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Decisione

60.2006.216

istanza di esclusione/ricusa nei confronti del procuratore pubblico. ricevibilità.

24 luglio 2006Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

a. Con segnalazione del 30.9.2005 al Consiglio della

magistratura, l’istante ha stigmatizzato il fatto che il procuratore pubblico PI

1 non si fosse escluso in un procedimento penale (in relazione all’inchiesta relativa

alle gestione di alcuni immobili della __________) nel quale l’avv. __________

funge da patrocinatore di una delle parti, e ciò in considerazione del fatto

che la moglie del procuratore pubblico lavora presso lo studio __________.

b. Il

Consiglio della magistratura ha deciso in data 6.6.2006 (inc. __________) di

non dare seguito alla segnalazione. Nella stessa decisione, in particolare al

punto 9, il Consiglio della magistratura scrive che “Dovesse, tuttavia,

stare indagando in altre fattispecie in cui l’avv. __________ (o l’avv. __________)

è coinvolto come patrocinatore di una parte, il procuratore IS 1 dovrà

notificare alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’appello, ai sensi

dell’art. 42 cpv. 1 CPPT, la propria situazione, così da provocare una

decisione vincolante da parte dell’organo preposto alla verifica dei casi di esclusione.”

c. In

ossequio a questa decisione, il procuratore pubblico ha presentato un’istanza in

data 16.6.2006 a questa Camera, sottoponendo la sua situazione ed i casi nei

quali l’avv. __________ è patrocinatore di una parte. Questa Camera ha evaso

tale istanza con decisione di principio del 24.7.2006 (inc. CRP __________),

nella quale ha indicato quali sono i criteri per interpretare la nozione di

colleghi di studio ai sensi dell’art. 40 lit. d CPP.

d. Con

la presente istanza 16/19.6.2006, l’istante ha chiesto la ricusa/l’esclusione del

procuratore pubblico PI 1 da tutti i procedimenti in cui l’avv. __________ è

coinvolto direttamente o indirettamente. L’istanza è intitolata anche “Segnalazione

complementare di altri casi di conflitto d’interessi del PP __________” ed

è stata trasmessa in copia anche al Consiglio della magistratura.

e. Nella

sua veste di __________, l’istante ha pure presentato __________ in data

19.6.2006 (__________) al __________ sul medesimo tema.

in

diritto

1. Preliminarmente

è pacifico che questa Camera, in ossequio alle norme sull’organizzazione

giudiziaria ed al principio della separazione dei poteri, non sia chiamata ad

esprimersi sull’istanza in quanto “Segnalazione complementare” (copia

della presente decisione sarà inviata al Consiglio della magistratura): men che

meno deve prendere posizione sull’interpellanza o intervenirvi in un qualche

modo.

Considerandi

2.

In

relazione all'istanza di ricusa/esclusione, si pone preliminarmente un quesito

di legittimazione. L’art. 43 cpv. 2 CPP riserva il diritto di ricusa alla parte

civile, all’accusato o al procuratore pubblico (se il caso di ricusa riguarda

un giudice). Come ricorda la giurisprudenza di questa Camera (sentenza del

19.12.1979

in re M., la cui massima è pubblicata in REP. 1980 p. 385), un

testimone non è legittimato a proporre l’esclusione o la ricusa di magistrati

penali in quanto non è parte al procedimento penale.

3.

Questo

vale a maggior ragione nel presente caso, in cui l’istante non pretende di

essere parte ad un qualsivoglia procedimento, e neppure è chiamato in causa

come testimone. Egli interviene come __________, preoccupato soprattuto del funzionamento

degli organi giudiziari.

In

ossequio al principio della __________, simili interventi possono eventualmente

essere operati in __________ (come peraltro ha fatto l’istante, con la

ricordata __________ del __________), o come segnalazione al Consiglio della

magistratura, ma non con istanza di ricusa o di esclusione.

4.

L’istanza

va respinta in ordine, in quanto irricevibile, per difetto di legittimazione.

5.

Nel

presente caso, si può prescindere dalla tassa di giustizia e dalle spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 40 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è irricevibile.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

terzi

implicati

PI 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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