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Decisione

60.2006.223

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. accusato prosciolto. spese di patrocinio. danno materiale. torto morale

20 aprile 2007Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti prodotti, per esempio il doc. H (“Gehaltsselbstkosten”), non

sono infatti sufficienti a provare il preteso nocumento: essi sono invero mere dichiarazioni

di parte, come tali senza alcuna forza probatoria;

che

quindi non può esigere il risarcimento di un nocumento materiale solo dichiarato

ma non provato;

che

– sebbene non documentate – si giustifica nondimeno riconoscere le spese inerenti

scritti/telefonate/e-mails, quantificate in CHF 150.--, oltre interessi dal

26.6.2006, come postulato;

che

può essere risarcita anche la trasferta in Ticino per l’interrogatorio 8.6.2004:

vi è infatti evidentemente un nesso di causalità naturale ed adeguato (cfr., al

proposito, decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004) tra il procedimento penale

promosso nei suoi confronti e questa pretesa;

che

si giustifica pertanto ammettere la suddetta posta del danno, ritenuta in CHF

137.60, pari al costo del biglietto bus + treno in seconda classe __________ [oggi CHF 137.60 (che permette di non riconoscere interessi su questa

somma)], in applicazione del principio secondo cui il danneggiato è tenuto a ridurre

il nocumento (art. 44 CO);

che

le necessità di patrocinio – minime – non imponevano ulteriori trasferte in Ticino:

i rapporti legale-cliente potevano infatti, certamente, essere mantenuti tramite

scritti/telefonate/e-mails;

che

IS 1 afferma di avere subito un danno quale azionista unico di __________ [con

la quale avrebbe “(…) dato vita ad uno dei più importanti produttori di

fiori recisi della Svizzera; (…)” (istanza 26/28.6.2006, p. 9)]: a suo

dire, infatti, “non potendo, per effetto del blocco dei conti, procedere

alla prevista liquidazione della società, (…) ha dovuto assumere un minor

valore della medesima pari a CHF 13'939.20” (istanza 26/28.6.2006, p. 17),

costi assunti in relazione alla prolungata attività della società;

che

a sostegno della sua pretesa produce il doc. I intitolato “Vermögensschaden __________ __________.

Kosten der verhinderten Liquidation Unternehmung”, nel quale sostiene, tra

l’altro, che “da ich Alleinaktionär der Gesellschaft bin, ist der Wert der

Aktien um die zusätzlichen Kosten von CHF 13'939.20 gesunken, welche für die

Buchführung mit Sekretariat (CHF 9'000.--), Treuhandunternehmung (CHF 939.20),

Revisionsstelle (CHF 3'000.--) angefallen sind“;

che tale asserzione non è tuttavia ulteriormente

sostanziata, per cui evidentemente non può dimostrare il preteso danno;

che

IS 1 chiede inoltre la somma di CHF 77'935.25 (doc. L) in relazione al conto

presso __________, a lui intestato, sul quale erano stati depositati gli

onorari di consulenza di complessivi CHF 1'250'000.--, relazione bancaria

oggetto dell’ordine di perquisizione e sequestro 4.9.2003 (AI 3);

che

sostiene che “al momento del provvedimento sul conto erano ancora depositate

tre annualità, per complessivi CHF 750'000.--; esse sarebbero state fatturate,

ed incassate, dall’istante alla fine del 2003, 2004 e 2005”, che “per

effetto del provvedimento (…) non ha potuto incassare quanto gli spettava, e

non ha potuto impiegare tale denaro, conseguendo in tal modo una perdita

effettiva” e che “soprattutto però (…) non ha potuto saldare le fatture

emesse dalla ditta __________ per le prestazioni dalla stessa fornite in via di

subcontraente” (istanza 26/28.6.2006, p. 18);

che

– come esposto – IS 1, unitamente a __________, aveva concluso con __________ un contratto di consulenza

della durata di cinque anni per l’importo di CHF 1'250'000.-- (CHF

250'000.--/anno), somma versata sul conto __________ presso __________;

che

l’attività di __________ – inerente

sostanzialmente, per il tramite di altra società, la coltivazione di canapa –

si è interrotta nel corso del 2003 con l’apertura del procedimento penale nei

confronti di __________ e del figlio __________;

che

mal si comprende quindi – essendo divenuta impossibile la prestazione – quali fatture

“(…) emesse dalla ditta __________ per le prestazioni dalla stessa fornite

in via di subcontraente” (istanza 26/28.6.2007, p. 18) non ha potuto saldare

il qui istante, né si comprende a quale titolo detti importi dovevano essere ulteriormente

saldati, di modo che non c’è certamente un danno;

che l'indennità prevista dall'art. 317 ss.

CPP si estende, come detto, anche al danno morale patito dall'accusato

prosciolto;

che

la determinazione dell'ammontare dell'indennità è lasciata al potere d'apprezzamento

del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità,

conformemente agli art. 42 ss. CO

(DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109

n. 7);

che l’art. 49 CO prevede che un'indennità è

concessa nel caso in cui la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi

e questa non sia stata riparata in altro modo;

che

è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare

del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione

dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a

conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale

dell'accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e

412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);

che

l’accusato che durante l’istruzione formale non è stato oggetto di un provvedimento

restrittivo della libertà personale può ottenere un’indennità per torto morale

unicamente se prova che a seguito dell’esecuzione di “altri atti istruttori”

(per es. perquisizioni, sequestri, richieste di informazioni, ecc.) o per il

semplice fatto di essere stato oggetto di un procedimento penale ha subito una

grave violazione della sua personalità;

che

postula al proposito la somma di CHF 50'000.--, oltre interessi;

che,

a suo dire, il procedimento penale lo avrebbe duramente colpito, “(…) provocandogli

un grave stato di angustia morale, prima ancora che finanziaria, esponendolo in

maniera assolutamente insanabile a dubbi, sospetti e dicerie, e questo sia

nella sua regione di domicilio, sia in Ticino, dove egli ha ancora molti contatti

professionali, oltre che di amicizia” (istanza 26/28.6.2006, p. 24);

che

inoltre, “ancorché formalmente distinta dalla più nota procedura penale promossa

nei confronti dei signori __________ per i fatti legati alla produzione di canapa,

che ha goduto di ampia risonanza nei vari massmedia, il procedimento penale (…)

che qui ci occupa è stato subito accomunato al primo, facendo sì che lo stesso

istante, per i più, divenisse uno dei tanti che partecipavano ai noti loschi affari”

(istanza 26/28.6.2006, p. 24 s);

che

“il provvedimento di sequestro dei conti ha pure indelebilmente segnato la

persona dell’istante nei confronti non solo della __________, ma

inevitabilmente negli ambienti economici e bancari del Canton __________”

(istanza 26/28.6.2006, p. 25);

che

il procedimento penale avrebbe incrinato pesantemente i rapporti famigliari;

che

le ipotesi di reato – riciclaggio di denaro, conseguimento fraudolento di una

falsa attestazione ed infrazione aggravata alla legge federale sugli

stupefacenti – erano oggettivamente gravi, atte a nuocere alla sua reputazione sia

nei confronti della famiglia sia nei confronti degli istituti bancari;

che

nondimeno IS 1 – pur precisando di avere creduto che l’attività di __________

era legale – ha affermato di avere saputo “(…) che la società avrebbe piantato

della canapa” (verbale di interrogatorio 8.6.2004, p. 4, AI 52);

che

in queste circostanze – in virtù dei rischi e delle incognite legati a detta

coltura, che ad un esperto di orticoltura, come si presenta il qui istante, non

potevano manifestamente sfuggire – deve assumersi gli eventuali pregiudizi

dipendenti dal suo consapevole relazionarsi con persone rispettivamente società

attive nella coltivazione di canapa, comportamento che poteva esporlo – come in

effetti è poi successo – al rischio di un’inchiesta penale;

che

si giustifica quindi non riconoscere a IS 1 un importo quale torto morale;

che

non ha peraltro prodotto alcun certificato attestante una specifica sofferenza

fisica o psichica e che lo Stato non è tenuto al versamento di un'indennità a

tutti coloro che hanno subito un pregiudizio in ragione di un procedimento

penale (REP. 1998 n. 126 nota 5.3);

che

questa conclusione tiene conto del resto della soddisfazione personale già derivabile

dal riconoscimento che il procedimento penale nei suoi confronti era ingiustificato,

come emerge dal decreto di non luogo a procedere 24.6.2005 – motivato il

13.7.2005 – e dalla presente decisione;

che

– alla luce delle suddette considerazioni – a IS 1 va quindi rifuso l’importo

complessivo di CHF 6'817.15, di cui CHF 6'529.55 per spese legali (CHF 5'529.55

+ CHF 1’000.--), oltre interessi, e CHF 287.60, oltre interessi su CHF 150.--,

per danni materiali;

che

le ripetibili, protestate, sono state considerate nelle spese legali;

che

la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 vCPP).

Per

questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma

applicabile,

pronuncia

1. L’istanza,

per quanto ricevibile, è parzialmente accolta.

Di

conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione al decreto

di non luogo a procedere 24.6.2005 – motivato il 13.7.2005 – emanato dal

procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi (NLP __________ / NLP __________),

rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta l’art.

317 CPP, l’importo di CHF 6'817.15, oltre interessi del 5% su CHF 6'679.55 dal

26.6.2006.

Considerandi

2.

Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Rimedi

di diritto:

Contro

la presente decisione è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale

entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

Qualora

non sia ammissibile il ricorso in materia penale, contro la presente decisione

è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

4.

Intimazione:

per

conoscenza:

terzi implicati

PI 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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