60.2006.243
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. accusato prosciolto
31 marzo 2007Italiano6 min
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Numero d'incarto:
60.2006.243
Data decisione, Autorità:
31.03.2007, CRP
Titolo:
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. accusato prosciolto
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2006.243
Lugano
31 marzo 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Rocco Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sull’istanza 11/12.7.2006
presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione
all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 21.6.2006 del giudice
della Pretura penale Damiano Stefani (inc. __________), un’indennità a’ sensi
dell’art. 317 CPP;
richiamato lo scritto 13/14.7.2006 del
procuratore pubblico Antonio Perugini, che si rimette al giudizio di questa
Camera, osservando nondimeno che l’istanza, a suo avviso, andrebbe respinta;
richiamate le osservazioni 18/19.7.2006 – nonché
lo scritto di rettifica 20/21.7.2006 – del giudice della Pretura penale, con
cui ritiene manifestamente eccessiva la richiesta di risarcimento;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che con
decreto 23.1.2006 il procuratore pubblico ha posto IS 1 in stato di accusa
dinanzi alla Pretura penale, siccome ritenuta colpevole di guida in stato di inattitudine
“per aver condotto l’autovettura __________ targata __________ essendo in
stato di spossatezza” e di infrazione alle norme della circolazione “per
avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, negligentemente perso
la padronanza di guida salendo conseguentemente sull’isola spartitraffico posta
sulla sua sinistra, cozzando contro un cippo e la relativa segnaletica ivi
esistenti”, fatti avvenuti a __________ il __________;
che ha
proposto la sua condanna alla pena di dieci giorni di detenzione sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di tre anni, alla multa di CHF 500.--
ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese (DA __________);
che con
scritto 7/8.2.2006 IS 1 ha interposto opposizione avverso il decreto di accusa;
che con
sentenza 21.6.2006 il giudice della Pretura penale l’ha prosciolta
dall’imputazione di guida in stato di inattitudine, mentre l’ha dichiarata
autrice colpevole di infrazione alle norme della circolazione, condannandola
alla multa di CHF 500.-- ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese
(sentenza 21.6.2006, p. 3; inc. __________);
che con
l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv.
Fatti
1 CPP – IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato
a versarle, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento
penale, l’importo di CHF 3'981.50 oltre interessi per spese legali;
che giusta
l'art. 317 CPP l’accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte
delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa
con decreto di abbandono – ha diritto ad un’indennità nella forma della rifusione
delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della
riparazione del torto morale (cfr. REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de
procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches
Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);
che occorre anzitutto determinare con
precisione, interpretando, cosa il CPP intenda con il termine “prosciolto”;
che i lavori
preparatori non aiutano a chiarire ulteriormente il termine “prosciolto”,
segnatamente a sapere se il diritto di cui all’art. 317 CPP valga solo in caso
di totale proscioglimento o anche in caso di parziale proscioglimento, come
nella fattispecie in esame;
che l’art.
437 del progetto di Codice di diritto processuale penale svizzero (CPP-CH)
prevede invero che l’imputato ha diritto a un’indennità e a una riparazione del
torto morale anche se è stato solo parzialmente assolto o se il procedimento
nei suoi confronti è soltanto parzialmente abbandonato (FF 2006 p. 1231);
che
nell’ambito della recente revisione delle norme sull’indennità a favore
dell’accusato prosciolto, entrata in vigore il 18.8.2006, il Consiglio di Stato
ha nondimeno rinunciato a specificare tale aspetto (Messaggio del Consiglio di
Considerandi
Stato n. 5749 del 25.1.2006, p. 3);
che questa
Camera ha già negato il requisito del “proscioglimento” in un caso di
derubricazione da violazione grave (art. 90 cifra 2 LCStr) a violazione
semplice (art. 90 cifra 1 LCStr) delle norme della circolazione stradale (inc. __________);
che, per
contro, considera “prosciolto” l’accusato assolto da imputazioni
indipendenti da quelle che hanno portato alla sua condanna, ovvero riconducibili
a reati e/o a fatti del tutto diversi (cfr., al proposito, decisione 7.12.2005
in re M.S., inc. __________, confermata dal TF con decisione 1P.35/2006 del 7.3.2006);
che in
concreto, IS 1 è stata perseguita per gli specifici e distinti reati di guida
in stato di inattitudine ed infrazione alle norme della circolazione stradale,
ed è stata infine definitivamente prosciolta dal primo capo d’accusa;
che entrambe le
imputazioni riguardavano reati in materia di circolazione stradale ed erano riferite
al medesimo complesso di fatti, ovvero la perdita di padronanza del veicolo
avvenuta a __________ il __________;
che le
fattispecie perseguite erano quindi connesse nella fase dell’inchiesta, in cui gli
atti d’indagine erano comunque giustificati anche solo in relazione all’imputazione
di infrazione alle norme della circolazione stradale;
che una
connessione era inoltre data in occasione del dibattimento dinanzi alla Pretura
penale, tanto è vero che l’istante ha chiesto il proscioglimento da entrambi i
capi di imputazione (cfr. verbale del dibattimento 21.6.2006, p. 2);
che in queste
circostanze, IS 1 non può essere considerata “prosciolta” a’ sensi
dell’art. 317 CPP;
che l’istanza
deve pertanto essere integralmente respinta;
che la
procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 vCPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP e ogni
altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
respinta.
2. Non si
prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedi di
diritto:
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale entro
il termine di trenta giorni dalla notificazione.
Qualora non
sia ammissibile il ricorso in materia penale, contro la presente decisione è
ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale
entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
4. Intimazione:
per
conoscenza:
terzi
implicati
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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