60.2006.235
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danno materiale. torto morale
19 aprile 2007Italiano11 min
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Numero d'incarto:
60.2006.235
Data decisione, Autorità:
19.04.2007, CRP
Titolo:
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danno materiale. torto morale
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2006.235/dp
Lugano
19 aprile
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 5/6.7.2006
presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione
all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 31.3.2006 del giudice
della Pretura penale Giorgio Bassetti (inc. __________), un’indennità ai
sensi degli artt. 317 ss. CPP;
richiamate le osservazioni 17/18.7.2006 del
procuratore pubblico Nicola Respini;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che con decreto
8.8.2005 il magistrato inquirente ha posto in stato d’accusa davanti alla
Pretura penale IS 1 e ha proposto la sua condanna alla pena di venti giorni di
arresto sospesi condizionalmente per un periodo di prova di due anni, ed al
pagamento della tassa di giustizia e delle spese, siccome ritenuto colpevole di
esposizione a pericolo della vita altrui “(…) per avere, a __________ la
notte 29/30.11.2003, esposto senza scrupolo a pericolo la vita di __________
mettendo improvvisamente in moto verso di lui la vettura Subaru Impreza targata
__________ da lui condotta, costringendolo, non avendo egli altra via di fuga,
a spiccare un balzo che lo fece ricadere sul cofano della medesima vettura”
(DA __________);
che un primo decreto d’accusa
17.5.2004 (DA __________) del procuratore pubblico Nicola Respini era stato
annullato dal presidente della Pretura penale Marco Kraushaar con decisione
18.6.2004 (inc.__________) a causa di un difetto formale;
che con scritto 9/10.8.2005 IS 1 ha
interposto opposizione al predetto decreto d’accusa;
che con
decisione 31.3.2006 (inc.__________) il giudice della Pretura penale ha assolto
l’istante dall’imputazione;
che con l’istanza in esame,
presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP, IS 1 chiede che
lo Stato della Repubblica e del Canton Ticino sia condannato a versagli, quale
risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di
CHF 11'212.95, di cui CHF 9'212.95 per spese di patrocinio, CHF 1'000.-- per
spese vive e CHF 1'000.-- per torto morale (cfr. istanza 5/6.7.2006);
che giusta l’art. 317 CPP
l’accusato prosciolto, ossia assolto al processo dalla Corte delle assise
correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con
decreto di abbandono, ha diritto ad un’indennità nella forma della rifusione
delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione
del torto morale (REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6 ed. Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Traité de procédure
pénale suisse, 2. ed., Ginevra / Zurigo / Basilea 2006, n. 1556 ss.);
che, nello stabilire
l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, questa Camera verifica la
conformità della nota d’onorario ai criteri della Tariffa dell’Ordine degli avvocati
(TOA), applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;
che giusta l’art. 37 TOA per
tutti i procedimenti penali l’avvocato ha diritto di esporre, per l’assistenza
al patrocinio durante le informazioni preliminari, l’istruttoria e la preparazione
al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello
massimo previsto dagli artt. 31 ss. TOA, ossia CHF 5'000.-- per procedimenti di
contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000. -- per i processi
davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle
assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle
assise criminali;
che, entro tali limiti,
l’onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell’art. 8 TOA,
cioè secondo la complessità e l’importanza, il valore e l’estensione della
pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell’avvocato, il
tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle
parti, l’esito conseguito e la sua prevedibilità;
che il Consiglio di
moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità
della fattispecie, a CHF 250.--orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal
1992 e CHF 220.--dal 1996) senza stabilire un limite massimo;
che nel riconoscimento
dell’onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una
regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri
corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato
la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che in questo senso si tiene
conto della complessità e dell’importanza della pratica, delle difficoltà
fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell’impegno, della diligenza e
del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell’esito del procedimento;
che in altre parole
l’onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato
sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione
connesso con le particolarità del caso;
che il qui istante postula la
rifusione della nota professionale 4.7.2006 del suo patrocinatore di fiducia,
avv. PR 1, di complessivi CHF 9'212.95 [di cui CHF 7'960.00 di onorario (36.18
ore a CHF 220.--/ora), CHF 602.20 di spese e CHF 650.75 di IVA] (nota onorari e
spese 4.7.2006 allegata all’istanza 5/5.7.2006);
che la tariffa applicata
appare conforme ai principi suesposti;
che il dispendio orario
esposto (che non viene precisato in relazione ad ogni singola operazione)
appare invece oggettivamente eccessivo per un avvocato con le dovute conoscenze
in ambito penale;
che, come emerge
dall’incarto, il caso non presentava difficoltà particolari di fatto o di
diritto;
che determinante è infatti
non tanto l’impiego temporale effettivo nel caso concreto, quanto semmai quello
medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo la normale esperienza,
nell’esecuzione di un mandato di complessità analoga (REP. 1998 n. 126);
che, in virtù delle suddette
considerazioni e del fatto che, in assenza del dettaglio della nota
professionale, le spese di patrocinio possono essere rifuse unicamente per
quanto ricostruibili dagli atti (N. SALVIONI, Codice di procedura penale annotato,
Locarno 1999, ad art. 317 CPP, p. 509), viene quindi ammesso un onorario pari a
19 ore e 55 minuti a CHF 220.-- / ora, per complessivi CHF 4'382.--, di cui, 10
minuti per ciascun scritto (25 scritti tra cui lettere al cliente, al padre del
cliente, al Ministero pubblico, alla Pretura penale e l’istanza assunzione
prove), 5 minuti per ciascuna telefonata (7 telefonate), 120 minuti per i colloqui
con il cliente (colloquio con il padre del cliente 7.6.2004, colloquio con il
cliente 18.3.2005, colloquio con entrambi 30.3.2006), 235 minuti per le
audizioni testimoniali, 90 minuti per la preparazione del dibattimento, 135
minuti inerenti il dibattimento (apertosi alle ore 14.30 e conclusosi alle
16.45), 120 minuti inerenti l’esame degli atti, 180 minuti per le tre trasferte
__________ e 30 minuti inerenti la domanda di indennità, stralciate in
particolare le prestazioni di “estratto fotocopia dello stesso”, “fotocopia”,
“invio raccomandata” e “estratto fotocopia sentenza”, trattandosi
di mansioni che vengono di solito effettuate dal personale di cancelleria, i
cui onorari sono a carico del datore di lavoro, stralciata inoltre la “conferenza
con Pretore” del 3.4.2006 non comprendendone la necessità a questo punto
della procedura e cioè dopo il dibattimento (31.3.2006) e prima della
dichiarazione di ricorso del procuratore pubblico (3/4.4.2006);
che a questo importo vanno
aggiunte le spese, riconosciute in CHF 584.20, ridotte a CHF 192.-- quelle
inerenti le tre trasferte [CHF 1.--/km (art. 3 cpv. 2 lit. c TOA): __________
64 km (secondo “l’indicatore delle distanze chilometriche da __________”
emanato dal Dipartimento delle finanze e dell’economia”)];
che l’IVA ammonta a CHF 377.45;
che, con riferimento al
risarcimento dei danni materiali, secondo la giurisprudenza sviluppata da
questa Camera nell’interpretazione delle norme precedentemente in vigore, in
merito al concetto dei danni pecuniari da risarcire, era stato inizialmente affermato
che “tali sono e non possono essere altri che quelli della perdita di guadagno
e di occupazione” (cfr. REP. 1925 p. 312), per poi successivamente confermare
l’estensione interpretativa del danno pecuniario al “danno patrimoniale, materiale”
e cioè del lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto
(cfr. REP. 1985 p. 406 e 1988 p. 422);
che l’accusato deve
dimostrare che il danno subito è la conseguenza diretta dell’accusa o della
detenzione;
che per la valutazione e
l’estensione del danno sono applicabili, quale diritto suppletivo, gli art. 42
ss. CO (cfr. R. HAUSER / E. SCHWERI
/ K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che al proposito IS 1 chiede il
risarcimento dell’importo di CHF 1'000.-- per “spese vive (trasferte a __________,
postali e telefoniche) dell’istante” precisando che le spese vive
emergerebbero “(…) dall’esame dell’incarto e, se non bastasse, dal normale
andamento delle cose, l’esperienza della vita, questione di diritto che non
devono essere provate” (domanda di indennità 5/6.7.2006, p. 2);
che vi è evidentemente un nesso di
causalità naturale ed adeguato (cfr. decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004)
tra il procedimento penale promosso nei suoi confronti e le spese di trasferta;
che si giustifica quindi ammettere la
suddetta posta del danno, riconosciuta in CHF 106.80, pari al costo del
biglietto dell’autopostale dal suo domicilio a __________ e ritorno (oggi CHF
6.40) per gli incontri con il suo patrocinatore (18.3.2005, 30.3.2006) e per la
sua presenza al dibattimento davanti alla Pretura penale (31.3.2006), e pari al
costo del biglietto ferroviario in seconda classe (CHF 29.20) sempre dal suo
domicilio a __________ e ritorno per la sua presenza ai verbali di interrogatorio
(23.3.2005, 17.6.2005, 13.7.2005);
che per quanto riguarda le spese postali
e telefoniche queste non sono state provate dall’istante e dunque quest’ultimo
non può esigerne la rifusione;
che l’indennità prevista dall’art. 317
ss. CPP si estende, come detto, anche al danno morale patito dall’accusato
prosciolto;
che la determinazione dell’ammontare
dell’indennità è lasciata al potere d’apprezzamento del giudice ed è stabilita
in funzione della gravità della lesione alla personalità, conformemente agli
artt. 42 ss. CO (cfr. DTF 113
Ia 177 e rif.; R HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che l’art. 49 CO prevede che un’indennità
è concessa nel caso in cui la gravità dell’offesa alla personalità lo
giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo;
che è necessario tenere conto delle
circostanze del caso concreto, in particolare del pregiudizio recato
all’integrità fisica, psichica o alla reputazione dell’accusato, della gravità
dell’accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, come pure della
situazione familiare e professionale dell’accusato (cfr. decisione TF
1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);
che l’accusato che durante l’istruzione
formale non è stato oggetto di un provvedimento restrittivo della libertà
personale può ottenere un’indennità per torto morale unicamente se prova che a
seguito dell’esecuzione di “altri atti istruttori” (per es. perquisizioni,
sequestri, richieste di informazioni, ecc.) o per il semplice fatto di essere
stato oggetto di un procedimento penale ha subito una grave violazione della
sua personalità;
che l’istante postula al proposito la
somma di CHF 1'000.--, sostenendo che “l’accusa (deliberata esposizione a
pericolo della vita altrui a mente dell’129 CPS a bordo di una vettura) è assai
grave; l’istante è giovane (19 anni al momento dei fatti) e l’accusa avrebbe
potuto pesare per il resto della sua vita professionale; è stato insultato
dalla parte civile e, nel procedimento da una teste” (cfr. istanza di
indennità 5/6.7.2006, p. 2);
che questi non ha dimostrato, come gli
incombeva, uno specifico pregiudizio alla sua salute fisica, psichica o alla
sua reputazione;
che questa conclusione tiene conto
peraltro della soddisfazione personale già derivabile dal riconoscimento che il
procedimento penale nei suoi confronti era ingiustificato, come emerge dalla
decisione 31.3.2006 del giudice della Pretura penale e da questo stesso
giudizio;
che la pretesa non può quindi essere
ammessa;
che visto quanto sopra esposto a IS 1 va
quindi indennizzato l’importo complessivo di CHF 5’450.45;
che interessi di mora non sono pretesi;
che la procedura di indennità è gratuita
(art. 320 cpv. 5 vCPP).
Per questi motivi,
richiamati gli artt. 317 ss. CPP ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
Fatti
1. L’istanza
è parzialmente accolta.
Di conseguenza, lo Stato
della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione al giudizio 31.3.2006 del
giudice della Pretura penale Giorgio Bassetti (inc. __________), rifonderà a IS
1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli artt. 317 ss. CPP,
l’importo di CHF 5’450.45.
Considerandi
2.
Non si
prelevano tassa di giustizia e spese.
3.
Intimazione:
-
terzi
implicati
1.
PI
1.
2.
PI
2.
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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