60.2006.234
istanza di ispezione degli atti. assicurazione quale istante.
6 settembre 2006Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2006.234
Data decisione, Autorità:
06.09.2006, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. assicurazione quale istante.
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2006.234
Lugano
6 settembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 5/7.7.2006 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione a ricevere copia
dell’eventuale decisione giudiziaria nel procedimento penale avviato a
seguito di un incidente mortale della circolazione;
premesso che la richiesta è stata inviata alla Sezione della
circolazione di Camorino, che l’ha inviata al Ministero pubblico del Cantone
Ticino in data 23/28.6.2006, che l’ha a sua volta trasmessa per evasione a questa
Camera in data 5/7.7.2006;
richiamate le osservazioni 15/17.7.2006 del sostituto procuratore
pubblico Chiara Borelli, che preavvisa favorevolmente l’istanza;
rilevato che PI 2 non ha presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.A seguito
di un incidente mortale della circolazione avvenuto a __________ il 26.10.2005,
il Ministero pubblico del Canton Ticino ha aperto un procedimento penale (inc.
MP __________), conclusosi con decisione di non luogo a procedere del 24.2.2006
(NLP __________).
2.L’istante,
in qualità di assicuratore infortuni obbligatoria, chiede di ricevere copia dell’eventuale
decisione giudiziaria nel procedimento aperto a seguito dell’incidente mortale
della circolazione.
3.Come
esposto in entrata, il sostituto procuratore pubblico ha preavvisato
favorevolmente l’istanza, mentre che PI 2 non ha presentato osservazioni.
4.Giusta
l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il
previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale
federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni
e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
5.Nel
presente caso è dato certamente una connessione tra l’oggetto del procedimento
penale e l’intervento della compagnia d’assicurazione, di modo che sussiste un
interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP.
6.L’istanza
è accolta. Copia del decreto di non luogo a procedere sarà allegata alla copia
della presente decisione indirizzata all’istante.
7.Intervenendo
l’istante quale assicurazione obbligatoria per gli infortuni, giusta l’art. 32
LPGA, si prescinde da tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi
implicati
1. PI 1
Considerandi
2.
PI 2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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