60.2006.262
istanza di ispezione degli atti. organizzazione quale istante.
7 settembre 2006Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2006.262
Data decisione, Autorità:
07.09.2006, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. organizzazione quale istante.
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2006.262
Lugano
7 settembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in sostituzione di Ivano Ranzanici,
astenuto)
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 18/20.7.2006 presentata dall’
IS 1
tendente ad ottenere copia degli atti di un procedimento aperto
dal Ministro pubblico a seguito di un incidente avvenuto alla __________ __________
__________ __________ di __________ (inc. MP __________);
premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero
pubblico, che l’ha inviata a questa Camera per evasione con scritto
21/24.7.2006, preavvisandola favorevolmente;
richiamate le osservazioni 27/28.7.2006 di __________ __________,
figlio di PI 2 nel frattempo deceduto, con le quali autorizza la visione degli
atti;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.In data
2.7.2004 PI 2 è stato protagonista di un grave incidente presso la __________
di __________. A seguito del medesimo, il Ministero pubblico ha aperto un
procedimento penale (inc. MP __________).
2.Pure a
seguito di questo fatto, due compagnie assicurative hanno fatto valere nei
confronti dello Stato una pretesa risarcitoria. Al fine di poter compiutamente
prendere posizione su tali richieste, l’organizzazione istante chiede di
visionare i verbali del procedimento penale. Come esposto in entrata, le parti
interpellate hanno dato il proprio accordo.
3.Giusta
l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il
previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale
federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni
e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4.Nel
presente caso è pacifica l’esistenza di un nesso tra il procedimento penale e
le pretese assicurative, in quanto riferiti al medesimo fatto. È dato pertanto
un interesse giuridico legittimo.
5.L’istanza
è accolta. I rappresentanti dell’organizzazione istante potranno visionare
l’incarto presso il Ministero pubblico, previo appuntamento, e potranno
estrarre copie dei verbali che ritengono pertinenti per determinarsi sulle
pretese civili avanzate.
6.Considerato
il carattere di servizio pubblico dell’organizzazione istante, si prescinde dal
caricare la tassa di giustizia e le spese.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi
implicati
1. PI 1
Considerandi
2.
PI 2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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