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Decisione

60.2006.232

istanza di ispezione degli atti. parte civile quale istante.

21 agosto 2006Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

60.2006.232

Data decisione, Autorità:

21.08.2006, CRP

Titolo:

istanza di ispezione degli atti. parte civile quale istante.

SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO

art. 27 CPP-TI

Incarto n.

60.2006.232

Lugano

21 agosto

2006

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 26.6/5.7.2006 presentata da

IS 1

tendente ad ottenere gli atti di un procedimento

penale relativo al decesso di due lama avvenuto in data 9.10.2005 (inc. MP __________);

premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero

pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa Camera in data 4/5.7.2006;

richiamate le osservazioni 15/17.7.2006 del sostituto procuratore

pubblico Chiara Borelli, che preavvisa favorevolmente la richiesta;

rilevato che PI 1 non ha presentato osservazioni;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1.In data

9.10.2005 l’istante rinveniva due suoi lama morti, che avevano mangiato foglie

di oleandro. Il procedimento penale successivamente aperto per titolo di

danneggiamento a carico di PI 1 (inc. MP __________) si concludeva con un

decreto di non luogo a procedere del 10.3.2006 (NLP __________).

Considerandi

2.

Con la

presente, l’istante chiede di avere copia degli atti del procedimento. Come

esposto in entrata, il sostituto procuratore pubblico ha preavvisato

favorevolmente la richiesta, mentre che PI 1, interpellato, non ha presentato

osservazioni.

3.

Giusta

l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il

previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale

federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal

presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli

atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse

giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate

nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei

testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

4.

Nel

presente caso, l’istante, parte civile al procedimento conclusosi con il

decreto di non luogo a procedere, emanato in relazione all’art. 207/207a CPP,

ha certamente un interesse giuridico legittimo ad esaminare e ricevere copia

degli atti del procedimento.

5.

L’istanza

è accolta. Gli atti saranno allegati alla copia della presente decisione

destinata all’istante.

6.

La tassa

di giustizia e le spese sono a carico di chi le ha occasionate.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 27 CPP, 39 lit. f LTG ed ogni altra norma

applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è accolta.

2. La

tassa di giustizia di CHF 70.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF

100.-- (cento), sono poste a carico di IS 1, __________ __________.

3. Intimazione:

terzi

implicati

1. PI 1

2. PI 2

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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