60.2006.245
istanza di esclusione. magistrato dei minorenni.
19 luglio 2006Italiano3 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
Fatti
60.2006.245
Data decisione, Autorità:
19.07.2006, CRP
Titolo:
istanza di esclusione. magistrato dei minorenni.
ESCLUSIONE DEL GIUDICE
art. 40 let. b CPP-TI
Incarto n.
60.2006.245
Lugano
19 luglio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 10.7.2006 presentata dal
IS 1
di notifica di esclusione ai sensi dell’art. 40 lit. b CPP;
ritenuto che non si giustifica uno scambio di allegati;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Il
magistrato dei minorenni istante è stato tutore di __________ durante
l’affidamento preadottivo. Per questo motivo, ed in ragione di un procedimento
a carico del suo passato pupillo (inc. MM. __________), il magistrato dei minorenni
ha notificato la sua esclusione, indicando al contempo che il magistrato dei
minorenni supplente è disponibile ad assumere il caso.
Considerandi
2.
L'art.
40.
lit. b CPP prevede che ogni giudice, procuratore pubblico, segretario od
assessore-giurato è escluso per legge dall’esercitare il suo ufficio, quando
sia coniuge, tutore o curatore della parte lesa o dell’accusato o lo sia stato.
Il
magistrato che viene a conoscenza di una causa che lo esclude deve astenersi da
qualsiasi atto giudiziario, pena la nullità degli atti giudiziari ulteriormente
compiuti (art. 41 CPP), e deve notificare la sua esclusione alla Camera dei
ricorsi penali che, verificata la causa di esclusione, provvede alla sua
sostituzione (art. 42 CPP).
3.
Nella
fattispecie, la notifica di esclusione del magistrato dei minorenni dal
procedimento penale a carico di __________ é corretta.
4.
Considerata
la precedente attività del magistrato dei minorenni, questa Camera ritiene che
la problematica possa in futuro essere risolta nel seguente modo:
- nei casi ovvi di esclusione, ossia
quelli espressamente enunciati dall'art. 40 CPP, il magistrato dei minorenni
può evidentemente trasmettere l'incarto al magistrato dei minorenni supplente,
senza formale decisione di questa Camera;
- nei casi dubbi (cfr. art. 42 cpv. 2
CPP), il magistrato dei minorenni dovrà sottoporli all'esame di questa Camera,
per formale decisione.
5.
Visto
il genere di procedura, si rinuncia a prelevare la tassa di giustizia e le
spese.
Per
questi motivi,
richiamati gli art. 40 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1.
Il
magistrato dei minorenni è escluso dall’esercizio delle proprie funzioni in
relazione al procedimento a carico di __________. Egli è sostituito dal magistrato
dei minorenni supplente.
2.
Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3.
Intimazione:
terzi
implicati
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster