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Decisione

60.2006.249

istanza di ispezione degli atti. Suva quale istante.

28 agosto 2006Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

60.2006.249

Data decisione, Autorità:

28.08.2006, CRP

Titolo:

istanza di ispezione degli atti. Suva quale istante.

SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO

art. 27 CPP-TI

Incarto n.

60.2006.249

Lugano

28 agosto

2006

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 5/14.7.2006 presentata dalla

IS 1

tendente ad ottenere copia di una sentenza penale a carico di PI 2;

premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero

pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa Camera in data 14.7.2006;

richiamato lo scritto 18/19.7.2006 del sostituto procuratore

pubblico Chiara Borelli, con il quale preavvisa favorevolmente l’istanza;

rilevato che PI 2, interpellato, non ha presentato osservazioni;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1.Il Ministero

pubblico del Canton Ticino ha aperto un procedimento penale a carico di PI 2

(inc. MP __________), nel quadro del quale è stato emanato un decreto d’accusa

(DA __________) al quale è stata fatta opposizione. La Pretura penale ha

giudicato in data 24.1.2006 PI 2, e l’ha parzialmente assolto. Contro la

sentenza è stato presentato ricorso in cassazione, e la procedura è tuttora pendente.

Considerandi

2.

Con la

presente istanza, la __________ di __________, team prestazioni, chiede di

poter ricevere copia della decisione intervenuta. Come esposto in entrata, il

Ministero pubblico ha preavvisato favorevolmente l’istanza, mentre PI 2 non ha

presentato osservazioni.

3.

Giusta

l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il

previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale

federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal

presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli

atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse

giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate

nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni

e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

4.

Nel

presente caso, l’istanza va respinta per almeno due ragioni. Anzitutto è priva

di qualsiasi motivazione che indichi i motivi della richiesta e comprovi

l’esistenza di un interesse giuridico legittimi ai sensi dell’art. 27 CPP.

Inoltre, considerato lo stadio della procedura, l’istanza è prematura, in

quanto non è ancora stata emanata nessuna sentenza da parte della Corte di cassazione

e revisione penale del Tribunale di appello.

5.

L’istanza

è respinta. In ragione dello statuto dell’istante, si può prescindere dalla

tassa di giustizia e dalla riscossione di spese.

Per

questi motivi,

visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L’istanza

è respinta siccome intempestiva.

2.

Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Intimazione:

terzi

implicati

1.

PI 1

2.

PI 2

patr. da: PR 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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