________ il 3.10.1998 ed associato alle carceri pretoriali di __________

(AI 71), con l’accusa di violazione della legge federale sul diritto d'autore e

sui diritti di protezione affini e della legge federale contro la concorrenza

sleale, di truffa e, subordinatamente, di appropriazione indebita (AI 74).

L’ordine

di scarcerazione, previo versamento di una cauzione di CHF 200'000.--, è invece

datato 8.10.1998 (AI 85).

d. Seguono

altri interrogatori e verbali di confronto. In data 5.10.1998 l’allora

competente magistrato inquirente ha indirizzato alle banche ticinesi un ordine

di perquisizione e sequestro di tutte le relazioni intestate o comunque facenti

capo all’accusato (AI 77). Il rapporto d’inchiesta preliminare di polizia

giudiziaria è invece datato 6.1.1999 (AI 121).

Il

26.11.2001, il procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti – subentrato nell’inchiesta

– ha poi esteso l’accusa per titolo di delitto contro la legge federale sulla

protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (AI 182).

e. Con

decreto 21.1.2002 ha quindi posto IS 1 in stato di accusa dinanzi all’allora

competente Corte delle assise correzionali di __________ e proposto la sua

condanna alla pena di sessanta giorni di detenzione sospesa condizionalmente

per un periodo di prova di due anni, alla multa di CHF 5'000.--, al pagamento

in favore dello Stato di un risarcimento equivalente (in solido con __________ __________)

di CHF 40'063.50 ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, siccome

prevenuto colpevole di truffa, concorrenza sleale, violazione del diritto

d’autore e violazione del diritto al marchio (DAC __________).

f. Con

scritto 4/5.2.2002 l’accusato ha interposto formale opposizione al predetto

decreto.

L’allora

giudice della Pretura penale Marco Ambrosini – a cui l’incarto era stato nel

frattempo trasmesso per competenza –, con ordinanza 7.2.2005 ha formalmente riunito

i procedimenti a carico di IS 1 e __________ __________. Con sentenza 15.6.2005

ha infine prosciolto entrambi gli accusati da tutte le imputazioni (inc. __________).

g. Con

l’istanza in esame – fondata sugli art. 317 ss. CPP – IS 1 chiede che lo Stato

della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale

risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo

complessivo di CHF 67'758.--, di cui CHF 62'758.-- per spese di patrocinio e CHF

5'000.-- per torto morale.

L’istante

evidenzia in particolare il carattere straordinario dell’inchiesta, la complessità

della fattispecie e le difficoltà inerenti la sua ricostruzione, e prima ancora

comprensione, nella massa di documentazione. Sottolinea poi la spropositata

domanda di risarcimento della parte civile, di complessivi CHF 3'377'020.--

(istanza 13.6.2006, p. 2-3). Delle ulteriori motivazioni si dirà, laddove

necessario, in corso di motivazione.

in

diritto

1. 1.1.

Giusta

l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte

delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni

accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma della

rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e

della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI /

K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n.

1 ss.; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea

2006, n. 1556 ss.).

L'indennità

prevista dall'art. 317 CPP consiste nel risarcimento pieno (“rifusione”)

delle spese di patrocinio legale oggettivamente necessarie e dei danni

materiali, nonché nella “riparazione” del torto morale, la cui

determinazione é lasciata al potere d'apprezzamento del giudice. Per la

definizione dell'ammontare, delle modalità e dell'estensione dell'indennità si

applicano le norme cantonali e, a titolo di diritto cantonale suppletivo, le

regole generali degli art. 42 ss. CO (R. HAUSER / E.

SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7; N. OBERHOLZER, Grundzüge des

Strafprozessrechts, Berna 1994, p. 593).

1.2.

L'onere della prova incombe all'istante, motivo per cui la sua

richiesta di risarcimento deve essere fondata su fatti precisi e deve essere documentata

(decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 113 IV 93 e 107 IV 155; G.

PIQUEREZ, op. cit., n. 1559; N. OBERHOLZER, op. cit., p. 593; rapporto n. 3163,

p. 96 ad art. 317 e note riassuntive della seduta del 20.7.1988 della

Commissione speciale per la revisione del CPP, p. 9 ss.), e ciò malgrado la

responsabilità dello Stato sia di natura causale. Del resto, appositamente per

permettergli di raccogliere la documentazione e gli elementi necessari alla

corretta quantificazione della pretesa, la legge prevede che l'istanza debba

essere introdotta entro un anno (N. SALVIONI, Codice di procedura penale

annotato, Locarno 1999, ad art. 320 CPP, p. 508).

1.3.

Giusta

l’art. 320 cpv. 1 CPP, la domanda di indennità deve essere presentata entro un

anno dall’abbandono del procedimento, rispettivamente dalla sentenza di

assoluzione.

Il

procedimento penale promosso a carico di IS 1 si è concluso con sentenza

15.6.2005 del giudice della Pretura penale. La tempestività dell’istanza in

esame, introdotta il 13.6.2006, è pertanto pacifica.

Considerandi

2.

Rifusione

delle spese di patrocinio

2.1

Nello

stabilire l'importo delle spese di patrocinio legale da risarcire, questa

Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa

dell'Ordine degli avvocati (TOA) – così come voluto dal legislatore per evitare

abusi (cfr. note riassuntive della seduta del 20.7.1988 della Commissione

speciale per la revisione del CPP, p. 10) – analogamente a quanto previsto dalla

legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (art. 25 ss. Lag,

in vigore dal 31.7.2002) nella retribuzione del difensore d'ufficio dell'accusato

al beneficio del gratuito patrocinio, applicando quindi i parametri

giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione e dal giudice

dell’istruzione e dell’arresto.

Giusta

l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre,

per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari,

l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in

ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA. Pertanto, con

riserva per procedimenti ed altri atti particolarmente impegnativi (art. 41

TOA), CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e

federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i

processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i

processi davanti alla Corte delle assise criminali. Entro tali limiti,

l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA,

cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della

pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il

tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle

parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità (DTF 122 I 1, cons. 3a con

numerosi riferimenti).

Il

Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della

complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF

200.

-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo. Nel

riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari

corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato,

applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a

carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del

patrocinatore. In questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza

della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità,

dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità

dell'esito del procedimento. In altre parole l'onorario a tempo va stabilito

prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto

conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità

del caso.

2.2

L’istante

postula la rifusione della nota professionale 12.6.2006 del suo patrocinatore

di fiducia, avv. PR 1, di complessivi CHF 62'758.-- [di cui CHF 55'000.-- di

onorario (220 ore a CHF 250.--/ora), CHF 5'350.-- di spese e CHF 2'408.-- di

esborsi (doc. D-F allegati all’istanza 13.6.2006)].

Richiesto

di produrre il dettaglio della nota d’onorario con scritto 14.6.2006, l’avv. PR

1.

non vi ha mai dato seguito.

Come

sopra esposto (consid. 1.2.), nella procedura di indennità retta dagli art. 317

ss. CPP, il principio inquisitorio trova un’applicazione limitata, considerato

che l’onere della prova spetta all’istante e che la domanda deve essere

documentata e fondata su fatti precisi (REP. 1998 n. 126 p. 380 consid. 3). Come

ricordato dal Tribunale federale, l’istante deve indicare, nella misura del

possibile e in quanto ciò possa essere ragionevolmente da lui preteso, tutte le

circostanze che fondano il danno e che possano permetterne o facilitarne la

determinazione. La sola possibilità che un danno si sia effettivamente

realizzato e che raggiunga la prospettata entità non è invece sufficiente, tale

conclusione dovendosi piuttosto imporre in modo convincente e pressoché certo

agli occhi del giudice. Già lo si è detto, appositamente per permettere all’istante

di raccogliere la documentazione e gli elementi necessari alla corretta

quantificazione della sua pretesa, la legge prevede che l’istanza debba essere

introdotta entro un anno (cfr. N. SALVIONI, op. cit., ad art. 320, p. 508).

Valori sperimentali possono sostituire accertamenti concreti unicamente quando

questi ultimi risultano impossibili o necessitano di un dispendio

sproporzionato e irragionevole. Peraltro, la disposizione di cui all’art. 42

cpv. 2 CO non consente al danneggiato di chiedere al giudice, senza fornire

precise indicazioni, di pronunciare un risarcimento discrezionale (cfr., al proposito,

decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004).

2.3

Le

spese di patrocinio essendo pacificamente documentabili, in concreto tale posta

del danno non può certo essere considerata provata dalla sola produzione dei

doc. D-F.

Come

da giurisprudenza di questa Camera, in assenza del dettaglio della nota

professionale, le spese legali possono nondimeno essere rifuse per quanto siano

ricostruibili dall’incarto [cfr. N. SALVIONI, op. cit., ad art. 317 CPP, p.

506: “(…) per le spese di patrocinio ed i danni materiali si deve invece

parlare di rifusione, ossia di risarcimento pieno, stabilito in base alla

documentazione prodotta dall'accusato prosciolto”].

Ritenuto

che determinante non è tanto l'impiego temporale effettivo nel caso concreto,

quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo

la normale esperienza, nell'esecuzione di un mandato di complessità analoga

(REP. 1998 n. 126) e confrontate le ore di lavoro indicate dal patrocinatore di

__________ __________, coaccusato nel medesimo procedimento, a giudizio di

questa Camera appare adeguato ammettere lo stesso onorario riconosciuto a quest’ultimo

(inc. __________), segnatamente un onorario pari a 23 ore a CHF 220.--/ora

(come da prassi all’epoca del mandato), per complessivi CHF 5'060.--, per le

prestazioni fino al 2000, ed un onorario pari a 53 ore a CHF 250.--/ora, per

complessivi CHF 13'250.--, per quelle successive.

Le

spese vengono riconosciute in CHF 1'800.--, mentre gli esborsi in CHF 1'408.--,

dedotta in particolare la tassa di giustizia dipendente dal ricorso di diritto

pubblico del 13.2.2002, siccome dichiarato dal Tribunale federale inammissibile,

senza esame nel merito, in mancanza di un pregiudizio irreparabile (decisione

TF 1P.77/2002 del 12.3.2002).

2.4

Riepilogando,

a IS 1 va rifuso – a titolo di spese legali – l’importo complessivo di CHF 21'518.--,

di cui CHF 18'310.-- di onorario, CHF 1'800.-- di spese e CHF

1'408.-- di esborsi.

3.

Riparazione

del torto morale

3.1

L'indennità prevista dall'art. 317 CPP si estende, come detto, anche

al danno morale patito dall'accusato prosciolto. La determinazione dell'ammontare

dell'indennità é lasciata al potere d'apprezzamento del giudice (cfr. rapporto

della Commissione speciale per l'esame del CPP dell'8.11.1994, p. 96 ad art.

317.

nel quale si parla di "equa indennità"; note riassuntive

della seduta del 9.7.1993 della Commissione speciale per la revisione del CPP,

p. 15 ss.) ed é stabilita in funzione della gravità della lesione alla

personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113

Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7). L’art. 49 CO prevede che un'indennità è concessa nel caso in cui la

gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata

in altro modo. È necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto,

in particolare del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla

reputazione dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone

venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e

professionale dell'accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125

III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446).

La

privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione della personalità

dell'accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto all'indennità per

torto morale anche per arresti di breve durata (DTF 113 Ia 177 e 113 Ib 155;

REP. 1973, p. 229). Secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione

ingiustificata, il torto morale dev'essere fissato secondo il cosiddetto “metodo

bifasico” (HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.;

P. MÜNCH, Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in:

ZBJV 1998, p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5).

Nella

prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto, della

durata della detenzione. Questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo,

di riconoscere in genere un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata

di detenzione (REP. 1998 n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti). Tale regola

è stata ancora di recente confermata dal Tribunale federale, che l'ha ritenuta

conforme ai dettami costituzionali (decisione TF 1P.580/2002 del 14.4.2003).

Invero, la Camera d'accusa del Tribunale federale considera di regola adeguato

riconoscere un'indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di

privazione della libertà più brevi e nella misura in cui non sussistano

particolari motivi che ne giustifichino un aumento o una diminuzione (decisioni

TF 8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza alla

quale, sia notato di transenna, anche questa Camera si è adeguata (decisione

25.4.2002

in re S.R., inc. 60.2001.111).

Nella

seconda fase l'importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o verso

l'alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei vari

fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali conseguenze

fisiche o psichiche per l'accusato. Benché il denaro possa apparire inadeguato

a compensare le frustrazioni inevitabilmente legate alla carcerazione,

l'indennità per torto morale non deve neppure essere puramente simbolica.

3.2

L’istante

postula il versamento di CHF 5'000.-- per torto morale ed ingiusta

carcerazione, sottolineando le circostanze in cui si è svolto l’arresto (“nella

sua abitazione di vacanza a __________”), le gravi ripercussioni ad “(…)

uno stato psichico già in parte minato all’epoca dell’arresto da un disturbo

depressivo maggiore” nonché le difficoltà createsi sul posto di lavoro, a

dipendenza della sua posizione di responsabilità (istanza 13.6.2006, p. 3).

In

concreto, IS 1 è stato arrestato il 3.10.1998 ed associato

alle carceri pretoriali di __________ (AI 71). Il giorno seguente, il

suo arresto è confermato dall’allora giudice dell’istruzione e

dell’arresto Ivano Ranzanici,

considerata l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza e preminenti

motivi di interesse pubblico, segnatamente il pericolo di fuga ed i bisogni

dell’istruzione (AI 75). È stato infine scarcerato, previo versamento di una

cauzione di CHF 200'000.--, l’8.10.1998 (AI 85).

Ciò

posto, per i 6 giorni di detenzione preventiva ingiustamente sofferta va

anzitutto riconosciuto un importo base di CHF 1'200.--, pari a CHF

200.

--/giorno, come da prassi di questa Camera per detenzioni

di due/tre mesi (cfr. decisione 7.12.2006, inc. __________).

3.3

Occorre

ora esaminare se sussistono gli estremi per ammettere una

lesione della personalità a tal punto grave da giustificare un aumento dell’importo

base.

le circostanze in cui si è svolto l’arresto, né le condizioni di detenzione

presso le carceri pretoriali di __________, seppur sgradevoli, presentano

particolarità tali da legittimare un tale aumento.

Quanto

alle asserite gravi ripercussioni sul suo stato patologico preesistente,

occorre anzitutto ricordare la teoria della “predisposizione costituzionale”,

ovvero di una particolare predisposizione della vittima emergente dallo stato

del corpo umano oppure dalla tendenza di quest’ultima a reazioni gravi e

anormali, che va presa in considerazione quale causa concomitante fortuita nel

quadro della determinazione del danno oppure in quello della fissazione del

risarcimento (R. WALLIMANN BAUR, Diss. ZH 1998,

Entschädigung und Genugtuung durch den Staat an unschuldig Verfolgte im

ordentlichen zürcherischen Untersuchungsverfahren, p. 154 e riferimenti). In

ogni caso, a giudizio di questa Camera la perizia medico-legale allestita dal

prof. dott. __________ __________ di __________ (doc. C), che si basa su di

un’unica visita psichiatrica del 25.9.2002 e da cui emerge sostanzialmente un

resoconto dei fatti ed una raccolta dell’anamnesi psicopatologica di IS 1,

appare alquanto generica e non sufficiente a provare che i disturbi riscontrati

sono la conseguenza diretta del procedimento penale. Significativo al proposito

che l’istante non abbia prodotto alcun certifico medico dello psichiatra dott. med.

__________, da cui è in cura da anni e che continua tuttora a seguirlo: “(…)

il periziando mi precisa che egli aveva cominciato ad ammalarsi di depressione

nel 1996, in conseguenza di difficoltà professionali altamente problematizzanti”,

che “le cure specialistiche dei neuropsichiatri al quale il soggetto si rivolse

negli anni 1996-1997 non furono, tuttavia, coronate da un pieno successo:

proprio per questo motivo, qualche mese prima di venire arrestato in Svizzera,

il Sig. IS 1 aveva consultato il Dott. __________: grazie al quale aveva

cominciato ad avvertire significativi indizi di miglioramento”, “(…) mi

racconta che a lungo, dopo il suo arresto e la sua detenzione, egli rimase in

preda ad una grave depressione ad onta che il Dott. __________, al quale il

Sig. IS 1 già nell’ottobre 1998 aveva nuovamente chiesto aiuto, rafforzasse le

terapie ansiolitiche ed antidepressive” (perizia medico-legale del

18.10

, p. 2-3). Del resto, nemmeno quanto riferito dal perito in relazione

ad un certificato medico 28.6.2002 del dott. med. __________ fornisce sufficienti

elementi per ammettere che ed in che misura la dichiarata e non ulteriormente

sostanziata recrudescenza del “disturbo depressivo maggiore” ivi

descritto sia riconducibile alla vicenda penale in esame.

Da

ultimo, IS 1 non dimostra – come gli incombeva – gli asseriti pregiudizi in

ambito professionale né tantomeno un loro nesso di causalità naturale ed

adeguato con il procedimento penale (cfr., al proposito, decisione TF

1P.602/2003 del 23.2.2004).

3.4

Alla

luce di queste considerazioni, non si giustifica aumentare

l’importo base di CHF 1'200.--, che tiene del resto conto della soddisfazione

personale già derivabile dal riconoscimento che il procedimento penale,

l’arresto ed il carcere preventivo erano ingiustificati, come avvalorato dalla

sentenza del giudice della Pretura penale e da questo stesso giudizio.

4.

In

conclusione, l’indennità dovuta a IS 1 ammonta a CHF 22'718.--, di cui CHF 21'518.-- per spese di patrocinio e CHF 1'200.-- per torto morale. Interessi

di mora e ripetibili di questa sede non sono pretesi.

5.

La

procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 vCPP).

Per

questi motivi,

richiamati

gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L’istanza è parzialme

nte accolta.

Di

conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in

relazione al giudizio 15.6.2005 dell’allora giudice della Pretura penale Marco Ambrosini

(inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di

indennità giusta l’art. 317 CPP, l’importo di CHF 22'718.--.

2.

Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Intimazione:

per conoscenza:

terzi

implicati

PI 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il vicepresidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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