60.2006.259
istanza di ispezione degli atti. Comune quale istante.
6 settembre 2006Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2006.259
Data decisione, Autorità:
06.09.2006, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. Comune quale istante.
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2006.259
Lugano
6 settembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 20/21.7.2006 presentata dal
IS 1
,
tendente ad ottenere copia dei verbali resi da un membro e dalla segretaria
di una Commissione tutoria regionale (CTR);
richiamate le osservazioni 2/3.8.2006 del procuratore pubblico Mario
Branda, con le quali comunica di non avere obbiezione all’estrazione delle
copie dei due verbali;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.Il dr.
med. __________ ha convenuto il Comune di __________ per il pagamento di
onorari in relazione all’allestimento di una perizia nell’ambito di una
procedura di misure di tutela di minori pendente presso la __________ di __________.
Parallelamente alla procedura amministrativa, il Ministero pubblico ha aperto
un procedimento penale (inc. MP __________), conclusosi con un decreto di non
luogo a procedere.
2.Nell’ambito
della vertenza civile assume una certa importanza la modalità di audizione dei
minori oggetto della procedura a suo tempo adottata da un membro e della
segretaria della __________. A tal fine, il Comune istante chiede di estrarre
copia dei verbali di audizione quali testi, in sede penale, del membro e della
segretaria della __________, in quanto gli stessi vertevano pure sulla modalità
di audizione dei minori.
3.Come
esposto in entrata, il procuratore pubblico ha comunicato di non avere
obbiezioni alla richiesta.
4.Giusta
l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il
previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale
federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo,
segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei
periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
5.Nel
presente caso, i documenti richiesti (due verbali di audizione testimoniali)
hanno una connessione con la vertenza in atto tra il Comune ed il perito.
Esiste quindi un interesse giuridico legittimo da parte del Comune di poter
disporre di copia dei due verbali. A tutela degli interessi delle persone
coinvolte nel procedimento penale (sia dei minori, sia dei genitori
ingiustamente accusati), le copie dei verbali potranno essere esaminati solo
dal patrocinatore del Comune, e non potranno essere dati in copia o in lettura
ad altri. Al patrocinatore del Comune si ricorda ovviamente il segreto
professionale o d’ufficio.
6.L’istanza
è accolta. I due verbali saranno trasmessi dal Ministero pubblico al
patrocinatore del Comune.
7.La tassa
di giustizia e le spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.
Per questi motivi,
visti gli art. 27 CPP, 39 lit. f LTG ed ogni altro applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. La
tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
150.-- (centocinquanta), sono poste a carico del IS 1, __________.
3. Intimazione:
terzi
implicati
Considerandi
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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