60.2006.237
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. accusato. spese legali. danni materiali. torto morale
20 aprile 2007Italiano16 min
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Numero d'incarto:
60.2006.237
Data decisione, Autorità:
20.04.2007, CRP
Titolo:
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. accusato. spese legali. danni materiali. torto morale
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2006.237
Lugano
20 aprile
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Rocco Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sull’istanza 6/7.7.2006
presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione
all’esito del procedimento penale sfociato nel decreto di non luogo a
procedere 7.7.2005 emanato dal procuratore pubblico Fiorenza Bergomi (NLP __________),
un’indennità a’ sensi dell’art. 317 CPP;
richiamate le osservazioni 28.7.2006 del
magistrato inquirente, che si rimette al giudizio di questa Camera;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che in data
2/14.12.2004 la __________ ha inoltrato al Ministero pubblico del Canton Ticino
domanda di assistenza internazionale in materia penale nell’ambito del
procedimento aperto nei confronti di __________, paziente del dott. med. IS 1,
per titolo di false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all’autorità
giudiziaria;
che la richiesta
verteva segnatamente sull’acquisizione della documentazione medica relativa ai suoi
ricoveri presso la __________ di __________ e sull’audizione del medico curante
(inc. Rog. __________);
che con
decisione di entrata in materia 15.2.2005, il sostituto procuratore pubblico
Andrea Maria Balerna ha ordinato la perquisizione ed il sequestro delle
cartelle mediche e della documentazione amministrativa relativa ai ricoveri del
3.7.2004 e del 13.11.2004, nonché l’interrogatorio del dott. med. IS 1;
che in data
23.3.2005 il procuratore pubblico Fiorenza Bergomi ha aperto d’ufficio un
procedimento penale a carico di quest’ultimo – unitamente a __________ – per
titolo di falso certificato medico (inc. MP __________);
che –
nell’ambito delle informazioni preliminari – il magistrato inquirente ha
disposto due interrogatori del medico ed uno del paziente, entrambi in veste di
indiziati (AI 8, 16 e 20), nonché l’audizione di __________, dipendente amministrativa
della __________, in veste di testimone (AI 15);
che con
decisione 7.7.2005 ha infine decretato il non luogo a procedere nei confronti
di entrambe le persone indagate, concludendo che “(…) dagli atti risulta che
il Dottor IS 1 non sapesse che in realtà il Signor __________, come da lui
affermato a verbale, i due certificati li avrebbe prodotti all’autorità __________
per giustificare la sua assenza ad udienze” (decisione di non luogo a procedere
7.7.2005, p. 3; NLP __________);
che con
l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv.
1 CPP – il dott. med. IS 1, che protesta le ripetibili, chiede che lo Stato
della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale
risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di
CHF 5'000.--, oltre interessi, di cui CHF 3'634.60 per spese di patrocinio, il
resto a titolo di danni materiali e torto morale;
che giusta l’art.
317 CPP l’accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte delle
assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa
con decreto di abbandono – ha diritto ad un’indennità nella forma della rifusione
delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della
riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de
procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1556 ss.; R.
HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed.,
Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);
che – come
detto – il diritto di cui agli art. 317 ss. CPP compete all’accusato;
che accusato
è chiunque nei confronti del quale il procuratore pubblico ha promosso l'accusa
(art. 47 cpv. 1 CPP);
che lo scopo
delle informazioni preliminari è quello di stabilire se una notizia di reato é
sostenuta da sufficienti indizi, onde decidere se promuovere l’accusa e avviare
l’istruzione formale o se decretare un non luogo a procedere (art. 184 cpv. 1 e
2 CPP);
che in questa
fase preliminare l’interessato non ha veste di accusato e pertanto non
necessita generalmente dell’assistenza di un difensore;
che la
qualità di parte processuale nasce infatti, come esposto, con la promozione
dell'accusa e da quel momento l'accusato beneficia di determinati diritti e,
segnatamente, di essere assistito da un legale, di accedere agli atti e di
partecipare agli interrogatori (art. 49 ss. CPP);
che la
giurisprudenza cantonale ha nondimeno superato questa concezione formale di “accusato”,
basandosi su una nozione sostanziale, riferita alla persona concretamente
sospettata di un reato, indipendentemente dalla formale promozione dell'accusa
(cfr. decisione GIAR 15.7.1994 in re P.F.);
che è quindi
da considerare accusata ogni persona sospettata di aver commesso un
reato, oggetto di indagini, con importanti ripercussioni sulla sua situazione o
sulla sua sfera personale (perquisizione, sequestro, ecc.);
che la
necessità della presenza di un difensore nasce pertanto quando gli interessi
dell’indagato sono colpiti in misura importante e la fattispecie presenta
difficoltà di fatto e di diritto che superano le sue capacità e che quindi
rendono necessario un patrocinatore;
che – in
ambito penale – ciò è segnatamente il caso laddove ci si debba attendere
l’irrogazione di una pena la cui durata escluda la sospensione condizionale
della stessa o l’assunzione di misure privative della libertà personale (DTF
126 I 196 e rif.; DTF 120 Ia 43 e rif.; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA,
Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 18 s. ad art.
49 CPP; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 492);
che nei casi
in cui la verosimile aspettativa di pena è di pochi mesi si devono considerare
le difficoltà giuridiche e fattuali della procedura, alle quali l'interessato
non è in grado di far fronte (per es. la complessità delle questioni giuridiche
e procedurali, la facoltà di difendersi efficacemente nella procedura);
che nel caso
di evidenti reati minori (“Bagatelldelikte”), ove entri in
considerazione solo una multa o una pena privativa della libertà di poco conto,
il Tribunale federale nega invece il diritto costituzionale al gratuito
patrocinio (cfr. art. 2 cpv. 1 Lag; decisioni TF 1P.739/2004 del 24.1.2005, e
1P.263/2002 del 28.8.2002; DTF 128 I 225, 126 I 194, 122 I 49 e 275, 120 Ia 43;
Fatti
M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 2 e 18 ss. ad art. 49 CPP; G.
PIQUEREZ, op. cit., n. 497; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., §
40 n. 11 e 16; B. CORBOZ, Le droit constitutionnel à l’assistance judiciaire,
in SJ 2003 II p. 67 ss.);
che nella
fattispecie il procedimento penale si è concluso con un decreto di non luogo a
procedere, senza che sia stata promossa l’accusa nei confronti del dott. med. IS
1;
che le
informazioni preliminari avviate nei suoi confronti – quale indiziato – hanno
comportato unicamente due interrogatori, di data 18.5.2005 (AI 8) e 27.6.2005
(AI 20);
che nondimeno
l’apertura del procedimento penale in esame è conseguente alla perquisizione ed
al sequestro delle cartelle mediche e della documentazione amministrativa
relativa ai ricoveri di __________ presso la __________, ordinati nel quadro del
procedimento rogatoriale;
che, a non
averne dubbi, gli interessi dell’istante, suo medico curante, sono stati colpiti
in misura importante da tali atti d’esecuzione;
che le
circostanze concrete imponevano pertanto, già allo stadio delle informazioni
preliminari, la presenza di un legale;
che l’istante
va quindi ritenuto “accusato” a’ sensi dell’art. 317 CPP;
che, nello
stabilire l'importo delle spese di patrocinio legale da risarcire, questa
Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa
dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali
seguiti dal Consiglio di moderazione;
che giusta
l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l’avvocato ha diritto di esporre,
per l’assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l’istruttoria
e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso
eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF
5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali,
CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi
davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi
davanti alla Corte delle assise criminali;
che, entro
tali limiti, l’onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art.
8 TOA, cioè secondo la complessità e l’importanza, il valore e l’estensione
della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell’avvocato,
il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle
parti, l’esito conseguito e la sua prevedibilità;
che – per i
patrocini di fiducia – il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione,
a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi
più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un
limite massimo;
che nel
riconoscimento dell’onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato
la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che in questo
senso si tiene conto della complessità e dell’importanza della pratica, delle
difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell’impegno, della
diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell’esito del
procedimento;
che in altre
parole l’onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato
sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione
connesso con le particolarità del caso;
che l’istante
postula la rifusione della nota professionale 21.4.2006 del suo patrocinatore di
fiducia, avv. PR 1, di complessivi CHF 3'634.60 [di cui CHF 2'712.50 di onorario
(10 ore e 51 minuti a CHF 250.--/ora), CHF 312.20 di spese, CHF 229.90 di IVA e
CHF 380.-- di esborsi (doc. 1b)];
che la
tariffa applicata appare conforme ai principi suesposti;
che il
dispendio orario esposto (10 ore e 51 minuti circa) appare invece – per un avvocato
con le dovute conoscenze in ambito penale – oggettivamente sproporzionato;
che la nota
professionale in esame – riferita, a giusta ragione, unicamente al procedimento
aperto d’ufficio dal Ministero pubblico (doc. 1c) – non viene invero precisata
in relazione ad ogni singola prestazione;
che in ogni
caso determinante non è tanto l’impiego temporale effettivo nel caso specifico,
quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo
la normale esperienza, nell’esecuzione di un mandato di complessità analoga
(REP. 1998 n. 126);
che del resto
la fattispecie non ha comportato alcuna difficoltà giuridica di rilievo ed ha
richiesto al patrocinatore un impegno relativamente ridotto, che si è sostanzialmente
limitato – come emerge dagli atti – alla preparazione ed alla partecipazione agli
interrogatori di data 18.5.20005 e 27.6.2005 (AI 8 e 20);
che, per
quanto ricostruibile dagli atti, viene conseguentemente ammesso un onorario
pari a 7 ore e 10 minuti a CHF 250.--/ora, come postulato, per complessivi CHF 1'792.--,
di cui 70 minuti inerenti gli scritti (in media 10 minuti/scritto, spesso di poche
righe), 30 minuti inerenti le telefonate (dispendio proporzionato alla relativa
semplicità del mandato), 120 minuti inerenti i colloqui con il cliente e lo
studio degli atti e 210 minuti inerenti gli interrogatori (compresi i trasferimenti);
che a questo
importo vanno aggiunte le spese, ammesse in CHF 162.50, di cui CHF 50.-- per
l’apertura dell’incarto (art. 3 lit. a TOA), CHF 4.50 per le telefonate [30
minuti a CHF 0.15/minuto su rete fissa (cfr. decisione 10.12.2004 del Consiglio
di moderazione in re avv. B.C., inc. __________)], CHF 62.-- per gli scritti
[CHF 5.-- per pagina originale, compresa la copia per l'incarto (art. 3 lit. b
TOA), CHF 5.-- per invio raccomandato e CHF 1.-- per invio semplice, gli invii
Considerandi
contemporanei di lettere e fax non essendo per contro giustificati] e CHF 46.--
per le fotocopie (come esposto);
che l’IVA
ammonta a CHF 148.60;
che viene
infine riconosciuto l’esborso di CHF 380.-- al Ministero pubblico, di cui non
si ha traccia nell’inc. MP __________, ma della cui veridicità non v’è motivo
di dubitare;
che al dott.
med. IS 1 va pertanto rifuso – a titolo di spese legali – l’importo di CHF 2'483.10;
che per gli
interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e pertanto
essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione
agli atti (art. 102 CO), ossia, nel caso concreto, dall’introduzione in data
6.7.2006
della presente istanza;
che – con
riferimento al risarcimento dei danni materiali – secondo la giurisprudenza
sviluppata da questa Camera nell’interpretazione delle norme precedentemente in
vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da risarcire, era stato inizialmente
affermato che “tali sono e non possono essere altri che quelli della perdita
di guadagno e di occupazione” (cfr. REP. 1925 p. 312), per poi
successivamente confermare l'estensione interpretativa del danno pecuniario al
“danno patrimoniale, materiale” e cioè del lucrum cessans e del damnum
emergens in nesso di causa ed effetto (cfr. REP. 1985 p. 406 e 1988 p. 422);
che
l’accusato deve dimostrare che il danno subito è la conseguenza diretta
dell’accusa o della detenzione;
che per la
valutazione e l’estensione del danno sono applicabili, quale diritto suppletivo,
gli art. 42 ss. CO (cfr. R.
HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che al proposito l’istante chiede un
risarcimento per perdita di guadagno, da ricondurre al tempo consacrato per
presenziare agli interrogatori, alla loro preparazione, alla ricerca della documentazione
richiestagli ed all’esame della voluminosa documentazione (istanza 6/7.7.2006,
p. 3);
che tuttavia
non dimostra – documentando,
come gli incombeva [N. SALVIONI, Codice di procedura penale annotato, Locarno
1999, ad art. 317 CPP, ad art. 317 CPP, p. 506: “(…) per le spese di
patrocinio ed i danni materiali si deve invece parlare di rifusione, ossia di
risarcimento pieno, stabilito in base alla documentazione prodotta dall'accusato
prosciolto”] – l’esistenza dell’asserito danno, che nemmeno quantifica;
che peraltro
da un medico si deve poter esigere un’ordinata tenuta dei documenti relativi ai
suoi pazienti;
che è inoltre
verosimile ritenere che la sua attività gli avrebbe permesso una certa
flessibilità nell’organizzazione del lavoro e quindi una certa coordinazione
con gli impegni dipendenti dal procedimento penale, in applicazione dell’art.
44.
CO;
che di
conseguenza nulla gli è dovuto a questo titolo;
che
l’indennità prevista dall'art. 317 ss. CPP si estende anche al danno morale patito
dall'accusato prosciolto;
che la
determinazione dell’ammontare dell'indennità è lasciata al potere
d’apprezzamento del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della
lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (cfr. DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER /
E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che l’art. 49
CO prevede che un'indennità è concessa nel caso in cui la gravità dell'offesa
alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo;
che è
necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del
pregiudizio recato all’integrità fisica, psichica o alla reputazione dell’accusato,
della gravità dell’accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti,
come pure della situazione familiare e professionale dell’accusato (cfr. decisione
TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib
446);
che
l’accusato che durante l’istruzione formale non è stato oggetto di un provvedimento
restrittivo della libertà personale può ottenere un’indennità per torto morale
unicamente se prova che a seguito dell’esecuzione di “altri atti istruttori”
(per es. perquisizioni, sequestri, richieste di informazioni, ecc.) o per il
semplice fatto di essere stato oggetto di un procedimento penale ha subito una
grave violazione della sua personalità;
che l’istante
sottolinea la gravità del reato per un professionista del ramo sanitario e di
avere “(…) visto il proprio nome divulgato come accusato proprio presso la
Clinica di __________, dove presta la sua attività professionale, a causa dei
decreti di perquisizione e sequestro e dell’interrogatorio di una dirigente
della Clinica” (istanza 6/7.7.2006, p. 4);
che nondimeno
non produce alcun certificato attestante una specifica sofferenza fisica e
psichica e non prova di avere subito un pregiudizio alla sua reputazione;
che invero,
come osservato dal magistrato inquirente, il suo nome non è stato “divulgato
come accusato”: nell’ambito del procedimento rogatoriale è stato sentito
come testimone (inc. Rog. __________), mentre le informazioni preliminari qui
in esame sono state esperite velocemente ed hanno comportato l’audizione testimoniale
di una sola dipendente della __________ (osservazioni 28.7.2006, p. 1-2);
che lo Stato
non è infine tenuto al versamento di un’indennità a tutti coloro che hanno
subito un pregiudizio in ragione di un procedimento penale (REP. 1998 n. 126
nota 5.3);
che la
pretesa non può quindi essere ammessa;
che questa
conclusione tiene del resto conto della soddisfazione personale già derivabile
dal riconoscimento che il procedimento penale nei suoi confronti era ingiustificato,
come emerge dal decreto di non luogo a procedere 7.7.2005 e dalla presente decisione;
che l’istante
postula infine la rifusione delle ripetibili di questa sede;
che – nella commisurazione dell’onorario
relativo alla formulazione dell’istanza di indennità – questa Camera, oltre i
parametri elaborati dal Consiglio di moderazione per la determinazione
dell’adeguatezza delle spese di patrocinio legale, tiene in particolare in considerazione
il grado di accoglimento del gravame;
che la
stesura dell’istanza in esame non presentava dal profilo giuridico e fattuale
difficoltà particolari;
che l’onere
lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il patrocinatore
conosceva la fattispecie;
che è
pertanto riconosciuto un importo di CHF 250.--, comprendente onorario, spese ed
IVA;
che, alla
luce delle argomentazioni sopra esposte, al dott. med. IS 1 va rifuso l’importo
complessivo di CHF 2'733.10, di cui CHF 2'483.10, oltre interessi al 5% dal
6.7
, per spese di patrocinio e CHF 250.-- per ripetibili di questa sede;
che la
procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 vCPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
parzialmente accolta.
§ Di conseguenza
lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione al
decreto di non luogo a procedere 7.7.2005 emanato dal procuratore pubblico
Fiorenza Bergomi (NLP __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo
di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 2'733.10, oltre
interessi al 5% dal 6.7.2006 su CHF 2'483.10.
2. Non si
prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedi di
diritto:
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale entro
il termine di trenta giorni dalla notificazione.
Qualora non
sia ammissibile il ricorso in materia penale, contro la presente decisione è
ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale
entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
4. Intimazione:
terzi
implicati
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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