60.2006.261
istanza di ispezione degli atti. assicurazione quale istante.
6 settembre 2006Italiano3 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2006.261
Data decisione, Autorità:
06.09.2006, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. assicurazione quale istante.
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2006.261
Lugano
6 settembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 13/24.7.2006 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere copia del rapporto di polizia allestito nel
quadro di un procedimento penale aperto presso il Ministero pubblico del
Canton Ticino (inc. MP __________) a seguito del decesso di una persona;
richiamato lo scritto 4.8.2006 del sostituto procuratore pubblico
Chiara Borelli, con il quale comunica di non avere particolari osservazioni da
formulare;
rilevato che PI 2 non ha presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.A seguito
del decesso di una persona il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale
(inc. MP __________) conclusosi con un decreto di non luogo a procedere in data
25.4.2006 (NLP __________).
2.L’istante,
chiamata in causa quale assicuratore infortuni, chiede di poter ricevere copia
del rapporto di polizia allestito nell’ambito del procedimento penale. Il
sostituto procuratore interpellato ha comunicato di non avere osservazioni particolari
da formulare, mentre che PI 2 non ha presentato osservazioni.
3.Giusta
l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il
previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale
federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità
dell’ispezione”.
4.Nel
presente caso, c’è una connessione tra i fatti oggetto del procedimento penale
e l’intervento della compagnia di assicurazione istante.
Fatti
5.L’istanza
è accolta. Copia del rapporto di polizia, senza allegati, sarà inviata con la
Considerandi
copia della presente decisione indirizzata all’istante.
6.
Intervenendo
l’istante quale assicurazione obbligatoria per gli infortuni, giusta l’art. 32
LPGA, si prescinde da tassa di giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi
implicati
1. PI 1
2. PI 2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster