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Decisione

60.2006.229

istanza di ispezione degli atti. persona che non è stata parte al procedimento penale quale istante.

21 agosto 2006Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

60.2006.229

Data decisione, Autorità:

21.08.2006, CRP

Titolo:

istanza di ispezione degli atti. persona che non è stata parte al procedimento penale quale istante.

SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO

art. 27 CPP-TI

Incarto n.

60.2006.229

Lugano

21 agosto

2006

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 30.6/3.7.2006 presentata da

IS 1

patr. da: PR 1 ,

tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un procedimento penale

(inc. MP __________) contro ignoti sfociato in un decreto di non luogo a procedere

del 30.6.2004 (NLP __________);

richiamate le osservazioni 7.7.2006 del procuratore pubblico Giovan

Maria Tattarletti con le quali chiede di respingere la richiesta;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1.A seguito

del gesto tragico di una persona che si è tolta la vita in data 11.10.2002, ed

in considerazione della sua attività di contabile ed amministratore di una

società anonima, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc.

MP __________) per reati di carattere patrimoniale a carico di ignoti. Il

procedimento si è concluso con una decisione di non luogo a procedere del

30.6.2004 (inc. NLP __________).

Considerandi

2.

Con la

presente istanza, IS 1 chiede di poter ispezionare gli atti ed estrarne copia,

argomentando di essere amministratore unico della __________, società al centro

delle indagini e presso la quale operava la persona che si è tragicamente tolta

la vita. L’istante giustifica la propria richiesta con la volontà di disporre

della documentazione completa riferita alle indagini che hanno portato all’emissione

del decreto di non luogo a procedere.

3.

Alla

richiesta dell’istante si oppone il procuratore pubblico, evidenziando come IS

1.

sia invero stato sentito nel contesto del procedimento inc. MP __________

quale indiziato: egli si era qualificato quale azionista al 100% della __________,

ma non sarebbe mai stato amministratore della stessa. Il procuratore pubblico evidenzia

come l’istante non spieghi perché, a distanza di tempo e dopo l’avvenuta restituzione

alla società della documentazione a suo tempo acquisita, egli chieda ora

l’accesso agli atti. Per il procuratore pubblico l’istante non fa valer alcun

interesse degno di protezione. Il procuratore pubblico ipotizza una relazione tra

la richiesta di accesso agli atti ed il procedimento di carattere fiscale aperto

in __________ rispetto all’attività della società surriferita: anche in

quest’ottica egli nega l’esistenza di un interesse giuridico suscettibile di

giustificare l’accesso agli atti.

4.

Giusta l’art.

27.

CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente

art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale

(DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente

codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di

un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico

legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo,

segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei

periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

5.

Dalla

lettura del testo della decisione di non luogo a procedere del 30.6.2004 (NLP __________)

emerge come gli accertamenti operati a seguito del suicidio dell’allora contabile

ed amministratore della __________ hanno in un qualche modo interessato anche

l’istante, a suo tempo sentito quale indiziato. Non si può però ritenere che l’istante

sia stato parte nel procedimento inc. MP __________

6.

L’interesse

invocato nell’istanza (“la volontà di disporre della documentazione completa

riferita alle indagini”) non assurge ad interesse giuridico legittimo ai

sensi dell’art. 27 CPP. L’interesse invocato è assolutamente generico, e per di

più non attuale: non è addotto motivo alcuno per giustificare la richiesta di

atti di un procedimento conclusosi da oltre due anni.

7.

Per

questi motivi, l’istanza è respinta. La tassa di giustizia e le spese sono

poste a carico di chi le ha occasionate.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l'art. 27 CPP, sulle spese l'art. 39 lit. f LTG ed ogni altra

norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è respinta.

2. La

tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF

250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.

3. Intimazione:

terzi

implicati

PI 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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