60.2006.229
istanza di ispezione degli atti. persona che non è stata parte al procedimento penale quale istante.
21 agosto 2006Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
60.2006.229
Data decisione, Autorità:
21.08.2006, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. persona che non è stata parte al procedimento penale quale istante.
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2006.229
Lugano
21 agosto
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 30.6/3.7.2006 presentata da
IS 1
patr. da: PR 1 ,
tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un procedimento penale
(inc. MP __________) contro ignoti sfociato in un decreto di non luogo a procedere
del 30.6.2004 (NLP __________);
richiamate le osservazioni 7.7.2006 del procuratore pubblico Giovan
Maria Tattarletti con le quali chiede di respingere la richiesta;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.A seguito
del gesto tragico di una persona che si è tolta la vita in data 11.10.2002, ed
in considerazione della sua attività di contabile ed amministratore di una
società anonima, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc.
MP __________) per reati di carattere patrimoniale a carico di ignoti. Il
procedimento si è concluso con una decisione di non luogo a procedere del
30.6.2004 (inc. NLP __________).
Considerandi
2.
Con la
presente istanza, IS 1 chiede di poter ispezionare gli atti ed estrarne copia,
argomentando di essere amministratore unico della __________, società al centro
delle indagini e presso la quale operava la persona che si è tragicamente tolta
la vita. L’istante giustifica la propria richiesta con la volontà di disporre
della documentazione completa riferita alle indagini che hanno portato all’emissione
del decreto di non luogo a procedere.
3.
Alla
richiesta dell’istante si oppone il procuratore pubblico, evidenziando come IS
1.
sia invero stato sentito nel contesto del procedimento inc. MP __________
quale indiziato: egli si era qualificato quale azionista al 100% della __________,
ma non sarebbe mai stato amministratore della stessa. Il procuratore pubblico evidenzia
come l’istante non spieghi perché, a distanza di tempo e dopo l’avvenuta restituzione
alla società della documentazione a suo tempo acquisita, egli chieda ora
l’accesso agli atti. Per il procuratore pubblico l’istante non fa valer alcun
interesse degno di protezione. Il procuratore pubblico ipotizza una relazione tra
la richiesta di accesso agli atti ed il procedimento di carattere fiscale aperto
in __________ rispetto all’attività della società surriferita: anche in
quest’ottica egli nega l’esistenza di un interesse giuridico suscettibile di
giustificare l’accesso agli atti.
4.
Giusta l’art.
27.
CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente
codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di
un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo,
segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei
periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
5.
Dalla
lettura del testo della decisione di non luogo a procedere del 30.6.2004 (NLP __________)
emerge come gli accertamenti operati a seguito del suicidio dell’allora contabile
ed amministratore della __________ hanno in un qualche modo interessato anche
l’istante, a suo tempo sentito quale indiziato. Non si può però ritenere che l’istante
sia stato parte nel procedimento inc. MP __________
6.
L’interesse
invocato nell’istanza (“la volontà di disporre della documentazione completa
riferita alle indagini”) non assurge ad interesse giuridico legittimo ai
sensi dell’art. 27 CPP. L’interesse invocato è assolutamente generico, e per di
più non attuale: non è addotto motivo alcuno per giustificare la richiesta di
atti di un procedimento conclusosi da oltre due anni.
7.
Per
questi motivi, l’istanza è respinta. La tassa di giustizia e le spese sono
poste a carico di chi le ha occasionate.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto l'art. 27 CPP, sulle spese l'art. 39 lit. f LTG ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è respinta.
2. La
tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Intimazione:
terzi
implicati
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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