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Decisione

60.2006.245

istanza di esclusione. magistrato dei minorenni.

19 luglio 2006Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

60.2006.245

Data decisione, Autorità:

19.07.2006, CRP

Titolo:

istanza di esclusione. magistrato dei minorenni.

ESCLUSIONE DEL GIUDICE

art. 40 let. b CPP-TI

Incarto n.

60.2006.245

Lugano

19 luglio

2006

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 10.7.2006 presentata dal

IS 1

di notifica di esclusione ai sensi dell’art. 40 lit. b CPP;

ritenuto che non si giustifica uno scambio di allegati;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1. Il

magistrato dei minorenni istante è stato tutore di __________ durante

l’affidamento preadottivo. Per questo motivo, ed in ragione di un procedimento

a carico del suo passato pupillo (inc. MM. __________), il magistrato dei minorenni

ha notificato la sua esclusione, indicando al contempo che il magistrato dei

minorenni supplente è disponibile ad assumere il caso.

Considerandi

2.

L'art.

40.

lit. b CPP prevede che ogni giudice, procuratore pubblico, segretario od

assessore-giurato è escluso per legge dall’esercitare il suo ufficio, quando

sia coniuge, tutore o curatore della parte lesa o dell’accusato o lo sia stato.

Il

magistrato che viene a conoscenza di una causa che lo esclude deve astenersi da

qualsiasi atto giudiziario, pena la nullità degli atti giudiziari ulteriormente

compiuti (art. 41 CPP), e deve notificare la sua esclusione alla Camera dei

ricorsi penali che, verificata la causa di esclusione, provvede alla sua

sostituzione (art. 42 CPP).

3.

Nella

fattispecie, la notifica di esclusione del magistrato dei minorenni dal

procedimento penale a carico di __________ é corretta.

4.

Considerata

la precedente attività del magistrato dei minorenni, questa Camera ritiene che

la problematica possa in futuro essere risolta nel seguente modo:

- nei casi ovvi di esclusione, ossia

quelli espressamente enunciati dall'art. 40 CPP, il magistrato dei minorenni

può evidentemente trasmettere l'incarto al magistrato dei minorenni supplente,

senza formale decisione di questa Camera;

- nei casi dubbi (cfr. art. 42 cpv. 2

CPP), il magistrato dei minorenni dovrà sottoporli all'esame di questa Camera,

per formale decisione.

5.

Visto

il genere di procedura, si rinuncia a prelevare la tassa di giustizia e le

spese.

Per

questi motivi,

richiamati gli art. 40 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

Il

magistrato dei minorenni è escluso dall’esercizio delle proprie funzioni in

relazione al procedimento a carico di __________. Egli è sostituito dal magistrato

dei minorenni supplente.

2.

Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Intimazione:

terzi

implicati

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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