60.2006.252
istanza di ispezione degli atti. commissione di vigilanza quale istante.
21 agosto 2006Italiano5 min
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Numero d'incarto:
60.2006.252
Data decisione, Autorità:
21.08.2006, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. commissione di vigilanza quale istante.
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2006.252
Lugano
21 agosto
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 14/18.7.2006 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un procedimento penale
a carico del dr. med. PI 1 e conclusosi con decisione di assoluzione presso
la Pretura penale, aggravata dalla pubblica accusa;
richiamate le osservazioni del patrocinatore di PI 1, con le quali
comunica il proprio assenso all’accoglimento dell’istanza;
richiamate le osservazioni 20/21.7.2006 del procuratore pubblico
Arturo Garzoni, con le quali comunica il proprio accordo all’accoglimento
dell’istanza;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.Il
Ministero pubblico del Canton Ticino ha aperto un procedimento penale a carico
del dr. med. PI 1, sfociato in un decreto d’accusa (DAC __________), contro il
quale è stata interposta opposizione. Nel successivo dibattimento presso la
Pretura penale, tenutosi il __________, l’accusato è stato prosciolto. Contro
la decisione della Pretura penale la pubblica accusa ha ricorso presso la Corte
di cassazione e di revisione penale del Tribunale d’appello (CCRP), presso la
quale l’incarto è pendente.
2.Nel
contempo, la Commissione istante ha aperto un procedimento disciplinare a
carico del medico, sospeso in attesa dell’esito del procedimento penale. A
seguito di sollecitazione del rappresentante legale del segnalante, la
Commissione istante chiede di poter accedere agli atti penali. Come esposto in
entrata, il patrocinatore di PI 1 ed il procuratore pubblico hanno dato il
proprio consenso all’accoglimento di tale richiesta.
3.Giusta
l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il
previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale
federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità
dell’ispezione”.
4.Questa
Camera, ritenuta la sempre maggior frequenza di istanze di ispezione di atti di
procedimenti penali, con riferimento alla sua sentenza del 6.2.2003 (inc. __________),
ha ritenuto di rilasciare il 20.2.2003 un'autorizzazione di massima sulla base
segnatamente delle seguenti argomentazioni.
"Al
Consiglio di Stato (art. 22 Lsan), al DSS (art. 23 Lsan), alla Commissione di
vigilanza (art. 24 Lsan) o ai servizi e uffici legittimati ad agire in loro
vece, sulla base delle pertinenti disposizioni della legge sanitaria (Lsan),
incombono infatti specifici doveri di vigilanza sull'esercizio delle attività sanitarie.
Di regola, pertanto, non vi può essere dubbio sull'esistenza a favore di queste
autorità o servizi di un interesse giuridico legittimo ai sensi dell'art. 27
CPP. In questi casi, questa Camera ritiene che ai servizi competenti possa essere
dato accesso all'incarto penale senza richiedere ogni volta una specifica
autorizzazione. Rimane riservata, se del caso, a tutela degli interessi
personali di altre persone implicate nel procedimento, una scernita della
documentazione di cui permettere la compulsazione o la trasmissione in copia da
operare direttamente dall'autorità penale richiesta, cosiccome il rinvio della
richiesta di ispezione a questa Camera in casi particolari o di dubbio.Ciò
premesso, riteniamo che in due casi debba essere rivolta una particolare attenzione
nella valutazione delle necessità di formalizzare davanti alla CRP la richiesta
di ispezione di atti penali. Nel primo caso, quando il DSS nell'ambito delle
competenze specificamente attribuite (art. 23 e, in virtù del regolamento sulle
deleghe di competenze decisionali, 59 Lsan) è chiamato a valutare l'opportunità
di adozione nei confronti di un operatore sanitario di provvedimenti cautelari,
anche se ciò ovviamente presuppone la conoscenza completa e attualizzata degli
atti di un procedimento penale eventualmente aperto. In questi casi questa
esigenza può scontrarsi con eventuali bisogni attinenti specificamente al
procedimento penale o con gli interessi o i diritti di difesa delle parti e
delle persone in esso coinvolte. A queste parti o persone la formalizzazione
dell'istanza a mente dell'art. 27 CPP davanti alla CRP assicura il diritto di
essere sentiti già in questa sede. Nel secondo caso, quando la valutazione da
compiere da parte del magistrato inquirente sulla base dell'art. 68 cpv. 3 Lsan
ponga difficoltà."
5.Nel
presente caso, la Commissione istante, nell'ambito delle competenze
specificamente attribuite, è chiamata a istruire un procedimento disciplinare, di
modo che è necessario formalizzare la richiesta con la procedura dell’art. 27
CPP, a tutela dei diritti dell’operatore sanitario.
6.Nel
merito, l’istanza (anche se prematura, visto il ricorso pendente) va accolta,
in quanto rientra nel contesto delle competenze della Commissione istante e non
ci sono, e neppure sono stati addotti, altri motivi che possano escludere
l’esistenza di un interesse giuridico legittimo.
7.L’istanza
è accolta. Gli atti potranno essere consultati presso la CCRP, alla quale viene
spedita copia della presente decisione.
8.Considerata
l’autorità istante ed i motivi a fondamento della richiesta, si prescinde dal
carico di tassa di giustizia e spese.
Per
questi motivi,
visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
-;
- (rif. DAC __________);
-.
per conoscenza:
-
terzi
implicati
1. PI 1
1 patr. da: PR 1
Considerandi
2.
PI 2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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