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Decisione

60.2006.246

istanza di ispezione degli atti. ospedale quale istante.

15 settembre 2006Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

60.2006.246

Data decisione, Autorità:

15.09.2006, CRP

Titolo:

istanza di ispezione degli atti. ospedale quale istante.

SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO

art. 27 CPP-TI

Incarto n.

60.2006.246

Lugano

15 settembre

2006

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 10/14.7.2006 presentata dall’

IS 1

tendente ad ottenere copia del reperto autoptico relativo ad un

loro paziente deceduto;

premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero

pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa Camera;

ritenuto che in data 14.7.2006 questa Camera ha chiesto all’ente

istante di precisare i motivi della richiesta;

preso atto di una richiesta di proroga, questa Camera ha concesso un

termine scadente l’8.9.2006 per ossequiare alla richiesta di precisazione;

preso atto dello scritto 8/11.9.2006 dell’ente istante, con il quale

si precisa che la richiesta è finalizzata alla discussione interna del caso,

per il controllo della qualità e la formazione;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1. A

seguito di in incidente stradale dall’esito mortale avvenuto il 23.9.2005, il

Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________), ed ha

disposto tra le altre cose l’autopsia sullo sfortunato protagonista del

sinistro.

Considerandi

2.

Con

la presente istanza, l’ente chiede di poter avere copia del referto autoptico,

al fine della discussione interna finalizzata alla qualità ed alla formazione.

3.

Giusta

l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il

previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale

federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal

presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli

atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse

giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate

nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni

e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

4.

Nel

presente caso è dato un legittimo interesse giuridico all’esame del documento

di carattere medico, ritenuto comunque il segreto professionale a cui sono

tenuti gli operatori dell’ente richiedente, e verificata l’assenza di

contenzioso con l’ospedale.

5.

L’istanza

è accolta. Il documento richiesto sarà allegato alla copia della presente

decisione destinata all’ente richiedente.

6.

La

tassa di giustizia e le spese, contenute al minimo, sono poste a carico

dell’ente richiedente.

Per

questi motivi,

visti gli art. 27 CPP, l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma

applicabile,

pronuncia

1.

L’istanza

è accolta.

2.

La

tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF

80.

-- (ottanta), sono poste a carico dell’IS 1, __________.

3.

Intimazione:

terzi

implicati

PI 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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