60.2006.282
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danno materiale. torto morale. cauzione
23 aprile 2007Italiano22 min
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Numero d'incarto:
60.2006.282
Data decisione, Autorità:
23.04.2007, CRP
Titolo:
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danno materiale. torto morale. cauzione
CAUZIONE
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
art. 111 CPP-TI
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2006.282/dp
Lugano
23 aprile
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 3/4.8.2006
presentata da
IS 1, ,
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione
all’esito del procedimento penale sfociato nel decreto di abbandono 14.6.2006
emanato dal procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi (ABB __________),
un’indennità a’ sensi dell’art. 317 CPP;
richiamato lo scritto 23.8.2006 del
magistrato inquirente, che rileva come la domanda debba essere accolta nei
ristretti limiti della prassi costante di questa Camera;
richiamati inoltre gli scritti 12/13.9.2006
(replica) e 28/29.9.2006 di IS 1;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che il
procedimento penale è stato promosso in seguito all’esposto 15/16.3.1995 di __________,
__________ (AI 1);
che il
22.5.2001 l’allora procuratore generale Luca Marcellini ha emanato nei confronti
di IS 1 un ordine di arresto per titolo di truffa “(…) per avere, nel
periodo 1994 – febbraio 1995, ad __________ ed in altre località, agendo in
correità con terzi, ingannato astutamente, a scopo di indebito profitto, i
responsabili della __________, inducendoli a fornire alla __________, società
con sede in __________, appositamente costituita con un capitale sociale
autorizzato di __________ 1'000'000.--, liberato però nella misura di sole __________
2.--, 80 tonnellate di burro per un valore totale di __________ 502'400.--,
fornitura che non venne pagata, con corrispondente danno per la __________, ma
che la __________ rivendette immediatamente a terzi, suddividendo il ricavato
fra i correi” (AI 69);
che IS 1 è
stato arrestato il 14.5.2002 (AI 70/73);
che, il
giorno seguente, la misura è stata confermata dal giudice dell'istruzione e dell'arresto
Edy Meli per l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza e di preminenti
motivi di interesse pubblico, segnatamente di pericolo di fuga e di bisogni
dell’istruzione (verbale di notifica di arresto e di decisione 15.5.2002, AI 74);
che con
decisione 27.5.2002 il giudice dell'istruzione e dell'arresto ha respinto
l’istanza di libertà provvisoria 22.5.2002 (AI 88), giudizio impugnato davanti a
questa Camera con ricorso 6/7.6.2002 [(AI 107), stralciato il 3.7.2002 (136)];
che
l’accusato è stato scarcerato il 26.6.2002, previo versamento di una cauzione
di CHF 100'000.-- (verbale di interrogatorio 26.6.2002, p. 12, AI 132/134);
che il 14.6.2006
il procuratore pubblico ha abbandonato internamente il procedimento
penale promosso a carico del qui istante, di __________ e di __________ per
intervenuta prescrizione, rispettivamente per insufficienza di prove (abbandono
interno 14.6.2006, ABB __________), decisione intimata all’incarto;
che con
scritto 19.7.2006 il magistrato inquirente ha comunicato a IS 1, per il tramite
dell’avv. PR 1, la chiusura del procedimento penale con il suddetto abbandono
interno;
che se, dopo
compiuta l’istruzione, il procuratore pubblico non ritiene di presentare l’atto
o il decreto di accusa, egli pronuncia l’abbandono del procedimento penale (art.
214 cpv. 1 CPP) e notifica il decreto di abbandono all’accusato, al difensore e
alla parte civile (art. 215 CPP);
che la Camera
dei ricorsi penali, nella decisione 10.11.1998, ha considerato – con
riferimento ad un decreto di non luogo a procedere – che “la decisione di
abbandono interno del (…) non costituisce una decisione finale di merito, ossia
un decreto di non luogo a procedere, poiché non rispetta le condizioni poste
dagli art. 184 e 185 CPP e non é neppure impugnabile a questa Camera. L'abbandono
interno, che non viene intimato a nessuna delle parti interessate, é una
semplice decisione di sospensione del procedimento penale, decisa dal magistrato
inquirente per ragioni di opportunità. Di conseguenza, il procedimento penale
può essere ripreso in qualsiasi momento, se richiesto dal querelante, senza
necessità che questa Camera ordini la riapertura delle informazioni preliminari”
(decisione 10.11.1998 in re C.C., inc. __________, giudizio parzialmente
pubblicato in REP. 1998 n. 121; cfr. anche decisione 4.8.2004 in re S.C., inc. __________);
che quindi,
in analogia, il decreto di abbandono interno emanato il 14.6.2006 non può
espletare effetto di cosa giudicata;
che nondimeno
l’1/2.10.1997 __________ – costituitasi parte civile il 31.3/3.4.1995 (AI 2) – aveva
comunicato, per il tramite dell’avv. __________, __________, che “(…) ha
deciso di rinunciare all’azione penale in corso e, nell’ipotesi della continuazione
d’ufficio della stessa, di revocare anche l’avvenuta costituzione in parte civile”
(AI 52);
che in queste
circostanze apparirebbe eccessivamente formalistico pretendere l’emanazione di
una decisione a’ sensi di legge, non essendoci parte civile legittimata ad
impugnare il decreto e l’accusato – con l’introduzione della presente istanza –
avendo implicitamente riconosciuto il giudizio così come pronunciato;
che con
l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv.
1 CPP – IS 1 chiede, protestando le ripetibili, che lo Stato della Repubblica e
del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno
sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 66'958.60 (recte:
67'358.60), oltre interessi, di cui CHF 22'844.-- per spese legali, CHF
15'000.-- per danni materiali, CHF 19'514.60 per interessi inerenti la cauzione
e CHF 10'000.-- per torto morale;
che giusta
l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte
delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa
con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione
delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della
riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de
procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1556 ss.; R.
HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed.,
Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);
che – nello
stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire – questa Camera
verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa
dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali
seguiti dal Consiglio di moderazione;
che per tutti
Fatti
i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al
patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la
preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere
quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA (art. 37 TOA), ossia CHF 5'000.--
per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF
3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi
davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi
davanti alla Corte delle assise criminali;
che, entro
tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art.
8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione
della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato,
il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle
parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che il
Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della
complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF
200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;
che nel
riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato
la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che in questo
senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle
difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della
diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del
procedimento;
che in altre
parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato
sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione
connesso con le particolarità del caso;
che l’istante
postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di fiducia,
avv. PR 1, di complessivi CHF 22'844.-- [di cui CHF 18'990.-- di onorario (63
ore e 18 minuti a CHF 300.--/ora), CHF 2'275.80 di spese e CHF 1'578.20 di IVA
(doc. M)];
che IS 1 sostiene
che “(…) si è trattato di un procedimento delicato e urgente i cui interventi
avevano la precedenza su tutto considerate la detenzione e la necessità di
giungere al più presto possibile all’abbandono o alla libertà provvisoria per
limitare i danni” (istanza 3/4.8.2006, p. 3);
che il caso –
ancorché delicato ed urgente – non presentava tuttavia, per un
avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale, difficoltà particolari:
l’oggetto di indagine era infatti sostanzialmente circoscritto ad una ben
determinata fattispecie, per cui non sono stati necessari particolari approfondimenti
di fatto e/o di diritto, circostanza che peraltro il qui istante non invoca;
che di
conseguenza si giustifica applicare la tariffa di CHF 250.--/ora, come da
prassi all’epoca del mandato, in luogo di quella di CHF 300.--/ora;
che – per
quanto risulta dall’incarto – il 15.5.2002 l’avv. PR 1 ha partecipato all’udienza
inerente la notifica di arresto davanti al giudice dell'istruzione e dell'arresto
(AI 74), ha assistito il qui istante nel corso dell’interrogatorio 22.5.2002 [al
termine del quale IS 1 ha chiesto di essere posto in libertà provvisoria (AI
77)], ha redatto le osservazioni 24/27.5.2002 al preavviso negativo del
magistrato inquirente all’istanza di libertà provvisoria (inc. GIAR __________),
ha steso il ricorso 6/7.6.2002 alla Camera dei ricorsi penali contro la
decisione 27.5.2002 del giudice dell'istruzione e dell'arresto, che aveva
respinto la suddetta istanza (AI 88/107) [gravame stralciato il 3.7.2002 in
seguito alla scarcerazione (AI 136)], il 13.6.2002 ha preso posizione sul reclamo
7/10.6.2002 di __________, coindagato nel medesimo procedimento (AI 112), e –
infine – il 17.6.2002 ed il 26.6.2002 ha partecipato alle audizioni del suo
cliente (AI 121/132);
che – per
quanto risulta dalla nota professionale – ha visitato cinque volte il qui istante
in carcere;
che ha
inoltre corrisposto con il procuratore generale/pubblico, con l’avv. __________,
__________, unitamente al quale aveva assunto la difesa, e con i familiari di IS
1;
che – pur
riconoscendo l’efficacia dell’intervento del legale – il dispendio orario di 63
ore e 18 minuti, che non viene precisato in relazione ad ogni singola
prestazione, appare oggettivamente sproporzionato alla fattispecie, non
giustificato dalle concrete necessità di istruttoria e di patrocinio,
considerato che il caso – come detto – non imponeva approfondimenti particolari;
che il
procedimento penale nei confronti del qui istante si è del resto sostanzialmente
concluso con la sua messa in libertà provvisoria il 26.6.2002;
che agli atti,
dopo la sua scarcerazione, sono invero state assunte le risultanze di rogatorie
esperite in __________ ed in __________ (cfr., per esempio, AI 153/155/163/165/166);
che il
procuratore pubblico sembra tuttavia essersi limitato a prenderne conoscenza, tanto
è vero che il procedimento penale è rimasto praticamente inattivo dall’autunno
2002 all’emanazione del decreto di abbandono il 14.6.2006;
che
determinante è peraltro non tanto l'impiego temporale effettivo nel caso specifico,
quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo
la normale esperienza, nell'esecuzione di un mandato di complessità analoga
(REP. 1998 n. 126);
che viene
quindi ammesso un onorario pari a 44 ore e 25 minuti a CHF 250.--/ora, per
complessivi CHF 11'104.15, di cui 600 minuti (comprese le trasferte) inerenti i
colloqui – in carcere – con l’istante, 150 minuti inerenti gli ulteriori
colloqui (di persona/telefonici) con il cliente, 150 minuti inerenti gli
scritti, 300 minuti inerenti le telefonate con Ministero pubblico/Ufficio del
giudice dell’istruzione e dell’arresto/avv. __________ /terzi, 300 minuti (comprese
le trasferte) inerenti le “conferenze” con procuratore
generale/segretario giudiziario/avv. __________ /terzi, 120 minuti inerenti
l’esame di scritti/atti/documenti, 120 minuti (compresa la trasferta) inerenti
l’udienza davanti al giudice dell'istruzione e dell'arresto il 15.5.2002 (AI 74),
195 minuti (compresa la trasferta) inerenti l’interrogatorio 22.5.2002 (11.00-13.15,
AI 77), 225 minuti (compresa la trasferta) inerenti l’interrogatorio 17.6.2002
(9.35-12.20, AI 121), 295 minuti (compresa la trasferta) inerenti
l’interrogatorio 26.6.2002 (14.50-18.45, quando l’avv. PR 1 ha abbandonato
l’audizione, AI 132), 80 minuti inerenti la stesura delle osservazioni
24/27.5.2002 al preavviso negativo del procuratore generale (inc. GIAR __________),
100 minuti inerenti il ricorso 6/7.6.2002 a questa Camera contro la decisione
27.5.2002 del giudice dell'istruzione e dell'arresto (AI 107) e 30 minuti inerenti
la stesura delle osservazioni al reclamo 7/10.6.2002 di __________ (AI 112);
che
all’importo suddetto vanno aggiunte le spese, ammesse in CHF 1'300.--, di cui CHF
50.-- per formazione/archiviazione dell’incarto (art. 3 cpv. 2 lit. a TOA), CHF
27.-- inerenti le telefonate [180 minuti a CHF 0.15/minuto (cfr. decisione
10.12.2004 del Consiglio di moderazione in re avv. B.C., inc. __________)], CHF 740.-- (come esposto)
inerenti le trasferte (stralciate nondimeno quelle di data 28.5.2002 e
11.6.2002, che non trovano spiegazione nella nota “onorari”), CHF 100.-- inerenti gli
scritti, CHF 168.-- inerenti la stesura delle osservazioni 24/27.5.2002 al
preavviso negativo del procuratore generale [CHF 5.--/pagina x 7 pagine (art. 3
cpv. 2 lit. b TOA), ulteriori due copie – CHF 2.--/pagina (art. 3 cpv. 2 lit. b
TOA) x 14 pagine –, 49 pagine di allegati in copia (CHF 2.--/pagina), CHF 5.-- per
invio raccomandato e CHF 2.-- per invio fax (inc. GIAR __________)], CHF 135.--
inerenti il ricorso 6/7.6.2002 a questa Camera contro la decisione 27.5.2002
del giudice dell'istruzione e dell'arresto (CHF 5.--/pagina x 12 pagine,
ulteriori due copie, 11 pagine di allegati in copia, CHF 5.-- per invio
raccomandato) e CHF 80.-- inerenti fotocopie, stralciato l’importo di CHF
500.-- “versato al cliente, 28.05.2002”, la cui finalità non è meglio
specificata;
che non viene risarcita l'IVA, l'istante
avendo domicilio all'estero (cfr. decisione 29.4.2003 di questa Camera in re
N.P., inc. __________);
che a IS 1 va
pertanto rifuso – a titolo di spese legali – l’importo di CHF 12'404.15, oltre
interessi dal 3.8.2006, come postulato;
che – con
riferimento al risarcimento dei danni materiali – secondo la giurisprudenza
sviluppata da questa Camera nell'interpretazione delle norme precedentemente in
vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da risarcire, era stato
inizialmente affermato che “tali sono e non possono essere altri che quelli
della perdita di guadagno e di occupazione” (REP. 1925 p. 312), per poi
successivamente confermare l'estensione interpretativa del danno pecuniario al
“danno patrimoniale, materiale” e cioè del lucrum cessans e del damnum
emergens in nesso di causa ed effetto (REP. 1985 p. 406 e 1988 p. 422);
che
l'accusato deve dimostrare che il danno subito é la conseguenza diretta dell'accusa
o della detenzione;
che per la
valutazione e l'estensione del danno sono applicabili, quale diritto suppletivo,
gli art. 42 ss. CO (R. HAUSER
/ E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
Considerandi
che l’istante sostiene che “(…) è attivo
nell’industria del latte e la sua attività gli consente un reddito rilevante,
come appare dai documenti prodotti nelle osservazioni 24 maggio 2002
all’Ufficio del giudice dell'istruzione e dell'arresto. Il carcere preventivo
sofferto, 44 giorni, gli ha occasionato un danno rilevante, che viene
prudenzialmente calcolato in CHF 15'000.--. A complemento dei documenti dei
quali è detto sopra, si chiede l’audizione quale teste dell’avv. __________,
Via __________, __________, che da anni si occupa degli affari dell’istante”
(istanza 3/4.8.2006, p. 2);
che il
28/29.9.2006 il suo legale ha inviato a questa Camera lo scritto 22.9.2006
dell’avv. __________, nel quale questi ha affermato – tra l’altro – che “(…)
posso confermare – quanto meno per il periodo successivo all’inizio dell’anno
1997.
– che il Sig. IS 1 ha svolto attività di procacciamento d’affari in favore
delle società amministrate prima dal padre [__________], indi dalla madre [__________],
con le quali ha poi instaurato rapporti più organici, stipulando con le stesse
contratti di collaborazione. Trattavasi di società che esercitavano tutte,
quale oggetto, attività di commercio di latte. Tra i compiti assunti dal Sig. IS
1.
rientrava la ricerca di fornitori [anche all’estero] della materia prima al
miglior prezzo di mercato, nonché di clienti __________ cui rivendere il latte
conseguendone il miglior ricavo” (p. 1);
che l’avv. __________
ha inoltre aggiunto che “(…) poiché gli accordi contrattuali stipulati con
le società dallo stesso Sig. IS 1 rappresentante prevedevano compensi
percentuali e provvigionali, evidente era l’elevato livello di guadagni raggiunto
(…)” (p. 1);
che il citato
legale ha allegato al suo scritto copia dei modelli __________ inerenti gli anni
di imposta 2001/2002/2003/2004: “(…) come si potrà notare, è evidente il
decremento nel reddito conseguito dal Sig. IS 1 in ordine all’anno 2002,
rapportato all’anno precedente ed agli anni successivi” (p. 1);
che effettivamente
il reddito inerente il 2002 – pari ad __________ [__________circa (tasso di
conversione __________ = __________), modello __________ 2003] – è inferiore a
quello dell’anno precedente, pari a __________ (modello __________ 2002);
che nondimeno
il modello __________ 2003 attesta __________ quali “utili da partecipazione
in società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche”,
importo che non risulta nel modello __________ 2002 inerente il periodo
d’imposta 2001;
che quindi il
reddito complessivo inerente il 2002 ammonta ad __________ (__________);
che il qui
istante non spiega i predetti __________;
che
in ogni caso – anche facendo astrazione dal citato importo, considerando unicamente
il reddito parziale di __________ – IS 1 non ha dimostrato – documentando, come gli incombeva [N.
SALVIONI, Codice di procedura penale annotato, Locarno 1999, ad art. 317 CPP,
ad art. 317 CPP, p. 506: “(…) per le spese di patrocinio ed i danni
materiali si deve invece parlare di rifusione, ossia di risarcimento pieno,
stabilito in base alla documentazione prodotta dall'accusato prosciolto”] –
che la leggera flessione nel reddito 2002 sia da ricondurre alla sua detenzione;
che
non ha pertanto provato l’esistenza di un nesso di causalità naturale ed adeguato
(cfr., al proposito, decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004) tra il procedimento
penale promosso nei suoi confronti ed il sostenuto nocumento, che potrebbe essere
dipendente da altri fattori;
che in queste
circostanze nulla gli è dovuto a questo titolo;
che sostiene
inoltre che “la cauzione ha fruttato solo CHF 902.05 (doc. I), mentre il
capitale di CHF 100'000.-- investito per 49 mesi (cfr. doc. F e I) calcolando
il 5% dà un importo di CHF 20'416.65, dai quali vanno dedotti CHF 902.05, per
cui il danno è di CHF 19'514.60” (istanza 3/4.8.2006, p. 3);
che giusta l’art. 111 cpv. 2 CPP chi presta una
cauzione in denaro può chiedere che la somma sia fruttifera di interessi,
mediante adeguato investimento: in tal caso ha diritto a percepirli periodicamente;
che nella
fattispecie non risulta che l’istante abbia chiesto che l’importo versato fosse
fruttifero di interessi (cfr. decisione 12.12.2002 di questa Camera in re V.
C., inc. __________);
che la
domanda deve essere indirizzata direttamente al magistrato inquirente che
concede la libertà provvisoria, il quale è competente a decidere in merito alla
forma d'investimento da adottare, ritenuto che contro l'operato di quest'ultimo
è possibile ricorrere al giudice dell'istruzione e dell'arresto e, se del caso,
in seconda istanza a questa Camera (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento
del Codice di procedura penale, Lugano 1997, n. 7 ad art. 111 CPP);
che la parte
che tralascia di formulare una simile richiesta non può quindi in seguito fare
valere la medesima nell'ambito di un'istanza d'indennizzo fondata sugli art.
317.
ss. CPP: la questione degli interessi maturati sulla cauzione, in effetti,
non ha nulla a che vedere con l'indennità che deve essere assegnata a chi è
stato prosciolto da un'accusa o ha subito una detenzione illegale, ragione per
cui non può essere esaminata nell'ambito di questo specifico procedimento (cfr.
decisione 30.12.2003 in re S.S., inc. __________; cfr. anche decisione
13.5.2004
in re G.A., inc. __________);
che, a prescindere
da queste considerazioni, IS 1 non ha in ogni caso dimostrato che avrebbe
potuto investire l’importo in questione ad un interesse del 5% ottenendo CHF
20'416.15, né ha dato un fondamento giuridico per applicare tale tasso di interesse;
che l'indennità prevista dall'art. 317 CPP
si estende anche al danno morale patito dall'accusato prosciolto;
che la
determinazione dell'ammontare dell'indennità é lasciata al potere d'apprezzamento
del giudice ed é stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità,
conformemente agli art. 42 ss. CO
(DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109
n. 7);
che l’art. 49 CO prevede che un'indennità è
concessa nel caso in cui la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi
e questa non sia stata riparata in altro modo;
che è
necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del
pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione
dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a
conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale
dell'accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e
412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);
che la
privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione della
personalità dell'accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto
all'indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (DTF 113 Ia
177.
e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);
che secondo
dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il torto
morale dev'essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico” (HÜTTE
/ DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH, Bemessung
der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998, p. 237
s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);
che nella
prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto, della
durata della detenzione;
che questa
Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere un
importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (REP. 1998 n.
126.
nota 5.1 con numerosi riferimenti);
che la Camera
d'accusa del Tribunale federale ha considerato di regola adeguato riconoscere
un'indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di privazione
della libertà più brevi e nella misura in cui non sussistano particolari motivi
che ne giustifichino un aumento o una diminuzione (decisioni TF 8G.19/1997 del
5.5.1997
e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza alla quale, sia notato di
transenna, anche questa Camera si è adeguata (decisione 25.4.2002 in re S.R.,
inc. __________);
che nella
seconda fase l'importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o verso
l'alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei vari
fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali conseguenze
fisiche o psichiche per l'accusato;
che benché il
denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni inevitabilmente
legate alla carcerazione, l’indennità per torto morale non deve neppure essere
puramente simbolica;
che al
proposito il qui istante postula la somma di CHF 10'000.-- per i 44 giorni di
detenzione preventiva sofferta, osservando che “(…) è stato sottoposto al
regime speciale (doc. L) e che lo ha subito in un paese per lui estero, lontano
dalla famiglia” (istanza 3/4.8.2006, p. 3);
che – come
detto – IS 1 è stato arrestato il 14.5.2002 (AI 70/73/74) ed è stato scarcerato
il 26.6.2002, previo versamento di una cauzione di CHF 100'000.-- (AI 132/134);
che per i 44
giorni di detenzione preventiva ingiustamente patita gli viene quindi assegnato
l’importo di CHF 8'800.-- (CHF 200.--/giorno, come da prassi), oltre interessi
dal 3.8.2006;
che nella
fattispecie non vi sono infatti elementi che giustificano un aumento o una
diminuzione della somma indicata, in particolare con riferimento ai criteri
menzionati in precedenza;
che il
predetto importo tiene peraltro conto del regime speciale al quale – al pari degli
altri detenuti in carcere preventivo – è stato sottoposto [invero solo fino al
10.6
, quando è stato collocato a regime ordinario (AI 111)], della
sofferenza sua e della sua famiglia e della soddisfazione personale già
derivabile dal riconoscimento che il procedimento penale era ingiustificato,
come avvalorato dal decreto di abbandono 14.6.2006 e da questo stesso giudizio;
che protesta
le ripetibili;
che – nella commisurazione dell’onorario
relativo alla formulazione dell’istanza di indennità – questa Camera, oltre i
parametri elaborati dal Consiglio di moderazione per la determinazione
dell’adeguatezza delle spese di patrocinio legale, tiene in particolare in
considerazione il grado di accoglimento del gravame;
che la stesura
dell’istanza in esame non presentava dal profilo giuridico e fattuale
difficoltà particolari;
che l’onere
lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il
patrocinatore conosceva la fattispecie;
che va
pertanto ammesso – tenuto conto del solo parziale accoglimento della domanda –
un importo di CHF 500.-- a titolo di ripetibili;
che, alla
luce delle suddette considerazioni, all’istante va quindi rifuso l’importo di
CHF 21'704.15, di cui CHF 12'404.15 per spese legali, oltre interessi, CHF 8'800.--
per torto morale, oltre interessi, e CHF 500.-- per ripetibili;
che la
procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 vCPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 317 CPP ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
parzialmente accolta.
Di
conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione
al decreto di abbandono 14.6.2006 del procuratore pubblico Manuela Minotti
Perucchi (ABB __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo
di indennità giusta l’art. 317 CPP, l’importo di CHF 21'704.15, oltre interessi
del 5% su CHF 21'204.15 dal 3.8.2006.
2. Non si
prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedi di
diritto:
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale entro
il termine di trenta giorni dalla notificazione.
Qualora non
sia ammissibile il ricorso in materia penale, contro la presente decisione è
ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale
entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
4. Intimazione:
per
conoscenza:
terzi
implicati
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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