60.2006.274
istanza di ispezione degli atti. parte civile quale istante.
6 settembre 2006Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2006.274
Data decisione, Autorità:
06.09.2006, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. parte civile quale istante.
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2006.274
Lugano
6 settembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 26/27.7.2006 presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere copia di parte degli atti di un procedimento
penale (inc. MP __________) relativi allo stato di salute del defunto marito
dell'istante;
richiamate le osservazioni 2/3.8.2006 del procuratore pubblico Monica
Galliker, con le quali comunica il proprio nulla osta all’accoglimento
dell’istanza;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.L’istante,
unitamente al defunto marito, è stata parte civile ad un procedimento penale
che ha portato alla condanna di due persone per reati contro il patrimonio e
contro le persone. Negli atti del procedimento penale ci sono diversi documenti
o perizie relative allo stato di salute del defunto marito dell’istante.
2.Gli ex
domestici della qui istante e del defunto marito hanno avanzato in sede civile (inc.
OA.__________) delle pretese in relazione a degli scritti allestiti ancora dal
defunto marito dell’istante. Nell’ambito dell’acquisizione dei mezzi di prova
nell’istruttoria della causa civile, il giudice ha fissato all’istante
(convenuta in causa) un termine per richiedere gli atti penali limitatamente a
quelli riferiti allo stato di salute del defunto marito dell’istante. Da qui
l’istanza qui esaminata.
3.Giusta
l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il
previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale
federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità
dell’ispezione”.
4.Nel
presente caso è pacifica la pertinenza di parte degli atti del procedimento
penale (relativi allo stato di salute del defunto marito dell’istante) con
l’oggetto della causa civile.
5.La parte
istante potrà quindi accedere agli atti del procedimento penale presso il
Tribunale penale cantonale (TPC), che riceve copia per conoscenza di questa
decisione, ed estrarre copie degli atti relativi allo stato di salute del
defunto marito, che saranno versati agli atti della causa civile.
6.La tassa
di giustizia e le spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.
Per
questi motivi,
visto l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. La
tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Intimazione:
-
- (rif.);
-
terzi
Considerandi
implicati
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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