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Decisione

60.2006.237

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. accusato. spese legali. danni materiali. torto morale

20 aprile 2007Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 2 e 18 ss. ad art. 49 CPP; G.

PIQUEREZ, op. cit., n. 497; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., §

40 n. 11 e 16; B. CORBOZ, Le droit constitutionnel à l’assistance judiciaire,

in SJ 2003 II p. 67 ss.);

che nella

fattispecie il procedimento penale si è concluso con un decreto di non luogo a

procedere, senza che sia stata promossa l’accusa nei confronti del dott. med. IS

1;

che le

informazioni preliminari avviate nei suoi confronti – quale indiziato – hanno

comportato unicamente due interrogatori, di data 18.5.2005 (AI 8) e 27.6.2005

(AI 20);

che nondimeno

l’apertura del procedimento penale in esame è conseguente alla perquisizione ed

al sequestro delle cartelle mediche e della documentazione amministrativa

relativa ai ricoveri di __________ presso la __________, ordinati nel quadro del

procedimento rogatoriale;

che, a non

averne dubbi, gli interessi dell’istante, suo medico curante, sono stati colpiti

in misura importante da tali atti d’esecuzione;

che le

circostanze concrete imponevano pertanto, già allo stadio delle informazioni

preliminari, la presenza di un legale;

che l’istante

va quindi ritenuto “accusato” a’ sensi dell’art. 317 CPP;

che, nello

stabilire l'importo delle spese di patrocinio legale da risarcire, questa

Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa

dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali

seguiti dal Consiglio di moderazione;

che giusta

l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l’avvocato ha diritto di esporre,

per l’assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l’istruttoria

e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso

eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF

5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali,

CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi

davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi

davanti alla Corte delle assise criminali;

che, entro

tali limiti, l’onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art.

8 TOA, cioè secondo la complessità e l’importanza, il valore e l’estensione

della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell’avvocato,

il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle

parti, l’esito conseguito e la sua prevedibilità;

che – per i

patrocini di fiducia – il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione,

a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi

più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un

limite massimo;

che nel

riconoscimento dell’onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti

ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando

criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato

la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

che in questo

senso si tiene conto della complessità e dell’importanza della pratica, delle

difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell’impegno, della

diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell’esito del

procedimento;

che in altre

parole l’onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato

sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione

connesso con le particolarità del caso;

che l’istante

postula la rifusione della nota professionale 21.4.2006 del suo patrocinatore di

fiducia, avv. PR 1, di complessivi CHF 3'634.60 [di cui CHF 2'712.50 di onorario

(10 ore e 51 minuti a CHF 250.--/ora), CHF 312.20 di spese, CHF 229.90 di IVA e

CHF 380.-- di esborsi (doc. 1b)];

che la

tariffa applicata appare conforme ai principi suesposti;

che il

dispendio orario esposto (10 ore e 51 minuti circa) appare invece – per un avvocato

con le dovute conoscenze in ambito penale – oggettivamente sproporzionato;

che la nota

professionale in esame – riferita, a giusta ragione, unicamente al procedimento

aperto d’ufficio dal Ministero pubblico (doc. 1c) – non viene invero precisata

in relazione ad ogni singola prestazione;

che in ogni

caso determinante non è tanto l’impiego temporale effettivo nel caso specifico,

quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo

la normale esperienza, nell’esecuzione di un mandato di complessità analoga

(REP. 1998 n. 126);

che del resto

la fattispecie non ha comportato alcuna difficoltà giuridica di rilievo ed ha

richiesto al patrocinatore un impegno relativamente ridotto, che si è sostanzialmente

limitato – come emerge dagli atti – alla preparazione ed alla partecipazione agli

interrogatori di data 18.5.20005 e 27.6.2005 (AI 8 e 20);

che, per

quanto ricostruibile dagli atti, viene conseguentemente ammesso un onorario

pari a 7 ore e 10 minuti a CHF 250.--/ora, come postulato, per complessivi CHF 1'792.--,

di cui 70 minuti inerenti gli scritti (in media 10 minuti/scritto, spesso di poche

righe), 30 minuti inerenti le telefonate (dispendio proporzionato alla relativa

semplicità del mandato), 120 minuti inerenti i colloqui con il cliente e lo

studio degli atti e 210 minuti inerenti gli interrogatori (compresi i trasferimenti);

che a questo

importo vanno aggiunte le spese, ammesse in CHF 162.50, di cui CHF 50.-- per

l’apertura dell’incarto (art. 3 lit. a TOA), CHF 4.50 per le telefonate [30

minuti a CHF 0.15/minuto su rete fissa (cfr. decisione 10.12.2004 del Consiglio

di moderazione in re avv. B.C., inc. __________)], CHF 62.-- per gli scritti

[CHF 5.-- per pagina originale, compresa la copia per l'incarto (art. 3 lit. b

TOA), CHF 5.-- per invio raccomandato e CHF 1.-- per invio semplice, gli invii

Considerandi

contemporanei di lettere e fax non essendo per contro giustificati] e CHF 46.--

per le fotocopie (come esposto);

che l’IVA

ammonta a CHF 148.60;

che viene

infine riconosciuto l’esborso di CHF 380.-- al Ministero pubblico, di cui non

si ha traccia nell’inc. MP __________, ma della cui veridicità non v’è motivo

di dubitare;

che al dott.

med. IS 1 va pertanto rifuso – a titolo di spese legali – l’importo di CHF 2'483.10;

che per gli

interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e pertanto

essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione

agli atti (art. 102 CO), ossia, nel caso concreto, dall’introduzione in data

6.7.2006

della presente istanza;

che – con

riferimento al risarcimento dei danni materiali – secondo la giurisprudenza

sviluppata da questa Camera nell’interpretazione delle norme precedentemente in

vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da risarcire, era stato inizialmente

affermato che “tali sono e non possono essere altri che quelli della perdita

di guadagno e di occupazione” (cfr. REP. 1925 p. 312), per poi

successivamente confermare l'estensione interpretativa del danno pecuniario al

“danno patrimoniale, materiale” e cioè del lucrum cessans e del damnum

emergens in nesso di causa ed effetto (cfr. REP. 1985 p. 406 e 1988 p. 422);

che

l’accusato deve dimostrare che il danno subito è la conseguenza diretta

dell’accusa o della detenzione;

che per la

valutazione e l’estensione del danno sono applicabili, quale diritto suppletivo,

gli art. 42 ss. CO (cfr. R.

HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

che al proposito l’istante chiede un

risarcimento per perdita di guadagno, da ricondurre al tempo consacrato per

presenziare agli interrogatori, alla loro preparazione, alla ricerca della documentazione

richiestagli ed all’esame della voluminosa documentazione (istanza 6/7.7.2006,

p. 3);

che tuttavia

non dimostra – documentando,

come gli incombeva [N. SALVIONI, Codice di procedura penale annotato, Locarno

1999, ad art. 317 CPP, ad art. 317 CPP, p. 506: “(…) per le spese di

patrocinio ed i danni materiali si deve invece parlare di rifusione, ossia di

risarcimento pieno, stabilito in base alla documentazione prodotta dall'accusato

prosciolto”] – l’esistenza dell’asserito danno, che nemmeno quantifica;

che peraltro

da un medico si deve poter esigere un’ordinata tenuta dei documenti relativi ai

suoi pazienti;

che è inoltre

verosimile ritenere che la sua attività gli avrebbe permesso una certa

flessibilità nell’organizzazione del lavoro e quindi una certa coordinazione

con gli impegni dipendenti dal procedimento penale, in applicazione dell’art.

44.

CO;

che di

conseguenza nulla gli è dovuto a questo titolo;

che

l’indennità prevista dall'art. 317 ss. CPP si estende anche al danno morale patito

dall'accusato prosciolto;

che la

determinazione dell’ammontare dell'indennità è lasciata al potere

d’apprezzamento del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della

lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (cfr. DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER /

E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

che l’art. 49

CO prevede che un'indennità è concessa nel caso in cui la gravità dell'offesa

alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo;

che è

necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del

pregiudizio recato all’integrità fisica, psichica o alla reputazione dell’accusato,

della gravità dell’accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti,

come pure della situazione familiare e professionale dell’accusato (cfr. decisione

TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib

446);

che

l’accusato che durante l’istruzione formale non è stato oggetto di un provvedimento

restrittivo della libertà personale può ottenere un’indennità per torto morale

unicamente se prova che a seguito dell’esecuzione di “altri atti istruttori”

(per es. perquisizioni, sequestri, richieste di informazioni, ecc.) o per il

semplice fatto di essere stato oggetto di un procedimento penale ha subito una

grave violazione della sua personalità;

che l’istante

sottolinea la gravità del reato per un professionista del ramo sanitario e di

avere “(…) visto il proprio nome divulgato come accusato proprio presso la

Clinica di __________, dove presta la sua attività professionale, a causa dei

decreti di perquisizione e sequestro e dell’interrogatorio di una dirigente

della Clinica” (istanza 6/7.7.2006, p. 4);

che nondimeno

non produce alcun certificato attestante una specifica sofferenza fisica e

psichica e non prova di avere subito un pregiudizio alla sua reputazione;

che invero,

come osservato dal magistrato inquirente, il suo nome non è stato “divulgato

come accusato”: nell’ambito del procedimento rogatoriale è stato sentito

come testimone (inc. Rog. __________), mentre le informazioni preliminari qui

in esame sono state esperite velocemente ed hanno comportato l’audizione testimoniale

di una sola dipendente della __________ (osservazioni 28.7.2006, p. 1-2);

che lo Stato

non è infine tenuto al versamento di un’indennità a tutti coloro che hanno

subito un pregiudizio in ragione di un procedimento penale (REP. 1998 n. 126

nota 5.3);

che la

pretesa non può quindi essere ammessa;

che questa

conclusione tiene del resto conto della soddisfazione personale già derivabile

dal riconoscimento che il procedimento penale nei suoi confronti era ingiustificato,

come emerge dal decreto di non luogo a procedere 7.7.2005 e dalla presente decisione;

che l’istante

postula infine la rifusione delle ripetibili di questa sede;

che – nella commisurazione dell’onorario

relativo alla formulazione dell’istanza di indennità – questa Camera, oltre i

parametri elaborati dal Consiglio di moderazione per la determinazione

dell’adeguatezza delle spese di patrocinio legale, tiene in particolare in considerazione

il grado di accoglimento del gravame;

che la

stesura dell’istanza in esame non presentava dal profilo giuridico e fattuale

difficoltà particolari;

che l’onere

lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il patrocinatore

conosceva la fattispecie;

che è

pertanto riconosciuto un importo di CHF 250.--, comprendente onorario, spese ed

IVA;

che, alla

luce delle argomentazioni sopra esposte, al dott. med. IS 1 va rifuso l’importo

complessivo di CHF 2'733.10, di cui CHF 2'483.10, oltre interessi al 5% dal

6.7

, per spese di patrocinio e CHF 250.-- per ripetibili di questa sede;

che la

procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 vCPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra

norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è

parzialmente accolta.

§ Di conseguenza

lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione al

decreto di non luogo a procedere 7.7.2005 emanato dal procuratore pubblico

Fiorenza Bergomi (NLP __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo

di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 2'733.10, oltre

interessi al 5% dal 6.7.2006 su CHF 2'483.10.

2. Non si

prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedi di

diritto:

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale entro

il termine di trenta giorni dalla notificazione.

Qualora non

sia ammissibile il ricorso in materia penale, contro la presente decisione è

ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale

entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

4. Intimazione:

terzi

implicati

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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