60.2006.255
istanza di ispezione degli atti. assicurazione quale istante.
6 settembre 2006Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2006.255
Data decisione, Autorità:
06.09.2006, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. assicurazione quale istante.
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2006.255
Lugano
6 settembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelleria
sedente per statuire sull’istanza 12/20.7.2006 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere copia del rapporto di polizia allestito
nell’ambito del procedimento penale inc. MM __________;
richiamato lo scritto 25/27.7.2006 del magistrato dei minorenni, con
il quale comunica di non avere osservazioni da presentare;
richiamato lo scritto 26/27.7.2006 della madre di PI 1, con il quale
comunica il proprio consenso all’accoglimento dell’istanza;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.La Magistratura
dei minorenni ha aperto un procedimento penale a carico di PI 1 per titolo di
danneggiamento. L‘incarto si è concluso con un decreto di abbandono interno
dell’8.5.2006 per recesso di querela (ABB__________).
2.L’assicurazione
qui istante, nella sua veste di assicuratore RC, chiede di ricevere copia del
rapporto di polizia allestito nell’ambito del procedimento penale. Il
magistrato dei minorenni non ha sollevato obbiezioni, mentre che la madre di PI
1 ha dato il proprio consenso.
3.Giusta
l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il
previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale
federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente
codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di
un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo,
segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei
periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4.Nel
presente caso è data certamente una connessione tra l’oggetto del procedimento
penale e l’intervento della compagnia d’assicurazione, di modo che sussiste un
interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP.
5.L’istanza
è accolta. Copia del rapporto di polizia sarà allegata alla copia della
presente decisione indirizzata all’istante.
6.La tassa
di giustizia e le spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.
Per
questi motivi,
visto l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. La
tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF
80.-- (ottanta), sono poste a carico della IS 1, __________.
3. Intimazione:
terzi
implicati
1. PI 1
Considerandi
2.
PI 2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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