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Decisione

60.2006.282

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danno materiale. torto morale. cauzione

23 aprile 2007Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al

patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la

preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere

quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA (art. 37 TOA), ossia CHF 5'000.--

per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF

3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi

davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi

davanti alla Corte delle assise criminali;

che, entro

tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art.

8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione

della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato,

il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle

parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;

che il

Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della

complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF

200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;

che nel

riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti

ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando

criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato

la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

che in questo

senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle

difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della

diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del

procedimento;

che in altre

parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato

sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione

connesso con le particolarità del caso;

che l’istante

postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di fiducia,

avv. PR 1, di complessivi CHF 22'844.-- [di cui CHF 18'990.-- di onorario (63

ore e 18 minuti a CHF 300.--/ora), CHF 2'275.80 di spese e CHF 1'578.20 di IVA

(doc. M)];

che IS 1 sostiene

che “(…) si è trattato di un procedimento delicato e urgente i cui interventi

avevano la precedenza su tutto considerate la detenzione e la necessità di

giungere al più presto possibile all’abbandono o alla libertà provvisoria per

limitare i danni” (istanza 3/4.8.2006, p. 3);

che il caso –

ancorché delicato ed urgente – non presentava tuttavia, per un

avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale, difficoltà particolari:

l’oggetto di indagine era infatti sostanzialmente circoscritto ad una ben

determinata fattispecie, per cui non sono stati necessari particolari approfondimenti

di fatto e/o di diritto, circostanza che peraltro il qui istante non invoca;

che di

conseguenza si giustifica applicare la tariffa di CHF 250.--/ora, come da

prassi all’epoca del mandato, in luogo di quella di CHF 300.--/ora;

che – per

quanto risulta dall’incarto – il 15.5.2002 l’avv. PR 1 ha partecipato all’udienza

inerente la notifica di arresto davanti al giudice dell'istruzione e dell'arresto

(AI 74), ha assistito il qui istante nel corso dell’interrogatorio 22.5.2002 [al

termine del quale IS 1 ha chiesto di essere posto in libertà provvisoria (AI

77)], ha redatto le osservazioni 24/27.5.2002 al preavviso negativo del

magistrato inquirente all’istanza di libertà provvisoria (inc. GIAR __________),

ha steso il ricorso 6/7.6.2002 alla Camera dei ricorsi penali contro la

decisione 27.5.2002 del giudice dell'istruzione e dell'arresto, che aveva

respinto la suddetta istanza (AI 88/107) [gravame stralciato il 3.7.2002 in

seguito alla scarcerazione (AI 136)], il 13.6.2002 ha preso posizione sul reclamo

7/10.6.2002 di __________, coindagato nel medesimo procedimento (AI 112), e –

infine – il 17.6.2002 ed il 26.6.2002 ha partecipato alle audizioni del suo

cliente (AI 121/132);

che – per

quanto risulta dalla nota professionale – ha visitato cinque volte il qui istante

in carcere;

che ha

inoltre corrisposto con il procuratore generale/pubblico, con l’avv. __________,

__________, unitamente al quale aveva assunto la difesa, e con i familiari di IS

1;

che – pur

riconoscendo l’efficacia dell’intervento del legale – il dispendio orario di 63

ore e 18 minuti, che non viene precisato in relazione ad ogni singola

prestazione, appare oggettivamente sproporzionato alla fattispecie, non

giustificato dalle concrete necessità di istruttoria e di patrocinio,

considerato che il caso – come detto – non imponeva approfondimenti particolari;

che il

procedimento penale nei confronti del qui istante si è del resto sostanzialmente

concluso con la sua messa in libertà provvisoria il 26.6.2002;

che agli atti,

dopo la sua scarcerazione, sono invero state assunte le risultanze di rogatorie

esperite in __________ ed in __________ (cfr., per esempio, AI 153/155/163/165/166);

che il

procuratore pubblico sembra tuttavia essersi limitato a prenderne conoscenza, tanto

è vero che il procedimento penale è rimasto praticamente inattivo dall’autunno

2002 all’emanazione del decreto di abbandono il 14.6.2006;

che

determinante è peraltro non tanto l'impiego temporale effettivo nel caso specifico,

quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo

la normale esperienza, nell'esecuzione di un mandato di complessità analoga

(REP. 1998 n. 126);

che viene

quindi ammesso un onorario pari a 44 ore e 25 minuti a CHF 250.--/ora, per

complessivi CHF 11'104.15, di cui 600 minuti (comprese le trasferte) inerenti i

colloqui – in carcere – con l’istante, 150 minuti inerenti gli ulteriori

colloqui (di persona/telefonici) con il cliente, 150 minuti inerenti gli

scritti, 300 minuti inerenti le telefonate con Ministero pubblico/Ufficio del

giudice dell’istruzione e dell’arresto/avv. __________ /terzi, 300 minuti (comprese

le trasferte) inerenti le “conferenze” con procuratore

generale/segretario giudiziario/avv. __________ /terzi, 120 minuti inerenti

l’esame di scritti/atti/documenti, 120 minuti (compresa la trasferta) inerenti

l’udienza davanti al giudice dell'istruzione e dell'arresto il 15.5.2002 (AI 74),

195 minuti (compresa la trasferta) inerenti l’interrogatorio 22.5.2002 (11.00-13.15,

AI 77), 225 minuti (compresa la trasferta) inerenti l’interrogatorio 17.6.2002

(9.35-12.20, AI 121), 295 minuti (compresa la trasferta) inerenti

l’interrogatorio 26.6.2002 (14.50-18.45, quando l’avv. PR 1 ha abbandonato

l’audizione, AI 132), 80 minuti inerenti la stesura delle osservazioni

24/27.5.2002 al preavviso negativo del procuratore generale (inc. GIAR __________),

100 minuti inerenti il ricorso 6/7.6.2002 a questa Camera contro la decisione

27.5.2002 del giudice dell'istruzione e dell'arresto (AI 107) e 30 minuti inerenti

la stesura delle osservazioni al reclamo 7/10.6.2002 di __________ (AI 112);

che

all’importo suddetto vanno aggiunte le spese, ammesse in CHF 1'300.--, di cui CHF

50.-- per formazione/archiviazione dell’incarto (art. 3 cpv. 2 lit. a TOA), CHF

27.-- inerenti le telefonate [180 minuti a CHF 0.15/minuto (cfr. decisione

10.12.2004 del Consiglio di moderazione in re avv. B.C., inc. __________)], CHF 740.-- (come esposto)

inerenti le trasferte (stralciate nondimeno quelle di data 28.5.2002 e

11.6.2002, che non trovano spiegazione nella nota “onorari”), CHF 100.-- inerenti gli

scritti, CHF 168.-- inerenti la stesura delle osservazioni 24/27.5.2002 al

preavviso negativo del procuratore generale [CHF 5.--/pagina x 7 pagine (art. 3

cpv. 2 lit. b TOA), ulteriori due copie – CHF 2.--/pagina (art. 3 cpv. 2 lit. b

TOA) x 14 pagine –, 49 pagine di allegati in copia (CHF 2.--/pagina), CHF 5.-- per

invio raccomandato e CHF 2.-- per invio fax (inc. GIAR __________)], CHF 135.--

inerenti il ricorso 6/7.6.2002 a questa Camera contro la decisione 27.5.2002

del giudice dell'istruzione e dell'arresto (CHF 5.--/pagina x 12 pagine,

ulteriori due copie, 11 pagine di allegati in copia, CHF 5.-- per invio

raccomandato) e CHF 80.-- inerenti fotocopie, stralciato l’importo di CHF

500.-- “versato al cliente, 28.05.2002”, la cui finalità non è meglio

specificata;

che non viene risarcita l'IVA, l'istante

avendo domicilio all'estero (cfr. decisione 29.4.2003 di questa Camera in re

N.P., inc. __________);

che a IS 1 va

pertanto rifuso – a titolo di spese legali – l’importo di CHF 12'404.15, oltre

interessi dal 3.8.2006, come postulato;

che – con

riferimento al risarcimento dei danni materiali – secondo la giurisprudenza

sviluppata da questa Camera nell'interpretazione delle norme precedentemente in

vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da risarcire, era stato

inizialmente affermato che “tali sono e non possono essere altri che quelli

della perdita di guadagno e di occupazione” (REP. 1925 p. 312), per poi

successivamente confermare l'estensione interpretativa del danno pecuniario al

“danno patrimoniale, materiale” e cioè del lucrum cessans e del damnum

emergens in nesso di causa ed effetto (REP. 1985 p. 406 e 1988 p. 422);

che

l'accusato deve dimostrare che il danno subito é la conseguenza diretta dell'accusa

o della detenzione;

che per la

valutazione e l'estensione del danno sono applicabili, quale diritto suppletivo,

gli art. 42 ss. CO (R. HAUSER

/ E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

Considerandi

che l’istante sostiene che “(…) è attivo

nell’industria del latte e la sua attività gli consente un reddito rilevante,

come appare dai documenti prodotti nelle osservazioni 24 maggio 2002

all’Ufficio del giudice dell'istruzione e dell'arresto. Il carcere preventivo

sofferto, 44 giorni, gli ha occasionato un danno rilevante, che viene

prudenzialmente calcolato in CHF 15'000.--. A complemento dei documenti dei

quali è detto sopra, si chiede l’audizione quale teste dell’avv. __________,

Via __________, __________, che da anni si occupa degli affari dell’istante”

(istanza 3/4.8.2006, p. 2);

che il

28/29.9.2006 il suo legale ha inviato a questa Camera lo scritto 22.9.2006

dell’avv. __________, nel quale questi ha affermato – tra l’altro – che “(…)

posso confermare – quanto meno per il periodo successivo all’inizio dell’anno

1997.

– che il Sig. IS 1 ha svolto attività di procacciamento d’affari in favore

delle società amministrate prima dal padre [__________], indi dalla madre [__________],

con le quali ha poi instaurato rapporti più organici, stipulando con le stesse

contratti di collaborazione. Trattavasi di società che esercitavano tutte,

quale oggetto, attività di commercio di latte. Tra i compiti assunti dal Sig. IS

1.

rientrava la ricerca di fornitori [anche all’estero] della materia prima al

miglior prezzo di mercato, nonché di clienti __________ cui rivendere il latte

conseguendone il miglior ricavo” (p. 1);

che l’avv. __________

ha inoltre aggiunto che “(…) poiché gli accordi contrattuali stipulati con

le società dallo stesso Sig. IS 1 rappresentante prevedevano compensi

percentuali e provvigionali, evidente era l’elevato livello di guadagni raggiunto

(…)” (p. 1);

che il citato

legale ha allegato al suo scritto copia dei modelli __________ inerenti gli anni

di imposta 2001/2002/2003/2004: “(…) come si potrà notare, è evidente il

decremento nel reddito conseguito dal Sig. IS 1 in ordine all’anno 2002,

rapportato all’anno precedente ed agli anni successivi” (p. 1);

che effettivamente

il reddito inerente il 2002 – pari ad __________ [__________circa (tasso di

conversione __________ = __________), modello __________ 2003] – è inferiore a

quello dell’anno precedente, pari a __________ (modello __________ 2002);

che nondimeno

il modello __________ 2003 attesta __________ quali “utili da partecipazione

in società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche”,

importo che non risulta nel modello __________ 2002 inerente il periodo

d’imposta 2001;

che quindi il

reddito complessivo inerente il 2002 ammonta ad __________ (__________);

che il qui

istante non spiega i predetti __________;

che

in ogni caso – anche facendo astrazione dal citato importo, considerando unicamente

il reddito parziale di __________ – IS 1 non ha dimostrato – documentando, come gli incombeva [N.

SALVIONI, Codice di procedura penale annotato, Locarno 1999, ad art. 317 CPP,

ad art. 317 CPP, p. 506: “(…) per le spese di patrocinio ed i danni

materiali si deve invece parlare di rifusione, ossia di risarcimento pieno,

stabilito in base alla documentazione prodotta dall'accusato prosciolto”] –

che la leggera flessione nel reddito 2002 sia da ricondurre alla sua detenzione;

che

non ha pertanto provato l’esistenza di un nesso di causalità naturale ed adeguato

(cfr., al proposito, decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004) tra il procedimento

penale promosso nei suoi confronti ed il sostenuto nocumento, che potrebbe essere

dipendente da altri fattori;

che in queste

circostanze nulla gli è dovuto a questo titolo;

che sostiene

inoltre che “la cauzione ha fruttato solo CHF 902.05 (doc. I), mentre il

capitale di CHF 100'000.-- investito per 49 mesi (cfr. doc. F e I) calcolando

il 5% dà un importo di CHF 20'416.65, dai quali vanno dedotti CHF 902.05, per

cui il danno è di CHF 19'514.60” (istanza 3/4.8.2006, p. 3);

che giusta l’art. 111 cpv. 2 CPP chi presta una

cauzione in denaro può chiedere che la somma sia fruttifera di interessi,

mediante adeguato investimento: in tal caso ha diritto a percepirli periodicamente;

che nella

fattispecie non risulta che l’istante abbia chiesto che l’importo versato fosse

fruttifero di interessi (cfr. decisione 12.12.2002 di questa Camera in re V.

C., inc. __________);

che la

domanda deve essere indirizzata direttamente al magistrato inquirente che

concede la libertà provvisoria, il quale è competente a decidere in merito alla

forma d'investimento da adottare, ritenuto che contro l'operato di quest'ultimo

è possibile ricorrere al giudice dell'istruzione e dell'arresto e, se del caso,

in seconda istanza a questa Camera (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento

del Codice di procedura penale, Lugano 1997, n. 7 ad art. 111 CPP);

che la parte

che tralascia di formulare una simile richiesta non può quindi in seguito fare

valere la medesima nell'ambito di un'istanza d'indennizzo fondata sugli art.

317.

ss. CPP: la questione degli interessi maturati sulla cauzione, in effetti,

non ha nulla a che vedere con l'indennità che deve essere assegnata a chi è

stato prosciolto da un'accusa o ha subito una detenzione illegale, ragione per

cui non può essere esaminata nell'ambito di questo specifico procedimento (cfr.

decisione 30.12.2003 in re S.S., inc. __________; cfr. anche decisione

13.5.2004

in re G.A., inc. __________);

che, a prescindere

da queste considerazioni, IS 1 non ha in ogni caso dimostrato che avrebbe

potuto investire l’importo in questione ad un interesse del 5% ottenendo CHF

20'416.15, né ha dato un fondamento giuridico per applicare tale tasso di interesse;

che l'indennità prevista dall'art. 317 CPP

si estende anche al danno morale patito dall'accusato prosciolto;

che la

determinazione dell'ammontare dell'indennità é lasciata al potere d'apprezzamento

del giudice ed é stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità,

conformemente agli art. 42 ss. CO

(DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109

n. 7);

che l’art. 49 CO prevede che un'indennità è

concessa nel caso in cui la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi

e questa non sia stata riparata in altro modo;

che è

necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del

pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione

dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a

conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale

dell'accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e

412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);

che la

privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione della

personalità dell'accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto

all'indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (DTF 113 Ia

177.

e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);

che secondo

dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il torto

morale dev'essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico” (HÜTTE

/ DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH, Bemessung

der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998, p. 237

s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);

che nella

prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto, della

durata della detenzione;

che questa

Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere un

importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (REP. 1998 n.

126.

nota 5.1 con numerosi riferimenti);

che la Camera

d'accusa del Tribunale federale ha considerato di regola adeguato riconoscere

un'indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di privazione

della libertà più brevi e nella misura in cui non sussistano particolari motivi

che ne giustifichino un aumento o una diminuzione (decisioni TF 8G.19/1997 del

5.5.1997

e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza alla quale, sia notato di

transenna, anche questa Camera si è adeguata (decisione 25.4.2002 in re S.R.,

inc. __________);

che nella

seconda fase l'importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o verso

l'alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei vari

fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali conseguenze

fisiche o psichiche per l'accusato;

che benché il

denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni inevitabilmente

legate alla carcerazione, l’indennità per torto morale non deve neppure essere

puramente simbolica;

che al

proposito il qui istante postula la somma di CHF 10'000.-- per i 44 giorni di

detenzione preventiva sofferta, osservando che “(…) è stato sottoposto al

regime speciale (doc. L) e che lo ha subito in un paese per lui estero, lontano

dalla famiglia” (istanza 3/4.8.2006, p. 3);

che – come

detto – IS 1 è stato arrestato il 14.5.2002 (AI 70/73/74) ed è stato scarcerato

il 26.6.2002, previo versamento di una cauzione di CHF 100'000.-- (AI 132/134);

che per i 44

giorni di detenzione preventiva ingiustamente patita gli viene quindi assegnato

l’importo di CHF 8'800.-- (CHF 200.--/giorno, come da prassi), oltre interessi

dal 3.8.2006;

che nella

fattispecie non vi sono infatti elementi che giustificano un aumento o una

diminuzione della somma indicata, in particolare con riferimento ai criteri

menzionati in precedenza;

che il

predetto importo tiene peraltro conto del regime speciale al quale – al pari degli

altri detenuti in carcere preventivo – è stato sottoposto [invero solo fino al

10.6

, quando è stato collocato a regime ordinario (AI 111)], della

sofferenza sua e della sua famiglia e della soddisfazione personale già

derivabile dal riconoscimento che il procedimento penale era ingiustificato,

come avvalorato dal decreto di abbandono 14.6.2006 e da questo stesso giudizio;

che protesta

le ripetibili;

che – nella commisurazione dell’onorario

relativo alla formulazione dell’istanza di indennità – questa Camera, oltre i

parametri elaborati dal Consiglio di moderazione per la determinazione

dell’adeguatezza delle spese di patrocinio legale, tiene in particolare in

considerazione il grado di accoglimento del gravame;

che la stesura

dell’istanza in esame non presentava dal profilo giuridico e fattuale

difficoltà particolari;

che l’onere

lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il

patrocinatore conosceva la fattispecie;

che va

pertanto ammesso – tenuto conto del solo parziale accoglimento della domanda –

un importo di CHF 500.-- a titolo di ripetibili;

che, alla

luce delle suddette considerazioni, all’istante va quindi rifuso l’importo di

CHF 21'704.15, di cui CHF 12'404.15 per spese legali, oltre interessi, CHF 8'800.--

per torto morale, oltre interessi, e CHF 500.-- per ripetibili;

che la

procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 vCPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 317 CPP ed ogni altra norma

applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è

parzialmente accolta.

Di

conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione

al decreto di abbandono 14.6.2006 del procuratore pubblico Manuela Minotti

Perucchi (ABB __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo

di indennità giusta l’art. 317 CPP, l’importo di CHF 21'704.15, oltre interessi

del 5% su CHF 21'204.15 dal 3.8.2006.

2. Non si

prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedi di

diritto:

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale entro

il termine di trenta giorni dalla notificazione.

Qualora non

sia ammissibile il ricorso in materia penale, contro la presente decisione è

ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale

entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

4. Intimazione:

per

conoscenza:

terzi

implicati

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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