60.2006.214
Istanza di indennità per ingiuisto procedimento. spese legali
21 novembre 2006Italiano8 min
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Numero d'incarto:
Fatti
60.2006.214
Data decisione, Autorità:
21.11.2006, CRP
Titolo:
Istanza di indennità per ingiuisto procedimento. spese legali
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2006.214
Lugano
21 novembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Rocco Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sull’istanza 16/19.6.2006 presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento
penale sfociato nel giudizio 16.5.2006 del giudice della Pretura penale Damiano
Stefani (inc. __________), un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamate le osservazioni 20/21.6.2006 del procuratore
pubblico Antonio Perugini, che si rimette al giudizio
di questa Camera;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che con decreto 14.11.2005 il magistrato inquirente ha posto IS 1 in
stato di accusa dinanzi alla Pretura penale, siccome ritenuto colpevole di
grave infrazione alle norme della circolazione “per avere violato gravemente
le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in
particolare per aver circolato con il motoveicolo __________ targato __________
alla velocità di 80 Km/h. (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla
Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 50 Km/h.”;
che
ha proposto la sua condanna alla multa di CHF 700.-- ed al pagamento della
tassa di giustizia e delle spese (DA __________);
che
con scritto 21/22.11.2005 IS 1 ha interposto opposizione al predetto decreto di
accusa (AI 6);
che
il 16.5.2006 il giudice della Pretura penale lo ha infine prosciolto
dall’imputazione, in applicazione del principio in dubio pro reo (inc. __________);
che
con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320
cpv. 1 CPP – IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia
condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al
procedimento penale, l’importo di CHF 6'906.80 per spese legali;
che
giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla
Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da
ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma
della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali
e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI
/ K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109
n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);
che
– nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire – questa
Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa
dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali
seguiti dal Consiglio di moderazione;
che
giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di
esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari,
l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in
ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF
5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali,
CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi
davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti
alla Corte delle assise criminali;
che,
Considerandi
entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi
generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore
e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità
dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e
patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che
il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della
complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF
200.
-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;
che
nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del
patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che
in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della
pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità,
dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità
dell'esito del procedimento;
che
in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un
avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole
margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;
che
l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore
di fiducia, avv. PR 1, di complessivi CHF 6'906.80 [di cui CHF 5'750.-- di
onorario (23 ore a CHF 250.--/ora), CHF 669.-- di spese e CHF 487.80 di IVA
(doc. C)];
che
la tariffa applicata, pari a CHF 250.--/ora, è conforme ai principi suesposti;
che
la nota professionale 16.6.2006 comprende le prestazioni di due distinte
procedure, l’una – quella amministrativa – di competenza dell’Ufficio giuridico
della Sezione della circolazione, l’altra – quella penale – di competenza del
Ministero pubblico (cfr., al proposito, art. 47 RELALCStr);
che
l’Ufficio giuridico della Sezione della circolazione – pur avendo sospeso il
suo esame in attesa delle conclusioni penali (AI 5) – decide autonomamente
l’adozione di provvedimenti (art. 4 RELALCStr), ciò che rende la procedura
amministrativa indipendente da quella penale;
che
pertanto i relativi oneri – in mancanza di un nesso di causalità adeguato con il
procedimento penale (cfr., al proposito, decisione TF 1P.602/2003 del
23.2
) – non possono essere risarciti a’ sensi degli art. 317 ss. CPP [cfr.
decisione 7.12.2005 di questa Camera in re V.J.T. (inc. __________)];
che
il dispendio orario esposto in relazione alla sola pratica penale appare inoltre
– per un avvocato con le dovute conoscenze in quest’ambito – oggettivamente
sproporzionato alla fattispecie;
che
determinante non è tanto l'impiego temporale effettivo nel caso concreto,
quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo
la normale esperienza, nell'esecuzione di un mandato di complessità analoga (REP.
1998.
n. 126);
che
in concreto, il patrocinio si è sostanzialmente limitato alla preparazione del
dibattimento ed al dibattimento dinanzi alla Pretura penale, e non ha
comportato difficoltà di fatto o di diritto particolari, circostanza che
peraltro l’istante non sostiene;
che
viene conseguentemente ammesso un onorario pari a 11 ore e 10 minuti a CHF 250.--/ora,
per complessivi CHF 2'792.--, di cui 45 minuti inerenti le telefonate (in media
5.
minuti/telefonata, sufficienti con riguardo alla relativa semplicità del caso),
120.
minuti inerenti gli scritti (in media 10 minuti/scritto, spesso di poche
righe, compresa l’opposizione di data 21.11.2005), 20 minuti inerenti l’esame
del decreto di accusa e della corrispondenza con il Ministero pubblico di data
28.11
, 60 minuti inerenti la notifica prove di data 7.12.2005, 15 minuti
inerenti l’esame della successiva ordinanza della Pretura penale, 10 minuti inerenti
l’esame del rapporto di complemento 4.4.2006 della Polizia cantonale, 60 minuti
inerenti i colloqui con il cliente, 90 minuti inerenti la preparazione al
dibattimento, 210 minuti (compresa la trasferta) inerenti il dibattimento, 10
minuti inerenti l’esame della sentenza 16.5.2006 della Pretura penale e 30
minuti inerenti la presente istanza [ritenuto che – nella commisurazione
dell’onorario relativo alla formulazione di questa domanda – la Camera dei ricorsi
penali, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di moderazione per la
determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio legale, tiene in
particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame, che nella
fattispecie è unicamente parziale], stralciata in particolare la prestazione di
data 5.12.2005 “analisi ordinanza di apertura”, che non necessitava di
alcun approfondimento;
che
a questa somma vanno aggiunte le spese, pari a CHF 451.75, di cui CHF 50.-- per
la formazione dell’incarto (art. 3 lit. a TOA), CHF 6.75 per le telefonate [45
minuti a CHF 0.15/minuto (cfr. decisione 10.12.2004 del Consiglio di moderazione
in re avv. B.C., inc. __________)], CHF 335.-- per gli scritti [CHF 5.-- per
pagina originale, compresa la copia per l'incarto (art. 3 lit. b TOA), CHF 5.--
per invio raccomandato, CHF 1.-- per invio semplice, CHF 2.-- per invio fax e
CHF 2.-- per ogni copia (art. 3 lit. b TOA)] e CHF 60.-- per la trasferta a
Bellinzona il giorno del dibattimento (come esposto);
che
l’IVA ammonta a CHF 246.55;
che
a IS 1 va pertanto rifuso – a titolo di spese legali – l’importo complessivo di
CHF 3'490.30;
che
interessi di mora non sono pretesi;
che
la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 vCPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è parzialmente accolta.
Di
conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in
relazione al giudizio 16.5.2006 del giudice della Pretura penale Damiano
Stefani (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo
di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 3'490.30.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
per conoscenza:
terzi
implicati
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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