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Decisione

60.2006.214

Istanza di indennità per ingiuisto procedimento. spese legali

21 novembre 2006Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

60.2006.214

Data decisione, Autorità:

21.11.2006, CRP

Titolo:

Istanza di indennità per ingiuisto procedimento. spese legali

DIRITTO ALL'INDENNITÀ

INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO

art. 317 CPP-TI

Incarto n.

60.2006.214

Lugano

21 novembre

2006

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai

giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Rocco Filippini, vicecancelliere

sedente per statuire sull’istanza 16/19.6.2006 presentata da

IS 1

patr. da: PR 1

tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento

penale sfociato nel giudizio 16.5.2006 del giudice della Pretura penale Damiano

Stefani (inc. __________), un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;

richiamate le osservazioni 20/21.6.2006 del procuratore

pubblico Antonio Perugini, che si rimette al giudizio

di questa Camera;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

che con decreto 14.11.2005 il magistrato inquirente ha posto IS 1 in

stato di accusa dinanzi alla Pretura penale, siccome ritenuto colpevole di

grave infrazione alle norme della circolazione “per avere violato gravemente

le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in

particolare per aver circolato con il motoveicolo __________ targato __________

alla velocità di 80 Km/h. (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla

Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 50 Km/h.”;

che

ha proposto la sua condanna alla multa di CHF 700.-- ed al pagamento della

tassa di giustizia e delle spese (DA __________);

che

con scritto 21/22.11.2005 IS 1 ha interposto opposizione al predetto decreto di

accusa (AI 6);

che

il 16.5.2006 il giudice della Pretura penale lo ha infine prosciolto

dall’imputazione, in applicazione del principio in dubio pro reo (inc. __________);

che

con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320

cpv. 1 CPP – IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia

condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al

procedimento penale, l’importo di CHF 6'906.80 per spese legali;

che

giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla

Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da

ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma

della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali

e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI

/ K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109

n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);

che

– nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire – questa

Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa

dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali

seguiti dal Consiglio di moderazione;

che

giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di

esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari,

l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in

ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF

5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali,

CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi

davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti

alla Corte delle assise criminali;

che,

Considerandi

entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi

generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore

e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità

dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e

patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;

che

il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della

complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF

200.

-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;

che

nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti

ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando

criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del

patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

che

in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della

pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità,

dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità

dell'esito del procedimento;

che

in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un

avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole

margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;

che

l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore

di fiducia, avv. PR 1, di complessivi CHF 6'906.80 [di cui CHF 5'750.-- di

onorario (23 ore a CHF 250.--/ora), CHF 669.-- di spese e CHF 487.80 di IVA

(doc. C)];

che

la tariffa applicata, pari a CHF 250.--/ora, è conforme ai principi suesposti;

che

la nota professionale 16.6.2006 comprende le prestazioni di due distinte

procedure, l’una – quella amministrativa – di competenza dell’Ufficio giuridico

della Sezione della circolazione, l’altra – quella penale – di competenza del

Ministero pubblico (cfr., al proposito, art. 47 RELALCStr);

che

l’Ufficio giuridico della Sezione della circolazione – pur avendo sospeso il

suo esame in attesa delle conclusioni penali (AI 5) – decide autonomamente

l’adozione di provvedimenti (art. 4 RELALCStr), ciò che rende la procedura

amministrativa indipendente da quella penale;

che

pertanto i relativi oneri – in mancanza di un nesso di causalità adeguato con il

procedimento penale (cfr., al proposito, decisione TF 1P.602/2003 del

23.2

) – non possono essere risarciti a’ sensi degli art. 317 ss. CPP [cfr.

decisione 7.12.2005 di questa Camera in re V.J.T. (inc. __________)];

che

il dispendio orario esposto in relazione alla sola pratica penale appare inoltre

– per un avvocato con le dovute conoscenze in quest’ambito – oggettivamente

sproporzionato alla fattispecie;

che

determinante non è tanto l'impiego temporale effettivo nel caso concreto,

quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo

la normale esperienza, nell'esecuzione di un mandato di complessità analoga (REP.

1998.

n. 126);

che

in concreto, il patrocinio si è sostanzialmente limitato alla preparazione del

dibattimento ed al dibattimento dinanzi alla Pretura penale, e non ha

comportato difficoltà di fatto o di diritto particolari, circostanza che

peraltro l’istante non sostiene;

che

viene conseguentemente ammesso un onorario pari a 11 ore e 10 minuti a CHF 250.--/ora,

per complessivi CHF 2'792.--, di cui 45 minuti inerenti le telefonate (in media

5.

minuti/telefonata, sufficienti con riguardo alla relativa semplicità del caso),

120.

minuti inerenti gli scritti (in media 10 minuti/scritto, spesso di poche

righe, compresa l’opposizione di data 21.11.2005), 20 minuti inerenti l’esame

del decreto di accusa e della corrispondenza con il Ministero pubblico di data

28.11

, 60 minuti inerenti la notifica prove di data 7.12.2005, 15 minuti

inerenti l’esame della successiva ordinanza della Pretura penale, 10 minuti inerenti

l’esame del rapporto di complemento 4.4.2006 della Polizia cantonale, 60 minuti

inerenti i colloqui con il cliente, 90 minuti inerenti la preparazione al

dibattimento, 210 minuti (compresa la trasferta) inerenti il dibattimento, 10

minuti inerenti l’esame della sentenza 16.5.2006 della Pretura penale e 30

minuti inerenti la presente istanza [ritenuto che – nella commisurazione

dell’onorario relativo alla formulazione di questa domanda – la Camera dei ricorsi

penali, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di moderazione per la

determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio legale, tiene in

particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame, che nella

fattispecie è unicamente parziale], stralciata in particolare la prestazione di

data 5.12.2005 “analisi ordinanza di apertura”, che non necessitava di

alcun approfondimento;

che

a questa somma vanno aggiunte le spese, pari a CHF 451.75, di cui CHF 50.-- per

la formazione dell’incarto (art. 3 lit. a TOA), CHF 6.75 per le telefonate [45

minuti a CHF 0.15/minuto (cfr. decisione 10.12.2004 del Consiglio di moderazione

in re avv. B.C., inc. __________)], CHF 335.-- per gli scritti [CHF 5.-- per

pagina originale, compresa la copia per l'incarto (art. 3 lit. b TOA), CHF 5.--

per invio raccomandato, CHF 1.-- per invio semplice, CHF 2.-- per invio fax e

CHF 2.-- per ogni copia (art. 3 lit. b TOA)] e CHF 60.-- per la trasferta a

Bellinzona il giorno del dibattimento (come esposto);

che

l’IVA ammonta a CHF 246.55;

che

a IS 1 va pertanto rifuso – a titolo di spese legali – l’importo complessivo di

CHF 3'490.30;

che

interessi di mora non sono pretesi;

che

la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 vCPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è parzialmente accolta.

Di

conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in

relazione al giudizio 16.5.2006 del giudice della Pretura penale Damiano

Stefani (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo

di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 3'490.30.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

per conoscenza:

terzi

implicati

PI 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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