60.2006.248
istanza di ispezione degli atti. parte civile quale istante.
21 agosto 2006Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2006.248
Data decisione, Autorità:
21.08.2006, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. parte civile quale istante.
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2006.248
Lugano
21 agosto
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 14.7.2006 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere copia di atti di un procedimento penale;
richiamate le osservazioni 19.7.2006 del procuratore pubblico Manuela
Minotti Perucchi, con le quali preavvisa favorevolmente la richiesta;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.A seguito
di una denuncia sporta dal qui istante, il Ministero pubblico del Canton Ticino
ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) conclusosi con un decreto
di non luogo a procedere emanato in data 20.2.2000.
2.Con la
presente richiesta IS 1 chiede di poter estrarre copia di alcuni documenti, a suo
tempo versati o acquisiti agli atti. In particolare egli chiede di poter avere
copia di un resoconto intitolato “__________”. Il procuratore pubblico interpellato
ha dato parere favorevole.
3.Giusta
l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il
previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale
federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità
dell’ispezione”.
4.Nel
presente caso, pur essendo stato l’istante parte (civile) al procedimento nel
frattempo chiuso, deve necessariamente passare per la procedura prevista dall’art.
27 CPP. Nel caso in esame, è dato certamente un interesse giuridico legittimo,
che come ricordano i lavori preparatori, nel caso di ex parti, di solito è
presunto. Inoltre non sono date indicazioni contrarie.
5.L’istanza
è accolta. L’istante contatterà il Ministero pubblico per estrarre copia del
documento indicato nell’istanza.
6.La tassa
di giustizia e le spese sono poste a carico di chi le ha occasionate, che dovrà
dimostrare di averle saldate prima di ricevere copia del documento richiesto.
Per
questi motivi,
visti gli art. 27 CPP, l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. La
tassa di giustizia di CHF 70.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF
100.-- (cento), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Intimazione:
- (AR);
- sede
(rif. inc. __________).
terzi
Considerandi
implicati
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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