60.2006.249
istanza di ispezione degli atti. Suva quale istante.
28 agosto 2006Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
60.2006.249
Data decisione, Autorità:
28.08.2006, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. Suva quale istante.
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2006.249
Lugano
28 agosto
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 5/14.7.2006 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere copia di una sentenza penale a carico di PI 2;
premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero
pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa Camera in data 14.7.2006;
richiamato lo scritto 18/19.7.2006 del sostituto procuratore
pubblico Chiara Borelli, con il quale preavvisa favorevolmente l’istanza;
rilevato che PI 2, interpellato, non ha presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.Il Ministero
pubblico del Canton Ticino ha aperto un procedimento penale a carico di PI 2
(inc. MP __________), nel quadro del quale è stato emanato un decreto d’accusa
(DA __________) al quale è stata fatta opposizione. La Pretura penale ha
giudicato in data 24.1.2006 PI 2, e l’ha parzialmente assolto. Contro la
sentenza è stato presentato ricorso in cassazione, e la procedura è tuttora pendente.
Considerandi
2.
Con la
presente istanza, la __________ di __________, team prestazioni, chiede di
poter ricevere copia della decisione intervenuta. Come esposto in entrata, il
Ministero pubblico ha preavvisato favorevolmente l’istanza, mentre PI 2 non ha
presentato osservazioni.
3.
Giusta
l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il
previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale
federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni
e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4.
Nel
presente caso, l’istanza va respinta per almeno due ragioni. Anzitutto è priva
di qualsiasi motivazione che indichi i motivi della richiesta e comprovi
l’esistenza di un interesse giuridico legittimi ai sensi dell’art. 27 CPP.
Inoltre, considerato lo stadio della procedura, l’istanza è prematura, in
quanto non è ancora stata emanata nessuna sentenza da parte della Corte di cassazione
e revisione penale del Tribunale di appello.
5.
L’istanza
è respinta. In ragione dello statuto dell’istante, si può prescindere dalla
tassa di giustizia e dalla riscossione di spese.
Per
questi motivi,
visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1.
L’istanza
è respinta siccome intempestiva.
2.
Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3.
Intimazione:
terzi
implicati
1.
PI 1
2.
PI 2
patr. da: PR 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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