60.2006.240
istanza di ispezione degli atti. autorità federale quale istante.
21 agosto 2006Italiano3 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2006.240
Data decisione, Autorità:
21.08.2006, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. autorità federale quale istante.
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2006.240
Lugano
21 agosto
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 5/11.7.2006 presentata dall’
IS 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione a consultare gli atti del
procedimento relativo alla __________ in liquidazione in relazione all’allestimento
dei rendiconti IVA;
premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico,
che l’ha trasmessa per competenza a questa Camera in data 10/11.7.2006;
richiamate le osservazioni 12.7.2006 del procuratore pubblico Moreno
Capella, con le quali comunica di non opporsi alla richiesta;
richiamate le osservazioni per patrocinatore di PI 1, con le quali
comunica di non opporsi alla richiesta;
preso atto che PI 2, interpellato, non ha preso posizione;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.In
relazione all’attività della __________ il Ministero pubblico ha aperto un
procedimento penale (inc. MP __________) a carico di PI 1 e di PI 2. L’autorità
fiscale istante chiede di poter accedere agli atti del procedimento in relazione
alla compilazione dei rendiconti IVA.
2.Come
esposto in entrata, le parti interpellate non si sono opposte all’accesso agli
atti da parte dell’autorità fiscale.
3.Giusta
l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente
codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di
un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo,
segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei
periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4.Nel
presente caso è dato un interesse giuridico legittimo da parte dell’autorità
fiscale ad accedere all’incarto, in relazione ad atti pertinenti le proprie mansioni.
5.L’istanza
è accolta. I funzionari dell’autorità istante, vincolati ovviamente dal segreto
d’ufficio, potranno consultare gli atti presso il Ministero pubblico, ed
estrarre copie.
6.Considerato
come l’istante sia un’autorità che interviene nell’espletamento delle proprie
funzioni, si può prescindere dalla tassa di giustizia e dalle spese.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi
implicati
1. PI 1
1 patr. da: PR 1
Considerandi
2.
PI 2
2.
patr. da: PR 2
3.
PI 3
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster