60.2006.216
istanza di esclusione/ricusa nei confronti del procuratore pubblico. ricevibilità.
24 luglio 2006Italiano4 min
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Numero d'incarto:
60.2006.216
Data decisione, Autorità:
24.07.2006, CRP
Titolo:
istanza di esclusione/ricusa nei confronti del procuratore pubblico. ricevibilità.
ESCLUSIONE DEL PROCURATORE PUBBLICO
RICUSA DEL PROCURATORE PUBBLICO
art. 40 let. d CPP-TI
Incarto n.
60.2006.216
Lugano
24 luglio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 16/19.6.2006 presentata da
IS 1
di
ricusa/esclusione del procuratore pubblico PI 1 da tutti i
procedimenti in cui è coinvolto l’avv. __________, __________;
richiamato lo scritto 3.7.2006 del procuratore pubblico PI 1, con il
quale apporta alcune precisazioni con riferimento al testo dell’istanza;
richiamato lo scritto 7/10.7.2006 di replica dell’istante;
richiamato lo scritto 13.7.2006 di duplica del procuratore pubblico,
nel quale solleva dei dubbi riguardo alla legittimazione;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. Con segnalazione del 30.9.2005 al Consiglio della
magistratura, l’istante ha stigmatizzato il fatto che il procuratore pubblico PI
1 non si fosse escluso in un procedimento penale (in relazione all’inchiesta relativa
alle gestione di alcuni immobili della __________) nel quale l’avv. __________
funge da patrocinatore di una delle parti, e ciò in considerazione del fatto
che la moglie del procuratore pubblico lavora presso lo studio __________.
b. Il
Consiglio della magistratura ha deciso in data 6.6.2006 (inc. __________) di
non dare seguito alla segnalazione. Nella stessa decisione, in particolare al
punto 9, il Consiglio della magistratura scrive che “Dovesse, tuttavia,
stare indagando in altre fattispecie in cui l’avv. __________ (o l’avv. __________)
è coinvolto come patrocinatore di una parte, il procuratore IS 1 dovrà
notificare alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’appello, ai sensi
dell’art. 42 cpv. 1 CPPT, la propria situazione, così da provocare una
decisione vincolante da parte dell’organo preposto alla verifica dei casi di esclusione.”
c. In
ossequio a questa decisione, il procuratore pubblico ha presentato un’istanza in
data 16.6.2006 a questa Camera, sottoponendo la sua situazione ed i casi nei
quali l’avv. __________ è patrocinatore di una parte. Questa Camera ha evaso
tale istanza con decisione di principio del 24.7.2006 (inc. CRP __________),
nella quale ha indicato quali sono i criteri per interpretare la nozione di
colleghi di studio ai sensi dell’art. 40 lit. d CPP.
d. Con
la presente istanza 16/19.6.2006, l’istante ha chiesto la ricusa/l’esclusione del
procuratore pubblico PI 1 da tutti i procedimenti in cui l’avv. __________ è
coinvolto direttamente o indirettamente. L’istanza è intitolata anche “Segnalazione
complementare di altri casi di conflitto d’interessi del PP __________” ed
è stata trasmessa in copia anche al Consiglio della magistratura.
e. Nella
sua veste di __________, l’istante ha pure presentato __________ in data
19.6.2006 (__________) al __________ sul medesimo tema.
in
diritto
1. Preliminarmente
è pacifico che questa Camera, in ossequio alle norme sull’organizzazione
giudiziaria ed al principio della separazione dei poteri, non sia chiamata ad
esprimersi sull’istanza in quanto “Segnalazione complementare” (copia
della presente decisione sarà inviata al Consiglio della magistratura): men che
meno deve prendere posizione sull’interpellanza o intervenirvi in un qualche
modo.
Considerandi
2.
In
relazione all'istanza di ricusa/esclusione, si pone preliminarmente un quesito
di legittimazione. L’art. 43 cpv. 2 CPP riserva il diritto di ricusa alla parte
civile, all’accusato o al procuratore pubblico (se il caso di ricusa riguarda
un giudice). Come ricorda la giurisprudenza di questa Camera (sentenza del
19.12.1979
in re M., la cui massima è pubblicata in REP. 1980 p. 385), un
testimone non è legittimato a proporre l’esclusione o la ricusa di magistrati
penali in quanto non è parte al procedimento penale.
3.
Questo
vale a maggior ragione nel presente caso, in cui l’istante non pretende di
essere parte ad un qualsivoglia procedimento, e neppure è chiamato in causa
come testimone. Egli interviene come __________, preoccupato soprattuto del funzionamento
degli organi giudiziari.
In
ossequio al principio della __________, simili interventi possono eventualmente
essere operati in __________ (come peraltro ha fatto l’istante, con la
ricordata __________ del __________), o come segnalazione al Consiglio della
magistratura, ma non con istanza di ricusa o di esclusione.
4.
L’istanza
va respinta in ordine, in quanto irricevibile, per difetto di legittimazione.
5.
Nel
presente caso, si può prescindere dalla tassa di giustizia e dalle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 40 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è irricevibile.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi
implicati
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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