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Decisione

60.2006.23

istanza di ispezione degli atti. assicurazione quale istante.

22 febbraio 2006Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

60.2006.23

Data decisione, Autorità:

22.02.2006, CRP

Titolo:

istanza di ispezione degli atti. assicurazione quale istante.

SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO

art. 27 CPP-TI

Incarto n.

60.2006.23

Lugano

22 febbraio

2006

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Rocco Filippini, vicecancelliere

sedente per statuire sull’istanza 17/19.1.2006 presentata da

IS 1

tendente ad ottenere copia del rapporto di polizia e

dell’eventuale decisione penale relativa ad una lite del __________ in cui è

stata coinvolta una persona da loro assicurata;

richiamate le osservazioni 25/27.1.2006 del procuratore pubblico Luca

Maghetti, che non si oppone alla richiesta;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1. Con

l’istanza qui in esame, la compagnia assicurativa chiede copia del rapporto di

polizia e dell’eventuale decisione penale esecutoria relativa ad una lite del __________

a cui ha partecipato __________, da loro assicurato.

Considerandi

2.

L'art.

27.

CPP, in vigore dal 1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente

art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale

(DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal

presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l'ispezione degli

atti di un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico

legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel

processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e

dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell'ispezione."

3.

Nel

presente caso l’istanza va respinta per difetto di motivazione. Anzitutto non è

spiegato a che titolo assicurativo la società istante interviene; questa

carenza non permette neppure di determinare se sia applicabile o meno l’art. 32

LPGA; inoltre non è specificato e dettagliato quale legittimo interesse

giuridico è invocato; infine un’istanza di ispezione atti ad un’autorità

giudiziaria dev’essere firmata da persone che possono (singolarmente o congiuntamente)

impegnare la società.

4.

L’istanza

è respinta. La tassa di giustizia e le spese sono a carico di chi le ha

occasionate.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è respinta.

2. La

tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF

150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.

3. Intimazione:

terzi

implicati

PI 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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